(GU
n. 133 del 11-6-2001)
DECRETO
24 maggio 2001
Approvazione
del ricettario per la prescrizione dei farmaci di cui all'allegato III-bis al
decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, introdotto
dalla legge 8 febbraio 2001, n. 12.
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IL FAC SIMILE DEL RICETTARIO
IL
MINISTRO DELLA SANITA'
Visto l'art.
1, comma
1, della
legge 8 febbraio 2001, n.
12, concernente "norme
per agevolare
l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei
nella terapia del
dolore", che integra e modifica il testo unico
delle leggi in
materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza,
approvato con
decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309;
Visto in
particolare i
commi 2-bis e 4 dell'art.
43 del citato testo unico,
introdotti dall'art. 1, comma 1, della legge n. 12 del 2001,
che demandano al Ministro della sanita' la predisposizione del modello
delle ricette
per le
prescrizioni dei
farmaci di
cui all'allegato III-bis della stessa legge, utilizzati nella terapia
del dolore nei pazienti e negli animali;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvato l'allegato modello di ricetta con le relative norme
d'uso.
2. Le ricette, in triplice copia autocopiante, sono confezionate in
blocchetti da trenta, e sono numerate progressivamente.
3. La stampa
delle ricette
e' effettuata
a cura dell'Istituto Poligrafico
e Zecca
dello Stato.
Le aziende
sanitarie locali
provvedono alla
distribuzione delle
ricette ai
medici ed
ai veterinari operanti
nel territorio
di competenza, in ragione
del fabbisogno preventivato dagli stessi.
4. Le aziende
sanitarie locali
provvedono alla conservazione deiricettari in appositi locali opportunamente
custoditi.
1.
E' confermato
l'uso del
ricettario predisposto dal Ministero della
sanita' ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della
Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, per le prescrizioni diverse da quelle
di cui
alla legge
8 febbraio 2001,
delle preparazioni
medicinali comprese
nelle tabelle I, II e III previste dall'art. 14 dello stesso decreto.
Art. 3.
1. Nel periodo di tempo necessario alla stampa e alla distribuzione
delle ricette di cui all'art. 43, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre
1990, n.
309, introdotto dall'art. 1, comma
1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, i medici e i veterinari sono
autorizzati ad
usare i
ricettari di
cui all'art. 2 per la prescrizione
dei farmaci
di cui
all'allegato III-bis del
citato decreto del
Presidente della
Repubblica, secondo le
modalita' di prescrizione dettate dall'art. 3-bis dello stesso decreto.
Art.
4. 1. Il presente decreto
entra in vigore il giorno successivo a quello
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 maggio 2001
Il
Ministro: Veronesi
Allegato
1
(Intestazione
frontespizio del
blocchetto di
ricettario prima di copertina)
Ricette per
la prescrizione semplificata dei farmaci analgesici oppiacei riportati
nell'allegato III-bis al testo unico in materia di stupefacenti.
Legge 8 febbraio 2001, n.
12: Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella
terapia del dolore.
Allegato
2
(Stampate
sulla seconda di copertina del frontespizio del blocchetto ricettario)
NORME
D'USO DELLA
RICETTA PER
LA PRESCRIZIONE DEI FARMACI DI CUI ALL'ALLEGATO III-BIS DEL TESTO UNICO
1. La presente ricetta
deve essere utilizzata per prescrivere, a soggetti affetti da dolore severo,
solo i seguenti principi attivi:
Buprenorfina
Codeina
Diidrocodeina
Fentanyl
Idrocodone
Metadone
Morfina
Ossicodone
Ossimorfone
Idromorfone
-
2. I medicinali
contenenti Buprenorfina
come principio attivo devono essere
prescritti con la presente ricetta solo quando sono ad uso iniettivo.
3. La ricetta
ha validita' di trenta
giorni, escluso quello di emissione.
4. Il medico o il veterinario puo' prescrivere, con ogni ricetta, una
terapia per
un periodo
non superiore
a trenta
giorni. La posologia indicata
deve comportare che
l'assunzione dei medicinali prescritti sia
completata entro trenta giorni. Fatti salvi i casi in cui
e' necessario
adeguare la
terapia, la prescrizione
non puo' essere ripetuta prima del completamento della terapia indicata con la
precedente prescrizione.
5. Tutti i
numeri utilizzati
per indicare dosaggi, quantita', modo e tempi di assunzione devono
essere scritti solo in lettere.
6. Con ogni
ricetta possono
essere prescritti
sino a
due medicinali diversi o due dosaggi diversi dello stesso medicinale.
7. Per le prescrizioni a
carico del Servizio sanitario nazionale il
medico rilascia all'assistito la ricetta originale e la copia per il
Servizio sanitario nazionale; per le prescrizioni non a carico del Servizio
sanitario nazionale o veterinarie il medico rilascia solo la ricetta
originale.
8. Il farmacista
che dispensa i medicinali forniti dal Servizio sanitario
nazionale, appone
i bolhni autoadesivi sulla copia della ricetta per il Servizio
sanitario nazionale, sia nello spazio ad essi destinato, sia (ove necessita)
sul retro della ricetta e, in mancanza di spazio, anche su un foglio allegato
alla medesima.
9. Il farmacista
che allestisce
una preparazione
magistrale indica il
relativo costo
nello spazio
destinato ai
bollini autoadesivi.
10. Il veterinario
riporta nello
spazio destinato ai
bollini autoadesivi le parole
"uso veterinario" e, nello spazio destinato al codice
del paziente,
indica la
specie, la
razza e
il sesso dell'animale
curato.
11. La ricetta risultera' firmata dal medico o dal veterinario in
originale sulla prima pagina e in copia sulle altre.
12. Il medico o il veterinario conserva le copie non rilasciate all'assistito, per sei mesi e quindi provvede alla sua distruzione nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati personali.