Il Segretario Generale Nazionale

Roma, 4 Marzo 2003

Caro collega,
avrai certamente saputo dell'emanazione del Decreto Legge cosiddetto "Antitruffe" in Sanità, proposto e sottoscritto dal Ministro della Salute Dr. G. Sirchia ed approvato dal Consiglio dei Ministri in data 28.02.2003.
Aldilà di comprensibili reazioni di indignazione e rabbia nei confronti di un decreto che, aldilà delle dichiarazioni del Ministro, getta sulle spalle dei medici tutti la responsabilità di illeciti nel Servizio Sanitario Pubblico, abbiamo il dovere di evitare di raccogliere la provocazione e rafforzare più di quanto abbiamo fatto sino ad oggi il rapporto con il nostro assistito ed i nostri colleghi.
Ciononostante, raccogliendo le numerosissime richieste di garanzie da parte di iscritti, mi sento in dovere di suggerirti, dopo averti dato una esaustiva spiegazione delle implicazioni di carattere giuridico che il decreto comporta, una serie di comportamenti da tenere, al fine di evitare di incorrere nelle previste sanzioni.

LA VERITA' SUL DECRETO E SULLE SMENTITE DEL MINISTERO

Questo è il decreto, che nella sostanza, ad oggi, con inaudita violenza o con incredibile superficialità, addita alla pubblica opinione la sola categoria dei medici pubblici o convenzionati come responsabili di reati e truffe ed il sistema sanitario come luogo di malaffare.
Aldilà delle rassicurazioni verbali e delle rassicuranti risposte via e mail, il testo del decreto rappresenta sicuramente quanto di peggio, nella sostanza e nel metodo, si sia potuto fare, per mettere ordine in un sistema che aldilà delle critiche dimostra malgrado tutto di saper funzionare.
Onde evitare di essere tacciati di "politicizzazione" o di "odio politico" o di "lavorare contro il bene del cittadino", lasciamo che a parlare sia il testo del decreto, che porta l'autorevole firma del Ministro Sirchia ed è stato approvato il 28 febbraio dal Consiglio dei Ministri.

Vi sottoponiamo alcune norme esplicative che ne rendano comprensibile il contenuto reale e le implicazioni che comporta.

ARTICOLO 1 - Inosservanza di doveri in materia sanitaria
  1. L'autorità amministrativa competente, salvo che il fatto non costituisca reato, commina sulla base anche della sola colpa grave, una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore nel minimo a 50.000 euro e non superiore nel massimo a un ammontare pari a 20 volte il prodotto, il profitto o il prezzo della violazione commessa dai professionisti sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionati, ovvero ai responsabili di strutture sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, effettuano prescrizioni farmaceutiche o diagnostiche non pertinenti per tipologia o quantità con la patologia di riferimento, ovvero in violazione di norme di legge o di regolamento richiedono rimborsi inappropriati, determinano ingiustificati ricoveri ospedalieri o assumono impegni contrattuali e obbligazioni cagionando danno alle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere. Nei casi previsti dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta. È inoltre disposta la confisca amministrativa dei beni e delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e di quelli che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo salvo che appartengano a persona estranea alla violazione.
    L'INTERPRETAZIONE:
    Chi colpisce:
    SOLO i medici dipendenti o convenzionati dal SSN nell'esercizio delle proprie funzioni od ufficio. Mette per decreto in cattiva luce il SSN. Emenda da qualsiasi colpa tutti gli altri operatori della sanità e tutti gli altri servizi pubblici.
    Cosa Colpisce: Le Colpe Gravi, ovvero azioni NON volute ma prevedibili, cagionate da imprudenza, imperizia negligenza nell'osservanza di Leggi Decreti Regolamenti.
    Nel pratico: chi trascrive prescrizioni di terzi NON ottemperando a norme precise (convenzione), se ne assume pienamente ed integralmente la responsabilità. Chi pertanto omette di ottemperare al dettato convenzionale, agli accordi regionali, alle Leggi vigenti in merito alla ripetizione di esami o terapie farmacologiche può incorrere nella sanzione amministrativa di 50.000 Euro, salvo poi ricorrere per contestarne la legittimità. Nell'interpretazione di "colpa grave" nel diritto amministrativo vi sono diversi dubbi, anche di autorevoli giuristi, che affermano come in effetti si possa correre il rischio di interpretazioni "arbitrarie" da parte degli organismi giudicanti.
    La Proposta: Di converso sarebbe stato auspicabile e legittimo inasprire, anche con sanzioni amministrative, illeciti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni da dipendenti o convenzionati della pubblica amministrazione e dare mandato di attuare tutte le normative che da anni giacciono nei cassetti del Ministero e delle Regioni, riguardanti l'attivazione di procedure di verifica dell'appropriatezza e la revisione, come da noi chiesto già al Ministro Umberto Veronesi, della Legge 541/92.
    Altrettanto auspicabile sarebbe stato concordare con la FNOMCeO tutte le variazioni degli attuali regolamenti esistenti, rispettando così l'autonomia di questo importante Organismo, che di tutto ha bisogno fuorché di essere "Commissariato" ex lege.


