(GU n. 133 del 11-6-2001)

DECRETO 24 maggio 2001

Approvazione del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12.

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IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto  l'art.  1,  comma  1,  della  legge  8 febbraio 2001, n. 12, concernente  "norme  per  agevolare  l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei  nella  terapia del dolore", che integra e modifica il testo unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina degli stupefacenti e sostanze  psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati  di  tossicodipendenza,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309;

  Visto  in  particolare  i  commi  2-bis e 4 dell'art. 43 del citato testo  unico,  introdotti dall'art. 1, comma 1, della legge n. 12 del 2001,  che demandano al Ministro della sanita' la predisposizione del modello  delle  ricette  per  le  prescrizioni  dei  farmaci  di  cui all'allegato III-bis della stessa legge, utilizzati nella terapia del dolore nei pazienti e negli animali;

 

Decreta:

 

Art. 1.

 

  1. E' approvato l'allegato modello di ricetta con le relative norme d'uso.

  2. Le ricette, in triplice copia autocopiante, sono confezionate in blocchetti da trenta, e sono numerate progressivamente.

  3. La  stampa  delle  ricette  e'  effettuata  a cura dell'Istituto Poligrafico   e  Zecca  dello  Stato.  Le  aziende  sanitarie  locali provvedono   alla   distribuzione  delle  ricette  ai  medici  ed  ai veterinari  operanti  nel  territorio  di  competenza, in ragione del fabbisogno preventivato dagli stessi.

  4. Le  aziende  sanitarie  locali provvedono alla conservazione deiricettari in appositi locali opportunamente custoditi.

1. E'  confermato  l'uso  del  ricettario predisposto dal Ministero della  sanita' ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, per le prescrizioni diverse da quelle   di  cui  alla  legge  8 febbraio  2001,  delle  preparazioni medicinali  comprese  nelle tabelle I, II e III previste dall'art. 14 dello stesso decreto.



Art. 3.

 

  1. Nel periodo di tempo necessario alla stampa e alla distribuzione delle ricette di cui all'art. 43, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica  9 ottobre  1990,  n.  309, introdotto dall'art. 1, comma  1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, i medici e i veterinari sono  autorizzati  ad  usare  i  ricettari  di  cui all'art. 2 per la prescrizione  dei  farmaci  di  cui  all'allegato  III-bis del citato decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  secondo le modalita' di prescrizione dettate dall'art. 3-bis dello stesso decreto.

Art. 4.   1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a  quello  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 24 maggio 2001

 

Il Ministro: Veronesi

 

Allegato 1

(Intestazione  frontespizio  del  blocchetto  di  ricettario prima di copertina)

    Ricette  per  la prescrizione semplificata dei farmaci analgesici oppiacei riportati nell'allegato III-bis al testo unico in materia di stupefacenti.      Legge  8 febbraio 2001, n. 12: Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore.

 

Allegato 2

 

(Stampate  sulla seconda di copertina del frontespizio del blocchetto ricettario)

NORME  D'USO  DELLA  RICETTA  PER  LA PRESCRIZIONE DEI FARMACI DI CUI ALL'ALLEGATO III-BIS DEL TESTO UNICO

    1. La  presente ricetta deve essere utilizzata per prescrivere, a soggetti affetti da dolore severo, solo i seguenti principi attivi:

    Buprenorfina

    Codeina

    Diidrocodeina

    Fentanyl

    Idrocodone

    Metadone

    Morfina

    Ossicodone

    Ossimorfone

    Idromorfone

  

- 2. I  medicinali  contenenti  Buprenorfina  come principio attivo devono  essere prescritti con la presente ricetta solo quando sono ad uso iniettivo.

    3. La  ricetta  ha  validita' di trenta giorni, escluso quello di emissione.

    4. Il medico o il veterinario puo' prescrivere, con ogni ricetta, una  terapia  per  un  periodo  non  superiore  a  trenta  giorni. La posologia  indicata  deve  comportare che l'assunzione dei medicinali prescritti  sia completata entro trenta giorni. Fatti salvi i casi in cui  e'  necessario  adeguare  la  terapia,  la prescrizione non puo' essere ripetuta prima del completamento della terapia indicata con la precedente prescrizione.

    5. Tutti  i  numeri  utilizzati  per indicare dosaggi, quantita', modo e tempi di assunzione devono essere scritti solo in lettere.

    6. Con   ogni  ricetta  possono  essere  prescritti  sino  a  due medicinali diversi o due dosaggi diversi dello stesso medicinale.

    7. Per  le prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale il  medico rilascia all'assistito la ricetta originale e la copia per il Servizio sanitario nazionale; per le prescrizioni non a carico del Servizio sanitario nazionale o veterinarie il medico rilascia solo la ricetta originale.

    8. Il  farmacista  che dispensa i medicinali forniti dal Servizio sanitario  nazionale,  appone  i bolhni autoadesivi sulla copia della ricetta per il Servizio sanitario nazionale, sia nello spazio ad essi destinato, sia (ove necessita) sul retro della ricetta e, in mancanza di spazio, anche su un foglio allegato alla medesima.

    9. Il  farmacista  che  allestisce  una  preparazione  magistrale indica   il   relativo   costo  nello  spazio  destinato  ai  bollini autoadesivi.

    10. Il  veterinario  riporta  nello  spazio  destinato ai bollini autoadesivi  le parole "uso veterinario" e, nello spazio destinato al codice   del  paziente,  indica  la  specie,  la  razza  e  il  sesso dell'animale curato.

    11. La ricetta risultera' firmata dal medico o dal veterinario in originale sulla prima pagina e in copia sulle altre.

    12. Il  medico  o il veterinario conserva le copie non rilasciate all'assistito,  per  sei  mesi e quindi provvede alla sua distruzione nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali.