Scadenza dei termini per la richiesta degli arretrati del compenso aggiuntivo
Raccomandazioni del legale della FIMMG Roma Avv. Egidio Russo

  Si ricorda a tutti i colleghi giΰ pensionati (ex medici condotti, ex medici militari), nonchι ai medici titolari di doppi rapporti consentiti (guardia medica e medicina generale, medicina dei servizi e medicina generale, ecc. ecc.) ai quali non θ stato corrisposto il compenso aggiuntivo (ex quota carovita) che dal 1° gennaio 2000 comincia a decorrere la prescrizione per il sopraddetto compenso.
Per tale motivo si raccomanda di inviare al piω presto una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Regione Lazio e alla AUSL di appartenenza con la quale si chiedono gli arretrati del compenso aggiuntivo con decorrenza dal 1° gennaio 1995, specificando tutti i dati anagrafici, il codice regionale ed i tipi di incarichi svolti.
Tale raccomandazione vale anche per coloro che hanno giΰ una causa pendente o che abbiano giΰ ottenuto una sentenza positiva.
Tale direttiva non riguarda i colleghi con massimale a 1800 e incarico singolo per i quali valgono termini di prescrizione ancora lontani. 

Per facilitare il compito si suggerisce di adoperare il seguente schema:

Raccomandata A.R.

                                                                               Spett. Regione Lazio
                                                   
                           Via R.R. Garibaldi, 7
                                                   
                           00145 Roma

                                                                              Alla AUSL Roma
                                                   
                          (Sede legale della Ausl di appartenenza)

  Il sottoscritto…………………………….. nato a ……………… il ...... ........ ... .....
residente in Roma ………………..medico di medicina generale convenzionato
con codice regionale n°…………….

                                                          CHIEDE

Che gli vengano corrisposti gli arretrati relativi al compenso aggiuntivo (ex quota carovita) 
con decorrenza dal 1° gennaio 1995 a tutt’oggi mai pagatogli per il rapporto di medicina 
generale convenzionato.
Valga la presente a tutti i fini di legge come formale messa in mora ai fini interrottivi della 
prescrizione.

Roma, li ……………………………………….

                                                                                                           FIRMA