Roma, 20 giugno 2007

COMUNICATO STAMPA

Domani al voto della Camera un emendamento che prevede la punibilità del medico che non segnala alla motorizzazione pazienti che assumono farmaci o soffrono di malattie anche solo potenzialmente in contrasto con la capacità di guidare

“IL MEDICO IN CARCERE SE NON DENUNCIA I DISTURBI DEL SUO PAZIENTE”

Da Fimmg un no secco all’emendamento proposto


Se domani passerà alla Camera l’emendamento, relativo al disegno di legge in materia di circolazione e sicurezza stradale, il medico che non segnala agli uffici della motorizzazione una patologia dell’assistito potenzialmente pregiudicante la capacità di guidare, rischia il carcere, come prevedono gli articoli 480 e 481 del codice penale, per “falso ideologico”.

La segnalazione andrà tempestivamente fatta agli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri. L’emendamento proposto non elenca le patologie pregiudicanti la capacità di guidare.

“Questo emendamento si basa su una linea di pensiero assurda – dice Giacomo Milillo, Segretario nazionale della Fimmg – che mina alla radice il rapporto di fiducia medico-paziente e che può innescare una serie di comportamenti pericolosi per la salute pubblica. Teoricamente, il medico dovrebbe segnalare ogni paziente che assume un ansiolitico o un antidepressivo, in quanto farmaci che possono abbassare il livello di vigilanza. Se passa questo emendamento, nessuno potrà raccontare al proprio medico i suoi disturbi, per paura che gli venga ritirata la patente. Respingiamo con forza questa norma e invitiamo tutti i deputati a risparmiare questo grave danno ai cittadini italiani, bocciando l’emendamento.”

Emendamento al disegno di legge recante “Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale AC 2480 – A/R

Dopo l’art. 10, aggiungere il seguente:

Art. 10 bis.

1. Il medico che diagnostica o individua una patologia del suo assistito che determina una diminuzione o un pregiudizio della sua idoneità alla guida, deve darne tempestiva comunicazione agli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri, al fine di aggiornare il certificato medico anamnestico che aveva permesso il rilascio della patente di guida.

2. Il medico che non ottempera alla disposizione di cui al comma precedente, è soggetto alla pena prevista dagli articoli 480 e 481 del codice penale in materia di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

3. Il Dipartimento dei trasporti terrestri, valuta a fronte della comunicazione di cui al comma 1, la necessità di disporre la revisione della patente di guida.

10.030. Cancrini, Soffritti.
Ufficio Stampa
Marco Landucci (Weber Shandwick) – tel. 06 84043486 – 335 7434776
Michele Musso – 339 6619440