ASSEVERAMENTO
SULLA DINAMICA REDDITUALE DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE
Anche questanno,
relativamente ai redditi del 1997, si ritiene necessario
presentare questo Asseveramento che riguarda i medici di medicina
generale convenzionati col Servizio sanitario ed è promosso
dalla Fimmg, sindacato di categoria da sempre firmatario delle
convenzioni nazionali.
A norma del D.M. 28/12/90 questa categoria è catalogata nel
codice specifico 85.12.1 (studi medici generici convenzionati con
il SSN).
Il rapporto fra il medico di Medicina generale ed il SSN è
regolato dalla legge 833/78 da cui sono derivati i DPR attuativi
e quindi il DPR 484/96, ora vigente, che contiene le clausole
normative ed economiche.
Lesame di tale DPR permette di evidenziare che il medico
convenzionato ha uno stato giuridico particolare, più volte
definito dalla Magistratura come di
"parasubordinazione". Esso, infatti, presenta aspetti
di libera professione ed aspetti che richiamano istituti della
dipendenza. Infatti, il medico di Medicina generale viene
retribuito con una quota capitaria annua fissa e forfetaria per
ogni singolo assistito in carico negli elenchi personali. La
quota capitaria è uguale su tutto il territorio nazionale e
prevede scatti automatici di anzianità commisurati agli anni di
laurea del medico. La retribuzione del medico è soggetta a
ritenuta dacconto alla fonte e riportata su un certificato
del sostituto dimposta rilasciato dalla USL di competenza
ed incrociato con il modello 770 della USL medesima da parte
dellanagrafe tributaria.
Pertanto il "criterio", di partire dallanalisi
delle spese per determinare induttivamente il reddito del
soggetto in esame, non ha valenza per il medico di Medicina
generale dato che la sua retribuzione:
È costituita da tante quote individuali quanti sono gli
assistiti in carico differenziate solo in rapporto
allanzianità di laurea;
Come già evidenziato, non è occultabile;
A parità di assistiti di anzianità di laurea è identica su
tutto il territorio nazionale;
Ha un tetto, in quanto la legge e quindi la convenzione fissa un
limite al numero di cittadini assistibili da un singolo medico;
Non è modificabile dato che la quota individuale è fissata
dalla convenzione.
Queste "realtà" devono inoltre costituire punto di
riferimento nellelaborazione degli studi settore e
nellanalisi degli sessi rapportati alle singole situazioni
reddituali.
Perciò questo Sindacato ribadisce quanto già ha avuto occasione
di esprimere negli incontri avuti presso il Ministero delle
Finanze, e cioè che la categoria dei medici di Medicina generale
convenzionati costituisce un settore, i cui proventi sono
difficilmente valutabili attraverso lanalisi delle spese.