Da più parti è stato
chiesto di conoscere le modalità di restituzione della quota fissa
individuale annua per l’assistenza del medico di base, prevista
dall’articolo 6, comma 2, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438,
nell’ipotesi in cui la stessa quota sia stata erroneamente corrisposta
in misura doppia, o comunque maggiore rispetto al dovuto.
Avuto riguardo alle modalità di calcolo del numero delle quote dovute, ai
sensi dell’articolo 6, commi 2 e seguenti, della legge 14 novembre 1992,
n. 438, successivamente abrogati dall’articolo 8 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, si sono verificati, infatti, casi in cui i contribuenti
hanno versato importi superiori a quanto dovuto.
In particolare, è stato chiesto se siano applicabili le modalità di
restituzione previste dalle disposizioni contenute nell’ articolo
33 della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante “Misure in materia
fiscale”.
Come è noto l’articolo 6, comma 2, del decreto legge 19 settembre 1992,
n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 prevedeva
l’obbligo a carico di tutti i soggetti che superavano un determinato
limite di reddito, del versamento della quota fissa individuale per
l’assistenza medica di base.
Successivamente, con decreto del Ministro della Sanità, di concerto con i
Ministri delle Finanze e del Tesoro, emanato in data 25 giugno 1993, in
attuazione alla delega contenuta nel comma 4 del citato articolo 6
venivano dettate le disposizioni “per l’accertamento delle
condizioni di reddito dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo e per il versamento della quota fissa per l’assistenza medica
di base”, senza nulla prevedere in merito alle modalità di rimborso
nelle ipotesi di somme erroneamente versate e non dovute in tutto o in
parte.
In ordine alle somme richieste a norma del citato articolo 6 della legge
n. 438 del 1992, si osserva che le stesse non hanno natura né di imposta
né di tassa, ma sono piuttosto assimilabili ai contributi assistenziali
obbligatori, tant’è che sono stati ammessi in deduzione in sede di
determinazione dell’imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. e), del Testo
Unico.
Pertanto, l’obbligazione in argomento resta disciplinata dalle norme del
diritto comune, con la conseguenza che per la ripetizione d’indebito si
rende applicabile la disciplina prevista dall’articolo 2033 del codice
civile, non essendo applicabili né le norme della riscossione, né le
disposizioni di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546.
Le modalità di restituzione delle somme in argomento sono stabilite
all’articolo 33 della legge 342 del 2000.
In particolare, con la disposizione di cui al comma 1 del citato articolo
sono stati individuati i soggetti che hanno diritto alla restituzione,
ossia “... i contribuenti che hanno pagato la quota fissa individuale
annua per l’assistenza medica di base...”, e la misura della
stessa, consistente in “...un importo pari all’80 per cento di quanto
versato a tale titolo”.
Con i successivi commi 2 e 3 dello stesso articolo 33 è previsto che la
restituzione possa avvenire attraverso una delle seguenti modalità di
restituzione:
a) per compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241;
b) tramite diminuzione delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei
redditi relativa all’anno 2000;
c) con restituzione da parte del sostituto d’imposta, previa richiesta
dal produrre entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge
(entro il 10 dicembre 2001);
d) tramite richiesta avanzata ai sensi del Provvedimento dell’Agenzia
delle Entrate n. 2001/32457 del 19 febbraio 2001, pubblicato sulla G.U. n.
45 del 23 febbraio 2001, cui si rinvia.
Con tale provvedimento i sostituti d’imposta sono stati, tra l’altro,
autorizzati ad utilizzare, per la restituzione delle quote in oggetto, il
monte totale delle ritenute.
Per effetto del dettato letterale della norma, che dispone la restituzione
del contributo, non in misura integrale, bensì in misura pari all’80
per cento di quanto effettivamente versato a tale titolo, si ritiene che
la stessa trovi applicazione anche nelle ipotesi di restituzione di somme
versate in eccedenza o non dovute, fermo restando il limite stabilito dal
comma 1 del citato articolo 33 della legge n. 342 del 2000.
Di conseguenza, i contribuenti che hanno effettuato versamenti eccedenti
l’importo dovuto possono ottenere la restituzione di tali somme, nella
misura dell’80 per cento, mediante una delle modalità previste dal
citato articolo 33 della legge n. 342 del 2000 e dal provvedimento
adottato dal Direttore dell’Agenzia dell’Entrate.
E’ appena il caso di evidenziare che gli interessati non sono tenuti ad
allegare le ricevute comprovanti il versamento indebito, in quanto del
medesimo è conservata traccia nella banca dati dell’Anagrafe
tributaria.
Le
Direzioni Regionali vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti
istruzioni.