L'INAIL, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica in Roma, via IV Novembre n. 144
Le Rappresentanze sindacali di categoria FIMMG, SIMET, SMI (ex CUMI)
Art 1. Campo di applicazione.
II presente Accordo regola i rapporti tra l'INAIL e i medici di famiglia inerenti la
compilazione e trasmissione dei certificati, che i medici stessi redigono a favore dei
lavoratori infortunati e tecnopatici, nonchè i compensi previsti per dette attività.
Art. 2. Compiti del medico.
II medico si impegna a redigere la certificazione (modelli A e B) riportando le
informazioni previste dall'art. 53 del T.U. 1124 del 30 giugno 1965, nonchè tutti gli
altri dati presenti nella nuova modulistica.
Si impegna, altresi, a trasmetterla all'INAIL entro il primo giorno di attività
ambulatoriale successivo alla visita, pena la non corresponsione degli emolumenti
previsti dagli artt. 3 e 4. Ai fini di cui sopra, 1' Istituto richiederà al medico
l'articolazione dell'orario relativo all'espletamento della propria attività lavorativa
ambulatoriale.
La certificazione, redatta sulla base del modello di cui agli allegati A e B, deve essere
completa in ogni sua parte, pena la non corresponsione dei predetti emolumenti
previsti dagli artt. 3 e 4.
Detti modelli potranno essere suscettibili di modifica in relazione a nuove
disposizioni di legge o a intervenuti regolamenti in materia di privacy.
La trasmissione dovrà avvenire :
Art. 3. Compensi.
II compenso stabilito per la redazione di ciascun certificato al medico di medicina
generale titolare del caso, anche quando la certificazione sia redatta dal proprio
sostituto e/o associato, è pari a euro 27,50 e viene corrisposto per un massimo di tre
certificati.
L'eventuale riammissione in temporanea per lo stesso caso non da luogo ad ulteriori
compensi.
L'INAIL provvede alia liquidazione dei compensi trimestralmente, sulla base delle
distinte presentate dal medico stesso e secondo le modalità dallo stesso indicate.
E' fatto divieto al medico di percepire direttamente dall'assicurato compensi, a
qualsiasi titolo, per le certificazioni di cui al presente Accordo, alla luce dell'art.57,
ultimo comma, della legge n.833/1978.
Art. 4. Compenso professionale per la trattazione informatica del caso.
Costituisce maggior apporto professionale la compilazione e l'invio della
certificazione mediante mezzo informatico.
Tale utilizzo prevede l'inserimento dei dati negli specifici campi - stabiliti nel
modello informatico conforme agli allegati A e B - attinenti, tra l'altro, l'anamnesi
lavorativa e patologica del soggetto, nonchè le menomazioni lavorative ed extra
lavorative preesistenti ed ogni altro e1emento c1inico diagnostico necessario alla
trattazione del caso.
Analogamente deve essere considerato apporto professionale quello connesso con la
trattazione informatica del caso, comprensiva della eventuale trascrizione e invio
telematico dei contenuti delle certificazioni redatte da altri medici (ancorchè non
convenzionati) con conseguente integrazione e valutazione dei contenuti del modello
cartaceo.
Per la trattazione informatica del caso (cfr. Nota tecnica, All. C), secondo i criteri
riportati nell'art.2, è previsto un aumento del compenso pari a 5 euro per ogni
certificazione trasmessa all'INAIL in via telematica, sempre nel limite massimo di tre
certificati.
Art. 5. Obblighi contributivi e ritenute.
L'INAIL, sui compensi liquidati, provvede a versare all'ENPAM il contributo
previdenziale, comprensivo della quota a carico del medico, calcolato nella misura
prevista dall'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale vigente al
momento del pagamento.
I compensi, inoltre, sono soggetti alla ritenuta di acconto dell'imposta sul reddito
(IRE), mentre sono esenti da IVA ai sensi della circolare n.4 del 28 gennaio 2005
dell'Agenzia delle Entrate e secondo quanto previsto nella Risoluzione n. 36/E del
13 marzo 2006 dell'Agenzia stessa.
Art. 6. Avvio dell'infortunato all'INAIL.
II medico, sempre nell'ottica di agevolare la tempestiva "presa in carico"
dell'assicurato da parte dell'INAIL, avvierà quanto prima l'assicurato stesso alle
Strutture INAIL per gli ulteriori accertamenti medico-legali e per la relativa
certificazione.
Eventuali certificazioni rilasciate da medici di famiglia successivamente alla convocazione dell'assicurato da
parte dell'INAIL non daranno luogo alla corresponsione di alcun compenso.
Art. 7. Formazione.
Le parti si impegnano a promuovere opportune iniziative scientifiche e di formazione
dei medici in merito alla piena conoscenza della legislazione in materia, anche ai fini
della corretta aderenza della certificazione alla normativa vigente.
Art. 8. Denunce segnalazioni ai sensi dell'art. 139 del T.U. (DPR n. 1124/65).
In attesa della semplificazionc del flusso di trasmissione delle denunce/segnalazioni
di cui al combinato disposto dell'art.139 del T.U., DPR n.11 24/65, e dell'art.10 del
D. lgs. n.38/2000, ai fini dell'alimentazione del Registro nazionale delle malattie
causate dal lavoro o ad esso correlate, istituito presso l'Istituto ai sensi del comma 5
del citato art.10 i medici di famiglia si impegnano a trasmettere copia di dette
denunce/segnalazioni alle competenti Sedi deIl'INAIL.
L'INAIL si impegna, altresi, a realizzare idonei strumenti informatici al fine di
agevolare sia la compilazione che la trasmissione all'INAIL delle copie di dette
denunce/segnalazioni.
Art. 9. Durata dell'accordo.
II presente Accordo ha durata biennale con decorrenza dalla sottoscrizione e
mantiene i suoi effetti fino al rinnovo, che dovrà intervenire entro sei mesi dalla sua
scadenza.
Art. 10. Mancato rinnovo.
Trascorsi sei mesi dalla scadenza, in caso di mancato rinnovo del presente Accordo
tra le parti ed in presenza di formale denuncia dello stesso, i medici aderenti alle
relative Rappresentanze sindacali di categoria possono erogare le prestazioni che
costituiscono oggetto dell'Accordo stesso in regime di libera professione.
Norma finale.
Le parti, nel ribadire che la trattazione telematica della certificazione è a grande
valore aggiunto sotto il profilo professionale e istituzionale, confermano il reciproco
impegno a favorire il rapido pieno sviluppo di tale attività informatica da parte dei
medici. A tal fine I'Istituto e le parti sindacali si impegnano a realizzare il periodico
monitoraggio della trasmissione telematica, al fine di individuare elementi di
interesse comune che rappresentino necessari correttivi all' Accordo.
Trascorsi dodici mesi dalla stipula dell'Accordo le parti procedono alla prima verifica
in tal senso.