| Il testo originale | Il testo approvato | |
art 55: |
art 71: ( Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani.) |
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| 1. Allo
scopo di realizzare interventi di riorganizzazione e
riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi
centri urbani, da individuare, su proposta del Ministro
della sanità, dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, tenendo in particolare considerazione quelli situati
nelle aree centro-meridionali, è stanziata la somma di
complessive lire 1.500 miliardi per il triennio
1999-2001, di cui lire 100 miliardi per il 1999 e lire
700 miliardi annue per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
Gli interventi concorrono ad assicurare a tutti i
cittadini: a)
standard di salute, di qualità ed efficienza dei servizi
indicati nel Piano sanitario nazionale 1998-2000; 2. Le regioni, sentiti i
comuni interessati, elaborano specifici progetti per la
realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il cui
finanziamento dovrà essere assicurato per non meno del
30 per cento da altre risorse pubbliche o private, entro
i termini e sulla base di criteri, concernenti anche la
misura del concorso possibile con le risorse di cui al
comma 1, e modalità fissati con decreto del Ministro
della sanità, d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. All'istruttoria dei progetti provvede una
commissione istituita presso la Conferenza permanente per
i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e nominata dal Ministro
della sanità, d'intesa con la stessa Conferenza, in modo
da assicurare la rappresentanza paritetica del Ministero
della sanità, delle regioni e dell'Associaione nazionale
dei comuni italiani. Il Ministro della sanità, d'intesa
con la Conferenza unificata, sulla base dell'istruttoria
effettuata dalla commissione, individua i progetti
ammessi al cofinanziamento, nei limiti delle risorse di
cui al comma 1, e procede alla ripartizione dei fondi tra
le regioni interessate. Decorso inutilmente il termine
fissato dal decreto del Ministro della sanità, i comuni
di cui al comma 1, nei successivi 30 giorni, possono
presentare al Ministero della sanità propri progetti,
trasmettendone copia alla regione. Ove non venga
presentato almeno un progetto per comune, l'Agenzia per i
servizi sanitari regionali assicura il necessario
supporto alle regioni o ai comuni per la elaborazione dei
progetti medesimi. La Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della
sanità, individua i progetti ammessi al cofinanziamento,
nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Si applica
l'ultimo periodo dell'articolo 9-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni. |
1. Allo
scopo di realizzare interventi di riorganizzazione e
riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi
centri urbani, da individuare, su proposta del Ministro
della sanità, dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, tenendo in particolare considerazione quelli situati
nelle aree centro-meridionali, è stanziata la somma di
complessive lire 1.500 miliardi per il triennio
1999-2001, di cui lire 100 miliardi per il 1999 e lire
700 miliardi annue per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
Gli interventi concorrono ad assicurare a tutti i
cittadini: a)
standard di salute, di qualità ed efficienza dei servizi
indicati nel Piano sanitario nazionale 1998-2000; 2. Le regioni, sentiti i comuni interessati, elaborano specifici progetti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il cui finanziamento dovrà essere assicurato per non meno del 30 per cento da altre risorse pubbliche o private, entro i termini e sulla base di criteri, concernenti anche la misura del concorso possibile con le risorse di cui al comma 1, e modalità fissati con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e nominata dal Ministro della sanità, d'intesa con la stessa Conferenza, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del Ministero della sanità, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Il Ministro della sanità, d'intesa con la citata Conferenza unificata, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua i progetti ammessi al cofinanziamento, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e procede alla ripartizione dei fondi tra le regioni interessate. Decorso inutilmente il termine fissato dal decreto del Ministro della sanità, i comuni di cui al comma 1, nei successivi 30 giorni, possono presentare al Ministero della sanità propri progetti, trasmettendone copia alla regione. Ove non venga presentato almeno un progetto per comune, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali assicura il necessario supporto alle regioni o ai comuni per la elaborazione dei progetti medesimi. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi al cofinanziamento, nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Si applica l'ultimo periodo dell'articolo 9- bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. |
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