  2. Con regolamento del ministro della Salute, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli uffici gestionali competenti all'irrogazione delle sanzioni nonché le concrete modalità di accertamento delle violazioni, ivi compreso l'eventuale ricorso ad accertamenti tecnici. Le somme incassate a titolo di sanzione affluiscono in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nei limiti dell'80% alle Regioni nel cui territorio è stato commesso l'illecito, con obbligo di destinare dette somme alla riduzione delle liste d'attesa.
    Cosa Significa: che il Ministero, entro 4 mesi dall'entrata in vigore, ovvero dopo la stessa, individua gli uffici e le modalità di accertamento, provocando con l'incertezza, l'attuale clima di sconcerto, indignazione, e tendenza alle spontanee ed umanamente giustificabili misure di medicina difensiva a danno reale del servizio, del cittadino e del rapporto medico paziente.
    Che si finanziano le riduzioni delle liste d'attesa non con atti di programmazione sanitaria e relativa allocazione di risorse, ma sulla base di presunte entrate da illeciti amministrativi nello stesso modo in cui si utilizzano le risorse confiscate alla mafia.


  3. Il provvedimento che conclude il procedimento deve essere comunicato al competente ordine o collegio professionale di appartenenza, che, valutati gli atti, può disporre la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'Albo.
    Cosa significa: semplicemente che alla "multa" non penalmente o civilmente perseguibile corrisponde l'irrogazione della sanzione per motivazioni deontologiche.
ARTICOLO 2 - Modifiche al regio decreto n. 1265/34 e al decreto legislativo n. 541/92
  1. Il quinto comma dell'articolo 201 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente: «Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo e terzo comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000».
  2. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 sulla pubblicità presso gli operatori sanitari comporta la irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 201 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificate dal comma 1.
    Cosa Significa: si inasprisce il reato di comparaggio.
    Commento: tra le poche cose sensate del decreto.
ARTICOLO 3 - Modifiche all'articolo 640 del Codice penale
  1. All'articolo 640 del Codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
    a) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «se il fatto è commesso da professionisti sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionati, ovvero responsabili di strutture sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche a danno del Servizio sanitario nazionale la pena pecuniaria di cui al secondo comma è decuplicata. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Il provvedimento che definisce il giudizio deve essere comunicato al competente Ordine o collegio professionale di appartenenza che, valutati gli atti, dispone la radiazione dalla professione del responsabile».
    Cosa Significa: che al reato di truffa, SOLO per i professionisti sanitari dipendenti e convenzionati dal SSN, la pena pecuniaria di cui al secondo comma è decuplicata.
    Commento: truffare per il privato è meno grave così come per un funzionario non medico, o per un Direttore Generale o per un Dirigente Amministrativo oppure per un Assessore, o un Ministro, neanche le risorse non siano le stesse.
ARTICOLO 4 - Attività ispettive
  1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con decreto del ministro della Salute, di concerto con il ministro della Funzione pubblica e il ministro dell'Economia e delle finanze, è individuato presso il ministero della Salute, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, un corpo di specialisti appartenenti ai ruoli del ministero della Salute che, anche su segnalazione delle Regioni, possono coadiuvare i Carabinieri del comando Carabinieri per la Sanità per lo svolgimento dell'attività di controlli finalizzato al rispetto dei livelli essenziali di assistenza e il Corpo della Guardia di Finanza per la prevenzione e l'accertamento delle violazioni economiche e finanziarie a danno del Servizio sanitario nazionale, inclusa la corretta rappresentazione dei Drg (Diagnosis related groups) alle Regioni da parte degli ospedali pubblici, accreditati o comunque finanziati dal Servizio sanitario nazionale.
    Cosa Significa: invece di attivare tutte le vigenti procedure ed investire gli organismi già preposti al fine di verificare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza ed eventuali riscontrabili comportamenti "prescrittivi" meritevoli di ulteriori analisi, si preferisce scegliere la politica del controllo di tipo "poliziesco".
ARTICOLO 5 - Norme procedimentali in materia disciplinare
  1. Entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ordini e i collegi professionali sanitari provvedono alla modifica dei regolamenti stabilendo che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la durata del procedimento disciplinare non può superare i giorni 60.
    Cosa significa: si chiede alla FNOMCeO ed agli Ordini provinciali, ovviamente senza che siano stati preventivamente consultati, di modificare una serie di complesse procedure a garanzia dell'"imputato", che ad oggi non potrebbero mai svolgersi entro il termine di 60 giorni, salvo intaccare il diritto alla difesa.

