Il Segretario Generale Nazionale
Roma, 4 Marzo 2003
Caro collega,
avrai certamente saputo dell'emanazione del Decreto Legge cosiddetto
"Antitruffe" in Sanità, proposto e sottoscritto dal Ministro della Salute Dr.
G. Sirchia ed approvato dal Consiglio dei Ministri in data 28.02.2003.
Aldilà di comprensibili reazioni di indignazione e rabbia nei confronti di un
decreto che, aldilà delle dichiarazioni del Ministro, getta sulle spalle dei
medici tutti la responsabilità di illeciti nel Servizio Sanitario Pubblico,
abbiamo il dovere di evitare di raccogliere la provocazione e rafforzare più di
quanto abbiamo fatto sino ad oggi il rapporto con il nostro assistito ed i
nostri colleghi.
Ciononostante, raccogliendo le numerosissime richieste di garanzie da parte di
iscritti, mi sento in dovere di suggerirti, dopo averti dato una esaustiva
spiegazione delle implicazioni di carattere giuridico che il decreto comporta,
una serie di comportamenti da tenere, al fine di evitare di incorrere nelle
previste sanzioni.
LA VERITA' SUL DECRETO E SULLE SMENTITE DEL MINISTERO
Questo è il decreto, che nella sostanza, ad oggi, con inaudita violenza o
con incredibile superficialità, addita alla pubblica opinione la sola categoria
dei medici pubblici o convenzionati come responsabili di reati e truffe ed il
sistema sanitario come luogo di malaffare.
Aldilà delle rassicurazioni verbali e delle rassicuranti risposte via e mail,
il testo del decreto rappresenta sicuramente quanto di peggio, nella sostanza e
nel metodo, si sia potuto fare, per mettere ordine in un sistema che aldilà
delle critiche dimostra malgrado tutto di saper funzionare.
Onde evitare di essere tacciati di "politicizzazione" o di "odio politico" o di
"lavorare contro il bene del cittadino", lasciamo che a parlare sia il testo
del decreto, che porta l'autorevole firma del Ministro Sirchia ed è stato
approvato il 28 febbraio dal Consiglio dei Ministri.
Vi sottoponiamo alcune norme esplicative che ne rendano comprensibile il
contenuto reale e le implicazioni che comporta.
ARTICOLO 1 - Inosservanza di doveri in materia sanitaria
- L'autorità amministrativa competente, salvo che il fatto non costituisca
reato, commina sulla base anche della sola colpa grave, una sanzione
amministrativa pecuniaria non inferiore nel minimo a 50.000 euro e non
superiore nel massimo a un ammontare pari a 20 volte il prodotto, il profitto o
il prezzo della violazione commessa dai professionisti sanitari dipendenti dal
Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionati, ovvero ai responsabili
di strutture sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni
clinico-diagnostiche che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio,
effettuano prescrizioni farmaceutiche o diagnostiche non pertinenti per
tipologia o quantità con la patologia di riferimento, ovvero in violazione di
norme di legge o di regolamento richiedono rimborsi inappropriati, determinano
ingiustificati ricoveri ospedalieri o assumono impegni contrattuali e
obbligazioni cagionando danno alle aziende unità sanitarie locali e
ospedaliere. Nei casi previsti dal presente articolo non è ammesso il pagamento
in misura ridotta. È inoltre disposta la confisca amministrativa dei beni e
delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e di
quelli che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo salvo che
appartengano a persona estranea alla violazione.
L'INTERPRETAZIONE:
Chi colpisce: SOLO i medici dipendenti o convenzionati dal SSN
nell'esercizio delle proprie funzioni od ufficio. Mette per decreto in cattiva
luce il SSN. Emenda da qualsiasi colpa tutti gli altri operatori della sanità e
tutti gli altri servizi pubblici.
Cosa Colpisce: Le Colpe Gravi, ovvero azioni NON volute ma prevedibili,
cagionate da imprudenza, imperizia negligenza nell'osservanza di Leggi Decreti
Regolamenti.
