ASSEVERAMENTO
SULLA DINAMICA REDDITUALE DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE


Anche quest’anno, relativamente ai redditi del 1997, si ritiene necessario presentare questo Asseveramento che riguarda i medici di medicina generale convenzionati col Servizio sanitario ed è promosso dalla Fimmg, sindacato di categoria da sempre firmatario delle convenzioni nazionali.
A norma del D.M. 28/12/90 questa categoria è catalogata nel codice specifico 85.12.1 (studi medici generici convenzionati con il SSN).
Il rapporto fra il medico di Medicina generale ed il SSN è regolato dalla legge 833/78 da cui sono derivati i DPR attuativi e quindi il DPR 484/96, ora vigente, che contiene le clausole normative ed economiche.
L’esame di tale DPR permette di evidenziare che il medico convenzionato ha uno stato giuridico particolare, più volte definito dalla Magistratura come di "parasubordinazione". Esso, infatti, presenta aspetti di libera professione ed aspetti che richiamano istituti della dipendenza. Infatti, il medico di Medicina generale viene retribuito con una quota capitaria annua fissa e forfetaria per ogni singolo assistito in carico negli elenchi personali. La quota capitaria è uguale su tutto il territorio nazionale e prevede scatti automatici di anzianità commisurati agli anni di laurea del medico. La retribuzione del medico è soggetta a ritenuta d’acconto alla fonte e riportata su un certificato del sostituto d’imposta rilasciato dalla USL di competenza ed incrociato con il modello 770 della USL medesima da parte dell’anagrafe tributaria.
Pertanto il "criterio", di partire dall’analisi delle spese per determinare induttivamente il reddito del soggetto in esame, non ha valenza per il medico di Medicina generale dato che la sua retribuzione:

È costituita da tante quote individuali quanti sono gli assistiti in carico differenziate solo in rapporto all’anzianità di laurea;

Come già evidenziato, non è occultabile;

A parità di assistiti di anzianità di laurea è identica su tutto il territorio nazionale;

Ha un tetto, in quanto la legge e quindi la convenzione fissa un limite al numero di cittadini assistibili da un singolo medico;

Non è modificabile dato che la quota individuale è fissata dalla convenzione.
Queste "realtà" devono inoltre costituire punto di riferimento nell’elaborazione degli studi settore e nell’analisi degli sessi rapportati alle singole situazioni reddituali.
Perciò questo Sindacato ribadisce quanto già ha avuto occasione di esprimere negli incontri avuti presso il Ministero delle Finanze, e cioè che la categoria dei medici di Medicina generale convenzionati costituisce un settore, i cui proventi sono difficilmente valutabili attraverso l’analisi delle spese.