FARMACI O PREPARAZIONI ANORESSIZZANTI AD AZIONE CENTRALE 26/05/98
SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO SUGLI ANORRESSIZZANTI
Nota del Nostro Centro Studi

Il Consiglio di Stato, con SENTENZA N. 719 DELL'8 MAGGIO 1998 ha "...accolto l' istanza di sospensiva del decreto del Ministro della Sanita' 18 settembre 1997 recante "divieti e limitazioni nella prescrizione e preparazione dei medicinali anoressizanti ad azione centrale"(pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 221 del 22 Settembre 1997) nella (sola) parte in cui pone il divieto ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti fendimetrazina, anfepramone o altre sostanze che abbiano lo scopo di ottenere un effetto anoressizante ad azione centrale ed impone ai medici di astenersi dal prescriverle (art. 1) nonche' - sempre in parte de quo - di ogni altro atto presupposto e/o derivato comunque connesso a tale decreto, ivi compresi (in parte de quo) i provvedimenti della Commissione Unica del Farmaco, 27 maggio 1996 (verbale n. 53) 3 febbraio 1997 (verbale n. 87), 10 febbraio 1997 (verbale n. 88) nonche' di ogni altro atto persupposto o derivato.".

Si invitano pero' i colleghi ad un comportamento prudenziale e a continuare,per il momento, ad evitare le prescrizioni come fatto fino ad ora, in quanto non si tratta di sentenza definitiva ma solo di sospensiva temporanea in attesa di sentenza, da valutarsi nei suoi effetti complessivi e passibile oltretutto di ulteriori provvedimenti Ministeriali.

Informeremo allorche' la situazione sara' chiarita in modo definitivo.


IL TESTO SDELLA SENTENZA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA N. 719 DELL'8 MAGGIO 1998 LIMITAZIONI NELLA PRESCRIZIONE E PREPARAZIONE DEI MEDICINALI ANORESSIZZANTI AD AZIONE CENTRALE (FENDIMETRAZINA, AMFEPRAMONE,
DIETILPROPIONE)


Per l'annullamento dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA: Sezione I BIS n. 3003/1997, resa tra le parti, che, avuto riguardo al preminente interesse pubblico alla tutela della salute respinto l'istanza di sospensione del decreto del Ministro della Sanita' 18 settembre 1997 recante "divieti e limitazioni nella prescrizione e preparazione dei medicinali anoressizanti ad azione centrale" (pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 221 del 22 settembre 1997) nella (sola) parte in cui pone il divieto ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti fendimetrazina, anfepramone o altre sostanze che abbiano lo scopo di ottenere un effetto anoressizante ad azione centrale ed impone ai medici di astenersi dal prescriverle (art. 1) nonche' - sempre in parte de quo - di ogni altro atto presupposto e/o derivato comunque connesso a tale decreto, ivi compresi (in parte de quo) i provvedimenti della Commissione Unica del Farmaco, 27 maggio 1996 (verbale n. 53) 3 febbraio 1997 (verbale n. 87), 10 febbraio 1997
(verbale n. 88) nonche' di ogni altro atto persupposto o derivato;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda incidentale di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO, MINISTERO DELLA SANITA'.

Udito il relatore Cons. Cesare Lamberti e uditi altresi' per le parti gli avv.ti De Bernardinis, Nicoloso e dello Stato Greco;Ritenuto che dall'esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado deriva un danno grave ed irreparabile, cosi' come previsto dall'ultimo comma del citato art. 21 e che sussistono i presupposti previsti dal gia' citato articolo;

P.Q.M.

Accoglie l'appello (Ricorso numero 545/98) e, per l'effetto in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza di sospensiva proposta nei confronti del provvedimento impugnato in primo grado,La presente ordinanza sara' eseguita dalla Amministrazione ed e' depositata presso la segreteria della Sezione che provvedera' a darne comunicazione alle parti.

Roma 8 Maggio 1998
IL PRESIDENTE
WALTER CATALLOZZI