PROTOCOLLO
D'INTESA
FEDERFARMA - Federazione
Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani,
rappresentata dal suo Presidente, dott. Giorgio Siri
e
FIMMG - Federazione
Italiana Medici di Medicina Generale, rappresentata dal
Segretario Generale, dott. Mario Falconi
VISTO
L'articolo 6, dell'Accordo
Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le
farmacie pubbliche e private, reso esecutivo dal DPR 8 luglio
1998, n.371, e, in particolare:
- il comma 2 "Qualora
il medicinale prescritto sia irreperibile nel normale
ciclo di distribuzione o nel caso in cui la farmacia ne
risulti sprovvista il farmacista può consegnare altro
medicinale di uguale composizione e forma farmaceutica e
di pari indicazione terapeutica che abbia prezzo uguale o
inferiore per il Servizio sanitario nazionale";
- il comma 3 "Nei casi
di urgenza assoluta o manifesta il farmacista consegna
altro medicinale di uguale composizione e di pari
indicazione terapeutica";
- il comma 4 " Ai fini
del rimborso nelle evenienze di cui ai precedenti commi 2
e 3 il farmacista annoterà sulla ricetta le circostanze
della modifica nella spedizione";
RITENUTO
che lo spirito di tale previsione
non si discosti sostanzialmente dalla corrispondente normativa
contenuta nelle precedenti convenzioni farmaceutiche a decorrere
dal DPR 15/9/1979, la quale non ha creato alcun problema
applicativo;
CONSIDERATO
che l'attuazione di tale facoltà
da parte del farmacista non potrà che essere improntata al più
stretto rigore professionale in coerenza con le funzioni
attribuite dal vigente ordinamento sanitario rispettivamente al
medico ed al farmacista nonché finalizzata alla tutela del
cittadino;
PRESO ATTO
della opportunità di chiarire
concordemente taluni aspetti operativi della norma predetta;
CONVENGONO QUANTO
SEGUE
- il termine
"sprovvisto" sta ad indicare una carenza in
farmacia del medicinale prescritto connessa a cause
oggettive (quali, ad esempio, la irreperibilità del
medicinale nel normale ciclo di distribuzione, la
ricorrenza di festività, ecc.), vale a dire indipendenti
da scelte di carattere aziendale;
- il farmacista prima di
procedere alla sostituzione del medicinale prescritto
informa il cittadino al fine di acquisirne il consenso;
- nel caso in cui il medico,
all'atto della prescrizione escluda in modo esplicito la
facoltà da parte del farmacista di sostituire il
medicinale prescritto, il farmacista si impegna a non
praticare comunque la sostituzione.
Le parti, inoltre, si impegnano a
diffondere presso i propri rispettivi associati il contenuto del
presente Protocollo.
Roma, 11 novembre 1998