Occhio Clinico di Gennaio 2000
| Spesso il medico ha il sospetto o la certezza di maltrattamenti, di fronte ai quali, per il suo ruolo pubblico, ha obblighi precisi |
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| Non conosco la giovane
donna che sta entrando nel mio studio con entrambe le mani fasciate. E'
una paziente nuova e mi mostra un foglio del Pronto soccorso dove si è
recata un paio di giorni fa per farsi medicare. Adesso dovrebbe rifare
la medicazione e per tale motivo è venuta in ambulatorio. Mentre guardo
le mani mi faccio raccontare cosa le è accaduto: ha una ferita da
taglio sul palmo della mano destra e una sul primo dito della sinistra.
Mi racconta di essersi tagliata con la mezzaluna mentre stava preparando
la cena; mi spiega anche che è sposata da pochi mesi e non è molto
abile nei lavori di cucina. La rivedo dopo una settimana per rimuovere i punti di sutura. E' un po' preoccupata: deve riprendere assolutamente il lavoro e spera che le ferite siano guarite. La rimozione dei punti di sutura è un po' difficoltosa perché è stato usato un filo molto sottile; in tutto sono 25 punti, però le ferite sono ben rimarginate e la paziente è più tranquilla. Dopo un paio di mesi la rivedo in ambulatorio. Ha un'espressione triste e spaventata e ho il presentimento che sia in relazione con l'episodio precedente: il modo in cui si era ferita mi era sembrato strano. Infatti mi racconta che da quando si è sposata, fin dalla luna di miele, è sottoposta a continue violenze fisiche da parte del marito e che le ferite alle mani erano la conseguenza di un'aggressione con un paio di forbici dopo una discussione. Non ha mai voluto denunciare queste violenze ma adesso è tornata ad abitare con i suoi genitori e sta avviando le pratiche per la separazione legale. Da me ha bisogno un certificato che attesti l'avvenuta medicazione e rimozione dei punti di sutura, da allegare al referto del Pronto soccorso. Sono ancora frastornata dal racconto; non è facile non farsi coinvolgere emotivamente. Mi chiedo se, venuta a conoscenza delle vere cause delle lesioni, devo fare un referto per informare l'autorità giudiziaria. Ho cercato di documentarmi e ho chiesto informazioni ad altri colleghi ma ho ricevuto risposte contraddittorie e alla fine ho lasciato perdere. Probabilmente ho sbagliato: quando andrebbe fatto il referto? Anche in caso di sospetto? E se la paziente si appella al segreto professionale, come comportarsi? |
Il caso proposto dal collega capita proprio in un
periodo in cui non si è ancora spenta l'eco della sentenza del pretore di
Caltanissetta: nell'ottobre scorso aveva assolto, «perché il fatto non
costituisce reato», un giovane marito che alcuni anni prima aveva preso la
moglie a ceffoni in quanto era preoccupato perché non trovava lavoro.
Ovviamente le cose erano ben diverse, ma la vicenda e la sentenza sono state
travisate da parte della stampa, riportando agli onori della cronaca la
questione dei maltrattamenti in famiglia.
Tra l'altro il medico di medicina generale si scontra spesso con il tema delle
violenze domestiche; anzi, nessun medico di famiglia può affermare di non
essersi mai imbattuto, nel corso della sua attività professionale, nel sospetto
quasi sempre fondato di maltrattamenti o lesioni personali perpetrate da un
marito o da un padre padrone nei confronti della moglie o dei figli. Per chi
svolge questa professione è poi un argomento ancora più delicato, perché
molto spesso, come dice la parola stessa, il medico di famiglia non è solo il
medico di fiducia del maltrattato, ma anche di colui che maltratta.
Nonostante a parole tutti ritengano di sapersi comportare bene in casi simili,
quando poi ci si trova calati nell'ambigua realtà di un presunto maltrattamento
famigliare, o di un caso di lesioni personali, si rimane spesso quasi
pietrificati, dubbiosi sulla normativa, incapaci di prendere la decisione
giusta, coinvolti emotivamente e moralmente dal caso di cui si è venuti a
conoscenza; e soprattutto con una grande paura di sbagliare (vedi in proposito
anche l'articolo
pubblicato su questo numero della rivista).
E' quindi importante cercare di chiarirsi le idee, senza addentrarsi troppo in
disquisizioni che, comunque, più che al medico legale si addicono al penalista
o al giurista in genere.
