I beni strumentali

di Domenico Arena da IL SOLE 24 ORE

Solitamente il medico utilizza beni strumentali acquistati in proprio o posseduti in base a contratto di locazione finanziaria.
L’ammortamento dei beni strumentali acquistati. L’ammortamento dei beni strumentali del medico che esercita la libera professione, è disciplinato, come per gli altri professionisti, dall’articolo 50 del Dpr 917/86. I principi fondamentali sono:
i beni strumentali di importo unitario non superiore a un milione di lire sono deducibili interamente nel periodo di imposta in cui sono acquistati (questi beni se adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente sono deducibili nella misura del 50 per cento);
i beni di importo superiore a un milione (fatta eccezione per gli immobili e gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione) sono ammortizzati mediante la deduzione di quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall’applicazione al costo dei beni (aumentati degli oneri accessori) dei coefficienti previsti (vedi tabella):
—dal Gruppo XXI "Servizi sanitari" della tabella di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1988 (per i beni acquistati dopo il 31 dicembre 1988);
—dal Gruppo XXI "Servizi sanitari" della tabella di cui al decreto ministeriale 29 ottobre 1974 (per i beni acquistati prima del 31 dicembre 1988).
Occorre evidenziare che l’articolo 50 del Tuir, pur facendo riferimento a questi coefficienti, utilizzabili anche per effettuare gli ammortamenti degli imprenditori commerciali, non richiama le specifiche regole di ammortamento previste per questi soggetti dai successivi articoli 67 e 68.
Ne consegue che il professionista non è obbligato a ridurre la quota del primo anno al 50%; non può effettuare ammortamenti anticipati e non deve ammortizzare i beni immateriali (la deduzione delle spese di acquisto di questi beni deve avvenire nell’esercizio in cui sono sostenute).
Le spese relative all’acquisto di beni mobili, adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente, sono ammortizzabili nella misura del 50 per cento.
Oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione. Questi beni, acquistati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, sono deducibili nei limiti dell’1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta.
Immobili. Si prendono in esame quattro casi:

A) acquisto di immobili a uso esclusivo: sull’acquisto prima del 14 giugno 1990 è deducibile la quota di ammortamento del 3% sul costo di acquisizione; sull’acquisto dal 15 giugno 1990, nessuna deduzione (fino al 1992 era deducibile un importo pari alla rendita catastale).

B)Acquisto di immobili a uso promiscuo: è consentita la deduzione di una somma pari al 50% della rendita catastale (a condizione che il professionista non disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio di arti e professioni).

C)Spese di ammortamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili: le spese sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta in cui sono state sostenute e nei quattro successivi (ripartendole sempre in cinque anni, queste spese, se riferite a immobile a uso promiscuo, sono deducibili nella misura del 50 per cento).

D)Manutenzione ordinaria: le spese sono deducibili nell’esercizio in cui sono sostenute (se riferite a immobile a uso promiscuo, la deduzione di queste spese è ammessa nella misura del 50 per cento).