ACCORDO INAIL E RAPPRESENTANZE SINDACALI DI CATEGORIA
(FIMMG, SIMET E SMI-EX CUMI)
DISCIPLINA DEI RAPPORTI NORMATIVI ED ECONOMICI CON I MEDICI DI FAMIGLIA CHE REDIGONO LA CERTIFICAZIONE A FAVORE DEGLI ASSICURATI INAIL
Premesso che:

L'INAIL, nella persona del suo Presidente e legale rappresentante, domiciliato per la carica in Roma, via IV Novembre n. 144

e

Le Rappresentanze sindacali di categoria FIMMG, SIMET, SMI (ex CUMI)

concordano quanto segue:

Art 1. Campo di applicazione.
II presente Accordo regola i rapporti tra l'INAIL e i medici di famiglia inerenti la compilazione e trasmissione dei certificati, che i medici stessi redigono a favore dei lavoratori infortunati e tecnopatici, nonchè i compensi previsti per dette attività.

Art. 2. Compiti del medico.
II medico si impegna a redigere la certificazione (modelli A e B) riportando le informazioni previste dall'art. 53 del T.U. 1124 del 30 giugno 1965, nonchè tutti gli altri dati presenti nella nuova modulistica.
Si impegna, altresi, a trasmetterla all'INAIL entro il primo giorno di attività ambulatoriale successivo alla visita, pena la non corresponsione degli emolumenti previsti dagli artt. 3 e 4. Ai fini di cui sopra, 1' Istituto richiederà al medico l'articolazione dell'orario relativo all'espletamento della propria attività lavorativa ambulatoriale.
La certificazione, redatta sulla base del modello di cui agli allegati A e B, deve essere completa in ogni sua parte, pena la non corresponsione dei predetti emolumenti previsti dagli artt. 3 e 4.
Detti modelli potranno essere suscettibili di modifica in relazione a nuove disposizioni di legge o a intervenuti regolamenti in materia di privacy.
La trasmissione dovrà avvenire :

Art. 3. Compensi.
II compenso stabilito per la redazione di ciascun certificato al medico di medicina generale titolare del caso, anche quando la certificazione sia redatta dal proprio sostituto e/o associato, è pari a euro 27,50 e viene corrisposto per un massimo di tre certificati.
L'eventuale riammissione in temporanea per lo stesso caso non da luogo ad ulteriori compensi.
L'INAIL provvede alia liquidazione dei compensi trimestralmente, sulla base delle distinte presentate dal medico stesso e secondo le modalità dallo stesso indicate. E' fatto divieto al medico di percepire direttamente dall'assicurato compensi, a qualsiasi titolo, per le certificazioni di cui al presente Accordo, alla luce dell'art.57, ultimo comma, della legge n.833/1978.

Art. 4. Compenso professionale per la trattazione informatica del caso.
Costituisce maggior apporto professionale la compilazione e l'invio della certificazione mediante mezzo informatico.
Tale utilizzo prevede l'inserimento dei dati negli specifici campi - stabiliti nel modello informatico conforme agli allegati A e B - attinenti, tra l'altro, l'anamnesi lavorativa e patologica del soggetto, nonchè le menomazioni lavorative ed extra lavorative preesistenti ed ogni altro e1emento c1inico diagnostico necessario alla trattazione del caso.
Analogamente deve essere considerato apporto professionale quello connesso con la trattazione informatica del caso, comprensiva della eventuale trascrizione e invio telematico dei contenuti delle certificazioni redatte da altri medici (ancorchè non convenzionati) con conseguente integrazione e valutazione dei contenuti del modello cartaceo.
Per la trattazione informatica del caso (cfr. Nota tecnica, All. C), secondo i criteri riportati nell'art.2, è previsto un aumento del compenso pari a 5 euro per ogni certificazione trasmessa all'INAIL in via telematica, sempre nel limite massimo di tre certificati.

Art. 5. Obblighi contributivi e ritenute.
L'INAIL, sui compensi liquidati, provvede a versare all'ENPAM il contributo previdenziale, comprensivo della quota a carico del medico, calcolato nella misura prevista dall'Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale vigente al momento del pagamento.
I compensi, inoltre, sono soggetti alla ritenuta di acconto dell'imposta sul reddito (IRE), mentre sono esenti da IVA ai sensi della circolare n.4 del 28 gennaio 2005 dell'Agenzia delle Entrate e secondo quanto previsto nella Risoluzione n. 36/E del 13 marzo 2006 dell'Agenzia stessa.

Art. 6. Avvio dell'infortunato all'INAIL.
II medico, sempre nell'ottica di agevolare la tempestiva "presa in carico" dell'assicurato da parte dell'INAIL, avvierà quanto prima l'assicurato stesso alle Strutture INAIL per gli ulteriori accertamenti medico-legali e per la relativa certificazione.
Eventuali certificazioni rilasciate da medici di famiglia successivamente alla convocazione dell'assicurato da parte dell'INAIL non daranno luogo alla corresponsione di alcun compenso.

Art. 7. Formazione.
Le parti si impegnano a promuovere opportune iniziative scientifiche e di formazione dei medici in merito alla piena conoscenza della legislazione in materia, anche ai fini della corretta aderenza della certificazione alla normativa vigente.

Art. 8. Denunce segnalazioni ai sensi dell'art. 139 del T.U. (DPR n. 1124/65).
In attesa della semplificazionc del flusso di trasmissione delle denunce/segnalazioni di cui al combinato disposto dell'art.139 del T.U., DPR n.11 24/65, e dell'art.10 del D. lgs. n.38/2000, ai fini dell'alimentazione del Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate, istituito presso l'Istituto ai sensi del comma 5 del citato art.10 i medici di famiglia si impegnano a trasmettere copia di dette denunce/segnalazioni alle competenti Sedi deIl'INAIL.
L'INAIL si impegna, altresi, a realizzare idonei strumenti informatici al fine di agevolare sia la compilazione che la trasmissione all'INAIL delle copie di dette denunce/segnalazioni.

Art. 9. Durata dell'accordo.
II presente Accordo ha durata biennale con decorrenza dalla sottoscrizione e mantiene i suoi effetti fino al rinnovo, che dovrà intervenire entro sei mesi dalla sua scadenza.

Art. 10. Mancato rinnovo.
Trascorsi sei mesi dalla scadenza, in caso di mancato rinnovo del presente Accordo tra le parti ed in presenza di formale denuncia dello stesso, i medici aderenti alle relative Rappresentanze sindacali di categoria possono erogare le prestazioni che costituiscono oggetto dell'Accordo stesso in regime di libera professione.

Norma finale.
Le parti, nel ribadire che la trattazione telematica della certificazione è a grande valore aggiunto sotto il profilo professionale e istituzionale, confermano il reciproco impegno a favorire il rapido pieno sviluppo di tale attività informatica da parte dei medici. A tal fine I'Istituto e le parti sindacali si impegnano a realizzare il periodico monitoraggio della trasmissione telematica, al fine di individuare elementi di interesse comune che rappresentino necessari correttivi all' Accordo.
Trascorsi dodici mesi dalla stipula dell'Accordo le parti procedono alla prima verifica in tal senso.

Roma, 6 settembre 2007