NUOVE DISPOSIZIONi SULL'USO DEGLI STUPEFACENTI[1]
Di Angelo Sabani Fimmg Roma
Le difficili modalità di prescrizione e di uso degli
stupefacenti sono state recentemente cambiate, da vari interventi legislativi e
da circolari ministeriali che hanno definito la materia con l'ultima modifica
alla Legge 309/90 approvata dal Consiglio dei Ministri e da ultimo dalla
Commissione Sanità del senato il 24/01/2001.
Il referendum abbrogativo ha fatto emanare il DM del 5/8/99
che ha abolito le dosi abituali e massime di morfina.
Con la circolare del 30 settembe 1994 n. 20 il M.S., ha dato
la possibilità al medico di famiglia di curare i tossicodipendenti propri
pazienti, con la prescrizione del metadone nel contesto di un piano terapeutico
riabilitativo concordato con il SERT.
Una circolare del M.S. del 20 Aprile 2000 ha indicato le
linee guida per l'uso degli stupefacenti, con semplificazioni parziali:
1) la terapia pur rimanendo solo per otto giorni poteva
essere composta anche da due medicinali a differente dosaggio, precisando la
dose, il modo ed i tempi di somministrazione
2) il medico può autoprescrivere sostanze oppioidi su
ricettario personale in tre copie, per quantità ragionevoli per uso terapeutico
urgente, con la qualità e quantità del medicinale richiesto.
3) una copia della ricetta privata va inserita e scritta nel
registro degli stupefacenti, da vidimare ogni anno, e da conservare per due
anni dall'ultima scrittura.
4) la copia della prescrizione deve essere portata dal
medico quando svolge attività professionale a domicilio per la terapia del
dolore.
La eliminazione di singole fiale di oppioidi scaduti può
seguire la via dello smaltimento dei farmaci scaduti, usando i raccoglitori
posti presso le farmacie, questa via è da consigliare anche ai privati in
possesso di oppioidi residui di cure per pazienti terminali. deceduti.
Per le confezioni di oppioidi che risultano dal registro
stupefacenti, si deve seguire la prassi burocatica della termodistruzione con
accordi da prendere con i responsabili del settore farmaceutico della ASL e con
i NAS, come avviene per le sostanze oppioidi scadute presso le farmacie.
Il DPR 309/90 che
stabilisce le regole per l'uso degli stupefacenti è stato modificato con le norme approvate il 24
gennaio 2001 dalla Commissione Sanità del Senato.
Sono semplificate le
modalità di prescrizione per dieci farmaci oppioidi antidolore piu' usati,
aggiunti con le ultime disposizioni, per la cura dei pazienti con dolore
severo, nella fase terminale, conseguente sopratutto a patologie neoplastiche.
1) la ricetta sarà a ricalco in duplice copia o in tre copie
per i farmaci a carico del SSN, completo del timbro e fima del medico
prescrittore
2) la consegna di sostanze oppioidi può essere fatta anche
da operatori sanitari o da familiari, con la dichiarazione del medico
prescrittore . Sono escluse le terapie per i tossicodipendenti a domicilio.
3) la ricetta può contenere anche due specialità a
differente dosaggio, per la cura fino a trenta giorni.
4) i nuovi ricettari saranno disposti dal M.S., si possono
usare gli attuali ricettari.
5) i medici ed i veterinari possono autoricettare su
ricettario privato, sostanze oppioidi, detenerle e trasportarle per esclusivo
uso terapeutico. La copia deve essere conservata nel registro degli
stupefacenti per due anni, che deve riportare le prestazioni effettuate..
6) la ricetta ha validità per trenta giorni
7) le sanzioni per errori fomali sono solo amministrative
8) i dieci farmaci che possono essere prescritti con
modalità semplificata sono:
buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanyl, idrocodone,
idromorfone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone
Da ulteriori chiarimenti richiesti al Ministero della Sanità
risulta che sarà emanata, nei prossimamante, una circolare esplicativa.