DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2000, n.394
Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108,
recante disposizioni in materia di usura. (GU n. 303 del 30-12-2000)in vigore dal: 31-12-2000


           IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare disposizioni  in  materia  di  tassi  d'interesse  usurari,  anche in considerazione   degli   effetti  che  la  sentenza  della  Corte  della cassazione  n.  14899/2000 puo' determinare in ordine alla stabilita' del sistema creditizio nazionale;Considerata  l'opportunita'  di  stabilire un tasso di sostituzione tale  da  consentire  una  ridefinizione  del costo dei mutui a tasso fisso attualmente in essere, in relazione alla eccezionale caduta dei tassi  di  interesse registratasi negli ultimi anni, avente carattere strutturale;
Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;
Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;


                       E m a n a
                         il seguente decreto-legge:


  Art. 1.
 1.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815,  secondo  comma,  del codice civile, si intendono usurari  gli  interessi  che superano il limite stabilito dalla legge nel  momento  in  cui  essi  sono  promessi  o  comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

 2. In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di interesse avvenuta  in  Europa e in Italia nel biennio 1998-1999, avente natura strutturale,  il tasso degli interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati,  stipulati  nella  forma di mutui a tasso fisso rientranti nella  categoria  dei  mutui, individuata con il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in essere alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, salvo diversa pattuizione  piu' favorevole per il debitore, e' sostituito dai tassi indicati  al  comma 3, maggiorati di mezzo punto percentuale, qualora sia  ad  essi superiore. La maggiorazione non si applica alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale  o  professionale  eventualmente  svolta.  Tale  sostituzione  non  ha  efficacia novativa e si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001.

3.  Il  tasso di sostituzione e' stabilito, per le rate che scadono nel  periodo  3 gennaio  2001  -  31 dicembre  2001,  in  misura  non superiore  al valore medio per il periodo gennaio 1976 - ottobre 2000 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore  ad un anno; per le rate che scadono nel periodo 1o gennaio 2002  - 31 dicembre 2002, al valore medio per il periodo gennaio 1977  -  ottobre  2001 dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con  vita  residua  superiore  ad un anno, e cosi' di anno in anno di modo  che l'ultimo mese, del periodo venticinquennale considerato per il calcolo del valore medio dei rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali  con  vita  residua  superiore  ad  un  anno,  sia  sempre l'ottobre   dell'anno   antecedente   al   periodo,   con  decorrenza1o gennaio, cui si riferisce il nuovo tasso di sostituzione.

4.  Le  disposizioni  legislative  in materia di limiti di tassi di interesse non si applicano ai finanziamenti ed ai prestiti, in essere alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, concessi o ricevuti  in  applicazione  di  leggi  speciali  in materia di debito pubblico di cui all'articolo 104 del trattato sull'Unione europea.