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GAZZETTA
UFFICIALE N.15 DEL 20 GENNAIO 1999 MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 22 DICEMBRE 1998 MODIFICAZIONE DEL REGIME DI FORNITURA
DELLE SPECIALITA' MEDICINALI
A BASE DI ERITROPOIETINA
Il Dirigente
Generale Dell'Ufficio per le procedure autorizzative comunitarie
ed altri adempimenti del Dipartimento per la
valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza
Visto il decreto legislativo n.178/1991, in particolare gli
articoli 8, 9 e 12 modificato ed integrato dal decreto
legislativo
n.44/1997;
Visto il decreto legislativo n.539/1992, e in particolare gli
articoli 5 e 8;
Visto il decreto legislativo n.540/1992;
Considerato che la recente acquisizione dei dati relativi al
consumo di prodotti a base di eritropoietina ha fatto emergere
fondate preoccupazioni per il possibile uso improprio;
Visto il parere del 27-28 ottobre 1998 con il quale la
Commissione unica del farmaco alla luce di quanto considerato
approva la
variazione del regime di fornitura, al fine di rendere possibile
un piu' efficace controllo della prescrizione e al fine di
vietarne l'uso improprio;
Decreta:
Art.1.
Il regime di fornitura delle specialita' medicinali a base di
ERITROPOIETINA di seguito riportate:
EPREX - CILAG
EPOXITIN - JANSSEN CILAG
GLOBUREN - CILAG GMBH
ERITROGEN - BOEHRINGER MANNEHEIM GMMH
E' modificato come segue:
(Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per
volta vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri
o di specialisti).
Art.2.
A far luogo dalla data di entrata in vigore del presente decreto
le ricette mediche relative ai medicinali di cui al precedente
articolo hanno validita' limitata a dieci giorni.
Il medico ed il farmacista pertanto si atterranno, ognuno per la
propria competenza, a quanto previsto all'art.5 del decreto
legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992.
Art.3.
Le ditte interessate devono provvedere a modificare gli stampati
con la nuova dicitura del regime di fornitura e far pervenire
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto al Ministero della sanita' una riproduzione degli
stampati
nella veste tipografica definitiva, sia su supporto cartaceo in
formato A4 che su supporto informatico, unitamente ad una formale
certificazione del legale rappresentante in cui si attesti che il
riassunto delle caratteristiche tecniche del prodotto, il foglio
illustrativo e le etichette di cui all'art.8, comma d), del
decreto legislativo n.178/1991, come modificato ed integrato dal
decreto legislativo 18 febbraio 1997, n.44, rispondano a quanto
previsto all'art.1 del presente decreto.
Per lo smaltimento delle confezioni riportanti la vecchia
dicitura e' consentito un periodo di centottanta giorni dalla
data di
entrata in vigore del presente decreto.
Art.4.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 1998
Il capo del Dipartimento : Martini
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