NOTA 73 E TAR LAZIO
In merito ai numerosi quesiti pervenuti in merito alla prescrizione dei farmaci sottoposti alla nota 73 si fa presente che il Ministero della Sanita' ha diffuso il seguente comunicato:
Ministero della
Sanità
Dipartimento Valutazione
Medicinali e Farmacovigilanza
Comunicato
La Commissione Unica del Farmaco nella riunione del 6 luglio 1999 ha riesaminato la problematica inerente ai SARTANI alla luce della sentenza n. 1893/99 emanata dal Tribunale Amministrativo del Lazio - Sez. I° bis, ribadendo la propria posizione in merito all'apposizione della nota limitativa n. 73; nella medesima sede ha richiesto di proporre appello avverso la summenzionata sentenza innanzi al Consiglio di Stato, con istanza di immediata sospensione. Pertanto si ritiene che, nelle more del pronunciamento del Consigloi di Stato, l'Amministrazione debba mantenere in vigore la nota 73.
L'originale del testo sul sito del Ministero della Sanita'
Lo stesso Ministero
contattato da noi telefonicamente ci ha confermato quanto sopra.
Ricordiamo che ai sensi dell'ultima finanziaria per l'anno 1999
la apposizione della nota e della firma sulla ricetta sono
obbligatori per la dispensazione del farmaco come si evince dal
testo:
2. Nelle ipotesi in cui provvedimenti della Commissione unica del
farmaco stabiliscano che determinati medicinali sono posti a
carico del Servizio sanitario nazionale alle condizioni indicate
in "note" a tal fine approvate dalla stessa
Commissione, i medicinali ai quali si applicano le
"note" predette non sono erogabili a carico del
Servizio sanitario nazionale se il medico prescrittore non appone
al lato del nome del farmaco prescritto l'indicazione della
"nota", controfirmata, di riferimento.
Indi per cui la apposizione accanto al farmaco del numero
della nota e la firma per la dispensazione in classe
A certifica automaticamente la validita della
nota stessa.
Quindi finquando resterà questa procedura, la conditio
sine qua non,per la dispensazione in classe A del farmaco
dovremmo ritenere ancora valida la nota 73.