Noi non giudichiamo il testo, ci limitiamo a spiegarlo ed ad esprimere il vostro consenso o dissenso per mail o fax alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Vi invitiamo alla calma, a continuare serenamente a lavorare, rafforzando il legame tra noi ed il cittadino, stiamo lavorando per evitare che venga convertito in Legge o, in subordine, che venga in sede di conversione riscritto pressoché interamente.

E' una chiara provocazione alla classe medica ed una mossa demagogica sui cittadini che mira a smantellare il rapporto di fiducia tra noi ed i nostri assistiti. NON dobbiamo accettare la provocazione e limitarci a mettere in essere pratiche di medicina difensiva che andrebbero ad aumentare la conflittualità con i malati ed a distruggere il fondamentale rapporto medico - cittadino, ma dobbiamo rinsaldare questa alleanza attraverso la condivisione di norme di comportamento che tutelino la nostra professionalità e nel contempo salvaguardino e migliorino il servizio.

A ciò si aggiungono delle gravissime dichiarazioni da parte del Ministro, sulla "politicizzazione dei sindacati medici" accusati di lavorare contro i cittadini, che dimostrano, qualora ce ne fosse stato bisogno, il chiaro disegno di questo Ministro di smantellare tutto il sistema di diritti e garanzie degli operatori del sistema attualmente poste in essere da tutti i sindacati medici.

Le conseguenze politiche di questo decreto sono gravissime e tracciano una linea di demarcazione netta con questa politica demagogica e massmediatica che ad oggi ha prodotto come unici risultati un clima da caccia alle streghe ed un crescente sconcerto tra cittadini e medici.

Vi chiediamo un ulteriore atto di maturità nell'evitare atteggiamenti difensivi e di comunicarci per email appropriatezza@fimmg.org, per telefono 800697576 o per fax 065920078, tutti i disservizi di cui siamo vittime insieme ai nostri assistiti; di inviare una mail di protesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che troverete sul sito http://www.fimmg.org e di coinvolgere i cittadini in questa battaglia per la libertà di cura in un sistema solidaristica pubblico ed universale affiggendo anche il manifesto allegato che è da considerarsi una traccia che potrai modificare, ovviamente, come meglio riterrai opportuno.

Il manifesto in formato .doc per word (modificabile); .pdf per acrobat (stampabile direttamente).