Nel pratico: chi trascrive prescrizioni di terzi NON ottemperando a
norme precise (convenzione), se ne assume pienamente ed integralmente la
responsabilità. Chi pertanto omette di ottemperare al dettato convenzionale,
agli accordi regionali, alle Leggi vigenti in merito alla ripetizione di esami
o terapie farmacologiche può incorrere nella sanzione amministrativa di 50.000
Euro, salvo poi ricorrere per contestarne la legittimità. Nell'interpretazione
di "colpa grave" nel diritto amministrativo vi sono diversi dubbi, anche di
autorevoli giuristi, che affermano come in effetti si possa correre il rischio
di interpretazioni "arbitrarie" da parte degli organismi giudicanti.
La Proposta: Di converso sarebbe stato auspicabile e legittimo
inasprire, anche con sanzioni amministrative, illeciti compiuti nell'esercizio
delle proprie funzioni da dipendenti o convenzionati della pubblica
amministrazione e dare mandato di attuare tutte le normative che da anni
giacciono nei cassetti del Ministero e delle Regioni, riguardanti l'attivazione
di procedure di verifica dell'appropriatezza e la revisione, come da noi
chiesto già al Ministro Umberto Veronesi, della Legge 541/92.
Altrettanto auspicabile sarebbe stato concordare con la FNOMCeO tutte le
variazioni degli attuali regolamenti esistenti, rispettando così l'autonomia di
questo importante Organismo, che di tutto ha bisogno fuorché di essere
"Commissariato" ex lege.
- Con regolamento del ministro della Salute, da emanarsi entro 120 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto legge ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli uffici
gestionali competenti all'irrogazione delle sanzioni nonché le concrete
modalità di accertamento delle violazioni, ivi compreso l'eventuale ricorso ad
accertamenti tecnici. Le somme incassate a titolo di sanzione affluiscono in
apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
nei limiti dell'80% alle Regioni nel cui territorio è stato commesso
l'illecito, con obbligo di destinare dette somme alla riduzione delle liste
d'attesa.
Cosa Significa: che il Ministero, entro 4 mesi dall'entrata in vigore,
ovvero dopo la stessa, individua gli uffici e le modalità di accertamento,
provocando con l'incertezza, l'attuale clima di sconcerto, indignazione, e
tendenza alle spontanee ed umanamente giustificabili misure di medicina
difensiva a danno reale del servizio, del cittadino e del rapporto medico
paziente.
Che si finanziano le riduzioni delle liste d'attesa non con atti di
programmazione sanitaria e relativa allocazione di risorse, ma sulla base di
presunte entrate da illeciti amministrativi nello stesso modo in cui si
utilizzano le risorse confiscate alla mafia.
- Il provvedimento che conclude il procedimento deve essere comunicato al
competente ordine o collegio professionale di appartenenza, che, valutati gli
atti, può disporre la sospensione dall'esercizio della professione o la
radiazione dall'Albo.
Cosa significa: semplicemente che alla "multa" non penalmente o
civilmente perseguibile corrisponde l'irrogazione della sanzione per
motivazioni deontologiche.
ARTICOLO 2 - Modifiche al regio decreto n. 1265/34 e al decreto legislativo
n. 541/92
- Il quinto comma dell'articolo 201 del Testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
«Il contravventore alle disposizioni contenute nel primo e terzo comma è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000».
- La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 sulla pubblicità presso gli operatori
sanitari comporta la irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dall'articolo 201 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificate dal comma 1.
Cosa Significa: si inasprisce il reato di comparaggio.
Commento: tra le poche cose sensate del decreto.
ARTICOLO 3 - Modifiche all'articolo 640 del Codice penale
- All'articolo 640 del Codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «se il fatto è commesso da
professionisti sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale o con esso
convenzionati, ovvero responsabili di strutture sanitarie accreditate per
l'erogazione di prestazioni clinico-diagnostiche a danno del Servizio sanitario
nazionale la pena pecuniaria di cui al secondo comma è decuplicata. È sempre
ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere
il reato o delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Il provvedimento
che definisce il giudizio deve essere comunicato al competente Ordine o
collegio professionale di appartenenza che, valutati gli atti, dispone la
radiazione dalla professione del responsabile».
Cosa Significa: che al reato di truffa, SOLO per i professionisti
sanitari dipendenti e convenzionati dal SSN, la pena pecuniaria di cui al
secondo comma è decuplicata.
Commento: truffare per il privato è meno grave così come per un
funzionario non medico, o per un Direttore Generale o per un Dirigente
Amministrativo oppure per un Assessore, o un Ministro, neanche le risorse non
siano le stesse.
