NUOVE DISPOSIZIONi SULL'USO DEGLI STUPEFACENTI[1]

Di Angelo Sabani Fimmg Roma

Le difficili modalità di prescrizione e di uso degli stupefacenti sono state recentemente cambiate, da vari interventi legislativi e da circolari ministeriali che hanno definito la materia con l'ultima modifica alla Legge 309/90 approvata dal Consiglio dei Ministri e da ultimo dalla Commissione Sanità del senato il 24/01/2001.

Il referendum abbrogativo ha fatto emanare il DM del 5/8/99 che ha abolito le dosi abituali e massime di morfina.

Con la circolare del 30 settembe 1994 n. 20 il M.S., ha dato la possibilità al medico di famiglia di curare i tossicodipendenti propri pazienti, con la prescrizione del metadone nel contesto di un piano terapeutico riabilitativo concordato con il SERT.

Una circolare del M.S. del 20 Aprile 2000 ha indicato le linee guida per l'uso degli stupefacenti, con semplificazioni parziali:

1) la terapia pur rimanendo solo per otto giorni poteva essere composta anche da due medicinali a differente dosaggio, precisando la dose, il modo ed i tempi di somministrazione

2) il medico può autoprescrivere sostanze oppioidi su ricettario personale in tre copie, per quantità ragionevoli per uso terapeutico urgente, con la qualità e quantità del medicinale richiesto.

3) una copia della ricetta privata va inserita e scritta nel registro degli stupefacenti, da vidimare ogni anno, e da conservare per due anni dall'ultima scrittura.

4) la copia della prescrizione deve essere portata dal medico quando svolge attività professionale a domicilio per la terapia del dolore.

La eliminazione di singole fiale di oppioidi scaduti può seguire la via dello smaltimento dei farmaci scaduti, usando i raccoglitori posti presso le farmacie, questa via è da consigliare anche ai privati in possesso di oppioidi residui di cure per pazienti terminali. deceduti.

Per le confezioni di oppioidi che risultano dal registro stupefacenti, si deve seguire la prassi burocatica della termodistruzione con accordi da prendere con i responsabili del settore farmaceutico della ASL e con i NAS, come avviene per le sostanze oppioidi scadute presso le farmacie.

 

Il  DPR 309/90 che stabilisce le regole per l'uso degli stupefacenti è stato  modificato con le norme approvate il 24 gennaio 2001 dalla Commissione Sanità del Senato.

Sono  semplificate le modalità di prescrizione per dieci farmaci oppioidi antidolore piu' usati, aggiunti con le ultime disposizioni, per la cura dei pazienti con dolore severo, nella fase terminale, conseguente sopratutto a patologie neoplastiche.

1) la ricetta sarà a ricalco in duplice copia o in tre copie per i farmaci a carico del SSN, completo del timbro e fima del medico prescrittore

2) la consegna di sostanze oppioidi può essere fatta anche da operatori sanitari o da familiari, con la dichiarazione del medico prescrittore . Sono escluse le terapie per i tossicodipendenti a domicilio.

3) la ricetta può contenere anche due specialità a differente dosaggio, per la cura fino a trenta giorni.

4) i nuovi ricettari saranno disposti dal M.S., si possono usare gli attuali ricettari.

5) i medici ed i veterinari possono autoricettare su ricettario privato, sostanze oppioidi, detenerle e trasportarle per esclusivo uso terapeutico. La copia deve essere conservata nel registro degli stupefacenti per due anni, che deve riportare le prestazioni effettuate..

6) la ricetta ha validità per trenta giorni

7) le sanzioni per errori fomali sono solo amministrative

8) i dieci farmaci che possono essere prescritti con modalità semplificata sono:

buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanyl, idrocodone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone, ossimorfone

 

Da ulteriori chiarimenti richiesti al Ministero della Sanità risulta che sarà emanata, nei prossimamante, una circolare esplicativa.



[1]NOVITA’ SUGLI STUPEFACENTI