DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2000, n.394
Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108,
recante disposizioni in materia di usura. (GU n. 303 del 30-12-2000)in vigore dal: 31-12-2000
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita'
ed urgenza di emanare disposizioni in
materia di tassi d'interesse usurari, anche in
considerazione degli effetti che la
sentenza della Corte della cassazione n.
14899/2000 puo' determinare in ordine alla stabilita' del sistema creditizio
nazionale;Considerata l'opportunita' di stabilire un tasso di
sostituzione tale da consentire una ridefinizione
del costo dei mutui a tasso fisso attualmente in essere, in relazione alla
eccezionale caduta dei tassi di interesse registratasi negli ultimi
anni, avente carattere strutturale;
Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo
644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del
codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il
limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi
sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro
pagamento.
2. In considerazione dell'eccezionale caduta dei
tassi di interesse avvenuta in Europa e in Italia nel biennio
1998-1999, avente natura strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei
finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a
tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con
il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108,
in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto, salvo diversa pattuizione piu' favorevole per il debitore, e'
sostituito dai tassi indicati al comma 3, maggiorati di mezzo punto
percentuale, qualora sia ad essi superiore. La maggiorazione non si
applica alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attivita'
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
Tale sostituzione non ha efficacia novativa e si applica alle rate che scadono
successivamente al 2 gennaio 2001.
3. Il tasso di sostituzione e'
stabilito, per le rate che scadono nel periodo 3 gennaio 2001 - 31
dicembre 2001, in misura non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1976 -
ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita
residua superiore ad un anno; per le rate che scadono nel
periodo 1o gennaio 2002 - 31 dicembre 2002, al valore medio per il periodo
gennaio 1977 - ottobre 2001 dei rendimenti lordi dei buoni del
Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un
anno, e cosi' di anno in anno di modo che l'ultimo mese, del periodo venticinquennale
considerato per il calcolo del valore medio dei rendimenti lordi dei buoni
del Tesoro poliennali con vita residua
superiore ad un anno, sia sempre l'ottobre dell'anno
antecedente al periodo, con decorrenza1o gennaio, cui si riferisce il nuovo tasso di sostituzione.
4. Le disposizioni
legislative in materia di limiti di tassi di interesse non si applicano ai finanziamenti ed ai prestiti,
in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto, concessi o ricevuti in applicazione di
leggi speciali in materia di debito pubblico di cui all'articolo 104 del trattato sull'Unione
europea.