La prima domanda che la maggior parte dei medici di famiglia si pone di fronte a
situazioni come quella prospettate dal collega riguarda proprio l'obbligo o meno
del referto. L'eventuale errore deriva proprio dalla conoscenza non
perfetta di questo argomento, peraltro quasi sempre ben trattato già a livello
universitario durante il corso di laurea in medicina e chirurgia, ma spesso
sepolto e dimenticato sotto il mare di nozioni cliniche e burocratiche
necessarie per poter fare bene il medico al giorno d'oggi.
MOLTE
DEFINIZIONI
Innanzitutto va detto che il medico di medicina generale nell'esercizio delle
sue funzioni assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio
(articolo 358 del Codice penale) o di pubblico ufficiale (articolo 357
del Codice penale), mentre durante la sua attività libero professionale è
considerato esercente un servizio di pubblica necessità (articolo 359
del Codice penale).
Sebbene una recente sentenza della Corte di cassazione (quinta sezione, 24
giugno 1992) lo ritenga a tutti gli effetti un pubblico ufficiale, per quanto
riguarda gli obblighi nei confronti della legge la sua posizione non sarebbe
diversa qualora lo si volesse ritenere un incaricato di pubblico servizio: come
tale infatti è comunque tenuto non solo al referto, bensì alla denuncia di
reato. Ecco in breve la differenza (vedi anche le tabelle 1,
2, 3, 4):
referto (articolo 334 del Codice di procedura
penale): si tratta di un atto certificativo attraverso il quale l'esercente un
servizio di pubblica necessità (qualsiasi medico libero professionista) informa
l'autorità giudiziaria qualora abbia fornito le proprie prestazioni in casi in
cui siano rilevabili elementi di un reato perseguibile d'ufficio. Un esempio
potrebbe essere costituito dal reato di lesioni personali
volontarie (articolo 582 del Codice penale) la cui prognosi superi i 20 giorni;
tale atto dovrà essere presentato entro 48 ore oppure immediatamente, qualora
il ritardo possa costituire un pericolo. Nel caso del medico di medicina
generale, questi dovrà sicuramente redigere un referto nei casi di reato
rilevati durante la sua attività libero professionale;
denuncia di reato (articolo 331 del Codice di
procedura penale): tale atto certificativo, un tempo conosciuto sotto il nome di
rapporto, è un atto attraverso il quale il medico pubblico ufficiale o
incaricato di pubblico servizio informa l'autorità giudiziaria di un reato
perseguibile d'ufficio, del quale è venuto a conoscenza nell'esercizio o a
causa delle sue funzioni. E' questo l'atto a cui dovrà primariamente riferirsi
il medico di medicina generale durante la sua normale attività lavorativa a
causa della sua qualifica giuridica. Per quanto riguarda i tempi utili per la
presentazione della denuncia, l'articolo del codice che lo prevede non detta un
termine perentorio, ma si limita a dire che deve essere inoltrata senza ritardo.
Una delle più importanti peculiarità per distinguere l'obbligo del referto da
quello della denuncia è la seguente: per il primo è sufficiente che il caso
arrivato all'osservazione medica possa presentare i caratteri del delitto a
procedura d'ufficio, mentre in caso di denuncia il rapporto giudiziario dovrà
essere fatto solo dopo che il medico si sia accertato della reale esistenza o
dell'essersi verificato un reato procedibile d'ufficio.
Pertanto, qualora il medico di medicina generale, durante l'esercizio delle sue
funzioni, abbia solo il sospetto, e non la certezza, di un delitto a procedura
d'ufficio, dovrà in ogni caso fare il referto.
Ecco un esempio pratico. Un medico di medicina generale visita un minore con
lesioni personali molto sospette per maltrattamento in famiglia (articolo 572
del Codice penale, reato a procedura d'ufficio), ma di esso non ha certezza: ha
comunque l'obbligo immediato del referto, riservando la denuncia di reato a una
fase successiva, dopo che avrà accertato la reale esistenza del maltrattamento.
Non ci sono pertanto scappatoie: se il reato è a procedura d'ufficio, il medico
dovrà sempre informare l'autorità giudiziaria, qualunque sia la sua qualifica
giuridica.
E se omettesse il referto, oppure la denuncia, a che cosa si esporrebbe?
Incorrerebbe nel delitto di omissione di referto (articolo 365 del Codice
penale).