ARTICOLO 4 - Attività ispettive
- Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con decreto del ministro della Salute, di
concerto con il ministro della Funzione pubblica e il ministro dell'Economia e
delle finanze, è individuato presso il ministero della Salute, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, un corpo di specialisti
appartenenti ai ruoli del ministero della Salute che, anche su segnalazione
delle Regioni, possono coadiuvare i Carabinieri del comando Carabinieri per la
Sanità per lo svolgimento dell'attività di controlli finalizzato al rispetto
dei livelli essenziali di assistenza e il Corpo della Guardia di Finanza per la
prevenzione e l'accertamento delle violazioni economiche e finanziarie a danno
del Servizio sanitario nazionale, inclusa la corretta rappresentazione dei Drg
(Diagnosis related groups) alle Regioni da parte degli ospedali pubblici,
accreditati o comunque finanziati dal Servizio sanitario nazionale.
Cosa Significa: invece di attivare tutte le vigenti procedure ed
investire gli organismi già preposti al fine di verificare il rispetto dei
livelli essenziali di assistenza ed eventuali riscontrabili comportamenti
"prescrittivi" meritevoli di ulteriori analisi, si preferisce scegliere la
politica del controllo di tipo "poliziesco".
ARTICOLO 5 - Norme procedimentali in materia disciplinare
- Entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore
della presente legge, gli ordini e i collegi professionali sanitari provvedono
alla modifica dei regolamenti stabilendo che, ai sensi dell'articolo 2 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, la durata del procedimento disciplinare non può
superare i giorni 60.
Cosa significa: si chiede alla FNOMCeO ed agli Ordini provinciali,
ovviamente senza che siano stati preventivamente consultati, di modificare una
serie di complesse procedure a garanzia dell'"imputato", che ad oggi non
potrebbero mai svolgersi entro il termine di 60 giorni, salvo intaccare il
diritto alla difesa.
Noi non giudichiamo il testo, ci limitiamo a spiegarlo ed ad esprimere il
vostro consenso o dissenso per mail o fax alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Vi invitiamo alla calma, a continuare serenamente a lavorare, rafforzando il
legame tra noi ed il cittadino, stiamo lavorando per evitare che venga
convertito in Legge o, in subordine, che venga in sede di conversione riscritto
pressoché interamente.
E' una chiara provocazione alla classe medica ed una mossa demagogica sui
cittadini che mira a smantellare il rapporto di fiducia tra noi ed i nostri
assistiti. NON dobbiamo accettare la provocazione e limitarci a mettere in
essere pratiche di medicina difensiva che andrebbero ad aumentare la
conflittualità con i malati ed a distruggere il fondamentale rapporto medico -
cittadino, ma dobbiamo rinsaldare questa alleanza attraverso la condivisione di
norme di comportamento che tutelino la nostra professionalità e nel contempo
salvaguardino e migliorino il servizio.
A ciò si aggiungono delle gravissime dichiarazioni da parte del Ministro,
sulla "politicizzazione dei sindacati medici" accusati di lavorare contro i
cittadini, che dimostrano, qualora ce ne fosse stato bisogno, il chiaro disegno
di questo Ministro di smantellare tutto il sistema di diritti e garanzie degli
operatori del sistema attualmente poste in essere da tutti i sindacati medici.
Le conseguenze politiche di questo decreto sono gravissime e tracciano una
linea di demarcazione netta con questa politica demagogica e massmediatica che
ad oggi ha prodotto come unici risultati un clima da caccia alle streghe ed un
crescente sconcerto tra cittadini e medici.
Vi chiediamo un ulteriore atto di maturità nell'evitare atteggiamenti
difensivi e di comunicarci per email
appropriatezza@fimmg.org, per telefono 800697576 o per fax 065920078, tutti
i disservizi di cui siamo vittime insieme ai nostri assistiti; di inviare una
mail di protesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che troverete sul
sito
http://www.fimmg.org e di coinvolgere i cittadini in questa battaglia per
la libertà di cura in un sistema solidaristica pubblico ed universale
affiggendo anche il manifesto allegato che è da considerarsi una traccia che
potrai modificare, ovviamente, come meglio riterrai opportuno.
Il manifesto in formato .doc per word (modificabile);
.pdf per acrobat (stampabile direttamente).