PROTOCOLLO D'INTESA

FEDERFARMA - Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani, rappresentata dal suo Presidente, dott. Giorgio Siri

e

FIMMG - Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, rappresentata dal Segretario Generale, dott. Mario Falconi

VISTO

L'articolo 6, dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, reso esecutivo dal DPR 8 luglio 1998, n.371, e, in particolare:

  1. il comma 2 "Qualora il medicinale prescritto sia irreperibile nel normale ciclo di distribuzione o nel caso in cui la farmacia ne risulti sprovvista il farmacista può consegnare altro medicinale di uguale composizione e forma farmaceutica e di pari indicazione terapeutica che abbia prezzo uguale o inferiore per il Servizio sanitario nazionale";
  2. il comma 3 "Nei casi di urgenza assoluta o manifesta il farmacista consegna altro medicinale di uguale composizione e di pari indicazione terapeutica";
  3. il comma 4 " Ai fini del rimborso nelle evenienze di cui ai precedenti commi 2 e 3 il farmacista annoterà sulla ricetta le circostanze della modifica nella spedizione";

RITENUTO

che lo spirito di tale previsione non si discosti sostanzialmente dalla corrispondente normativa contenuta nelle precedenti convenzioni farmaceutiche a decorrere dal DPR 15/9/1979, la quale non ha creato alcun problema applicativo;

CONSIDERATO

che l'attuazione di tale facoltà da parte del farmacista non potrà che essere improntata al più stretto rigore professionale in coerenza con le funzioni attribuite dal vigente ordinamento sanitario rispettivamente al medico ed al farmacista nonché finalizzata alla tutela del cittadino;

PRESO ATTO

della opportunità di chiarire concordemente taluni aspetti operativi della norma predetta;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

  1. il termine "sprovvisto" sta ad indicare una carenza in farmacia del medicinale prescritto connessa a cause oggettive (quali, ad esempio, la irreperibilità del medicinale nel normale ciclo di distribuzione, la ricorrenza di festività, ecc.), vale a dire indipendenti da scelte di carattere aziendale;
  2. il farmacista prima di procedere alla sostituzione del medicinale prescritto informa il cittadino al fine di acquisirne il consenso;
  3. nel caso in cui il medico, all'atto della prescrizione escluda in modo esplicito la facoltà da parte del farmacista di sostituire il medicinale prescritto, il farmacista si impegna a non praticare comunque la sostituzione.

Le parti, inoltre, si impegnano a diffondere presso i propri rispettivi associati il contenuto del presente Protocollo.

Roma, 11 novembre 1998