Roma, 24 aprile 2008

PRECISAZIONE DELLO STUDIO GNUDI SULLA TRACCIABILITÀ DEI COMPENSI DEI MEDICI E PARAMEDICI CHE OPERANO IN STRUTTURE SANITARIE PRIVATE


Nel confermare quanto riportato nel comunicato della Commissione Nazionale Fisco del 14.04.2008, con la presente si intende meglio precisare gli adempimenti a carico delle strutture sanitarie private, di cui alla legge n° 296/2006, commi da 38 a 42:
  1. le strutture sanitarie private devono incassare “in nome e per conto del singolo prestatore di lavoro autonomo” i compensi erogati dai pazienti e riferiti alla prestazione svolta;

  2. ogni singolo incasso percepito dalla struttura sanitaria privata deve essere contestualmente riservato al professionista;

  3. ogni singolo incasso deve essere annotato in un apposito registro tenuto dall’amministrazione della struttura sanitaria privata;

  4. a carico della struttura sanitaria privata è previsto l’obbligo della comunicazione telematica entro il 30 Aprile dei compensi complessivamente riscossi per conto di ciascun professionista nel periodo che va dal 1 marzo al 31 dicembre 2007;

  5. per struttura sanitaria privata si intende “le società, gli istituti, e associazioni, i centri medici e diagnostici e ogni altro ente o soggetto privato, con o senza scopo di lucro, nonché ogni altra struttura in qualsiasi forma organizzata, che operano nel settore dei servizi sanitari e veterinari”.
Si puntualizza che i MMG, singoli o associati che ospitano nel proprio studio specialisti che fatturino direttamente al paziente non sono tenuti all’obbligo della trasmissione.

Per la Commissione Fisco
Studio Gnudi
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