(Testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 24 gennaio 2001, non ancora promulgato o pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)
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Art. 1.
1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 41, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al
comma 1, la consegna di sostanze sottoposte a controllo può essere fatta anche
da parte di operatori sanitari, per quantità terapeutiche di farmaci di cui
all’allegato III-bis, accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal
medico di medicina generale, di continuità assistenziale o dal medico
ospedaliero che ha in cura il paziente, che ne prescriva l’utilizzazione anche
nell’assistenza domiciliare di pazienti affetti da dolore severo in corso di
patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare
degli stati di tossicodipendenza da oppiacei»;
b) all’articolo 43:
1) dopo
il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Le ricette per le prescrizioni dei
farmaci di cui all’allegato III-bis sono compilate in duplice copia a
ricalco per i farmaci non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in
triplice copia a ricalco per i farmaci forniti dal Servizio sanitario nazionale,
su modello predisposto dal Ministero della sanità, completato con il timbro
personale del medico»;
2) dopo
il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. La prescrizione dei farmaci di cui
all’allegato III-bis può comprendere fino a due preparazioni o dosaggi
per cura di durata non superiore a trenta giorni. La ricetta deve contenere
l’indicazione del domicilio professionale e del numero di telefono
professionale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui è rilasciata»;
3) i
commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Il Ministro della sanità stabilisce con
proprio decreto la forma ed il contenuto dei ricettari idonei alla prescrizione
dei farmaci di cui all’allegato III-bis. L’elenco dei farmaci di cui
all’allegato III-bis è modificato con decreto del Ministro della sanità
emanato, in conformità a nuove disposizioni di modifica della disciplina
comunitaria, sentiti l’Istituto superiore di sanità e il Consiglio superiore
di sanità, per l’inserimento di nuovi farmaci contenenti le sostanze di cui
alle tabelle I, II e III previste dall’articolo 14, aventi una comprovata
azione narcotico-analgesica.
5. I medici
chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad approvvigionarsi dei farmaci
di cui all’allegato III-bis attraverso autoricettazione, secondo quanto
disposto dal presente articolo, e ad approvvigionarsi, mediante autoricettazione,
a detenere nonchè a trasportare la quantità necessaria di sostanze di cui alle
tabelle I, II e III previste dall’articolo 14 per uso professionale urgente.
Copia dell’autoricettazione è conservata per due anni a cura del medico, che
tiene un registro delle prestazioni effettuate, per uso professionale urgente,
con i farmaci di cui all’allegato III-bis.
5-bis. Il personale che opera nei distretti
sanitari di base o nei servizi territoriali o negli ospedali pubblici o
accreditati delle aziende sanitarie locali è autorizzato a consegnare al
domicilio di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica
o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati di
tossicodipendenza da oppiacei, le quantità terapeutiche dei farmaci di cui
all’allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione medica che ne
prescrive la posologia e l’utilizzazione nell’assistenza domiciliare.
5-ter. Gli infermieri professionali che
effettuano servizi di assistenza domiciliare nell’ambito dei distretti
sanitari di base o nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i
familiari dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista,
sono autorizzati a trasportare le quantità terapeutiche dei farmaci di cui
all’allegato III-bis, accompagnate dalla certificazione medica che ne
prescrive la posologia e l’utilizzazione a domicilio di pazienti affetti da
dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione
del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei»;
4)
il comma 6 è abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto
del Ministro della sanità di cui al primo periodo del comma 4, come sostituito
dal numero 3) della presente lettera;
c) all’articolo 45:
1) il
comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il farmacista deve vendere i farmaci e le
preparazioni di cui alle tabelle I, II e III previste dall’articolo 14
soltanto su presentazione di prescrizione medica sulle ricette previste dai
commi 2 e 2-bis dell’articolo 43 e nella quantità e nella forma
prescritta»;
2) i
commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«4. Decorsi trenta giorni dalla data del
rilascio la prescrizione medica non può essere più spedita.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000»;
d) gli articoli 46, 47 e 48 sono abrogati;
e) all’articolo 60, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Le unità operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonchè le unità operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV previste dall’articolo 14.
2-ter. Il
registro di carico e scarico deve essere conforme al modello di cui al comma 2
ed è vidimato dal direttore sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla
sua distribuzione. Il registro di carico e scarico è conservato, in ciascuna
unità operativa, dal responsabile dell’assistenza infermieristica per due
anni dalla data dell’ultima registrazione.
2-quater. Il dirigente medico preposto all’unità
operativa è responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza
contabile e quella reale delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui alle
tabelle I, II, III e IV previste dall’articolo 14.
2-quinquies. Il direttore responsabile del
servizio farmaceutico compie periodiche ispezioni per accertare la corretta
tenuta dei registri di carico e scarico di reparto e redige apposito verbale da
trasmettere alla direzione sanitaria».
2. Al citato testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
è aggiunto, in fine, il seguente allegato:
«Allegato III-bis (articoli 41 e 43)
Farmaci che usufruiscono delle modalità prescrittive
semplificate
Buprenorfina
Codeina
Diidrocodeina
Fentanyl
Idrocodone
Idromorfone
Metadone
Morfina
Ossicodone
Ossimorfone».
3. Il decreto di cui al primo periodo del comma 4 dell’articolo 43 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come sostituito dal comma 1, lettera b), numero 3), del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. All’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, le parole: «hanno validità limitata a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validità limitata a trenta giorni».