CON L'AUTOTUTELA, IL FISCO RIPARA AI PROPRI ERRORI
(AGI) - Roma, 29 lug. - Fra i principali strumenti per evitare di entrare in lite con il Fisco vi e' (oltre al concordato, al ravvedimento, alla conciliazione giudiziale ecc.) l'autotutela.Si tratta del modo meno costoso e piu' democratico di definire un rapporto conflittuale con il fisco. Con questo sistema l'amministrazione finanziaria riconosce i propri errori. Quando l'amministrazione constata di aver commesso un errore danneggiando ingiustamente il contribuente puo' annullare il proprio operato e correggere l'errore senza aspettare in estenuanti attese la decisione del giudice.L'autotutela puo' essere decisa d'ufficio o per iniziativa del contribuente. Non serve quindi che il contribuente abbia presentato domanda di annullamento o men che meno ricorso alla Commissione tributaria.L'ufficio abilitato ad annullare l'atto illegittimo e' lo stesso Ufficio che l'ha erroneamente emanato.Se l'Ufficio in questione non provvede ad annullare l'atto lo puo' fare la Direzione regionale delle Entrate o compartimentale del Territorio o Dogane da cui l'Ufficio dipende.Quando ad accorgersi dell'errore non e' il fisco ma il contribuente questi non deve fare altro che presentare una istanza all'Ufficio che ha emanato l'atto illegittimo spiegando sinteticamente le ragione dell'illegittimita' dell'atto.Quando invece si ritengono illegittime le cartelle esattoriali e' opportuno presentare apposita istanza presso il Centro di servizio che le ha emesse oppure all'ufficio delle entrate o delle imposte dirette competenti per territorio; se l'istanza perviene non al Centro di servizio ma ai gli uffici di competenza quest'ultimi sono obbligati a trasmettere al centro si servizio interessato l'istanza di annullamento.Debbono altresi' comunicare al contribuente che l'istanza e' stata trasmessa al Centro di Servizio.L'autotutela ovvero l'annullamento da parte dell'amministrazione finanziaria di atti illegittimi si puo' applicare quando sono stati commessi i seguenti errori: - errori di persona; - errore di calcolo; - doppia imposizione; - richiesta di versamenti regolarmente eseguiti; - richiesta di documentazione gia' presentata da parte del contribuente; - errore del presupposto dell'imposta; - riconoscimento di deduzioni, detrazioni, agevolazioni fiscali che si erano precedentemente negato.L'autotutela puo' essere applicata anche quando il contribuente ha gia' presentato ricorso e anche quando lo stesso ricorso e' stato respinto.L'autotutela invece non si applica quando i giudici hanno gia' impugnato l'atto e hanno formato un giudicato sostanziale dando ragione all'Amministrazione Finanziaria.Con l'autotutela l'amministrazione deve rimborsare anche eventuali somme dovute al contribuente. (AGI) Lab/Sgv
291032 LUG 99