Peraltro l'omissione non è necessaria: basta semplicemente ritardare la
consegna del referto all'autorità giudiziaria, perché in tal modo si verrebbe
a concretizzare un ostacolo all'azione giudiziaria relativamente ai delitti per
i quali si debba procedere d'ufficio.
Ovviamente nell'omissione il medico incorre solo quando, pur sussistendo
gli estremi di legge per fare il referto, intenzionalmente non ne attua la
stesura; si tratta infatti di un reato previsto solo a titolo doloso. Un
discorso simile vale anche per il ritardo, che non va riferito al puro
atto dello stendere il referto, quanto piuttosto all'intralcio dell'attività
giudiziaria che da esso deriva.
Al di là delle sanzioni economiche previste per le omissioni o i ritardi, assai
più pesanti per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che
non per gli esercenti un servizio di pubblica necessità, va sottolineato che si
tratta di un delitto commesso con la violazione dei doveri inerenti la
professione sanitaria, e pertanto comporta l'interdizione temporanea
dalla professione stessa.
DALLA
TEORIA ALLA PRATICA
Fatte queste debite premesse, nel caso specifico proposto in apertura, come ci
si sarebbe dovuti comportare?
E' chiaro che quanto è venuto a conoscenza del collega, con due mesi di
ritardo, configura il tipico reato di lesioni personali volontarie, che al
momento della rimozione dei punti di sutura il medico non poteva sospettare.
Occorre ora stabilire se si trattava di lesioni lievissime, con prognosi
inferiore ai 20 giorni (reato procedibile solo a querela di parte),
oppure di lesioni lievi (reato a procedura d'ufficio).
Con una prognosi superiore ai 20 giorni, se il collega avesse sospettato,
all'origine del taglio, il marito e non un incidente domestico, avrebbe
sicuramente avuto l'obbligo di stilare il referto. In questi frangenti non è
importante che il medico di medicina generale si sappia districare al meglio tra
referto e denuncia, quanto che permetta all'autorità giudiziaria di intervenire
al più presto e alla giustizia di fare il suo corso.
Non avendo avuto alcun sospetto, bensì saputo del reato solo dopo due mesi e
durante le pratiche per la separazione della coppia, dovrà comunque informare
l'autorità giudiziaria, poiché si tratta in ogni caso di un reato perseguibile
d'ufficio e il fatto che non sia avvenuto di recente non ha molta importanza.
Il medico che racconta il caso dice di aver lasciato perdere, e ovviamente
questo potrebbe esporlo a quanto previsto dal delitto di omissione di referto
(articolo 365 del Codice penale). Durante le pratiche per la separazione della
coppia, l'autorità giudiziaria potrebbe infatti venire a conoscenza di tale
reato e chiedere conto di questo comportamento di omissione. Nemmeno la
convinzione che a tale onere avessero già adempiuto i sanitari intervenuti
subito dopo l'insorgenza delle lesioni (Cassazione penale, sesta sezione,
sentenza numero 05829 del 15 maggio 1998), nella fattispecie quelli del Pronto
soccorso, potrebbe rappresentare una scusante; probabilmente fu raccontata anche
a loro la storia della mezzaluna. Pertanto solo il collega, a distanza di due
mesi dal fatto, è a conoscenza dell'esistenza del reato.
DIPENDE
DALLA PROGNOSI
Se invece un medico si trovasse di fronte un paziente con lesioni a suo giudizio
guaribili entro 20 giorni, non ci sarebbe l'obbligo né del referto né della
denuncia: si tratterebbe infatti di lesione personale volontaria lievissima, non
perseguibile d'ufficio ma solo a querela di parte. E' necessario però fare
attenzione, perché questa regola non è sempre valida, proprio come nel caso
proposto, dove il referto (o la denuncia) deve comunque essere fatto. Infatti si
parla di lesioni personali conseguenti a una aggressione con un paio di forbici:
pur essendo la prognosi inferiore ai 20 giorni, si configura quindi il reato di
lesione personale volontaria lievissima aggravata dall'uso di un'arma. In casi
come questo (articolo 585 del Codice penale), oltre
all'aumento della pena (da un terzo alla metà), si ha la procedibilità
d'ufficio (vedi anche le tabelle 1, 2, 3,
4).
Ai sensi di tale articolo del Codice penale, oltre alle armi da sparo e tutte
quelle la cui destinazione naturale è l'offesa della persona, sono considerate
armi anche tutti gli strumenti atti a offendere: è chiaro che un paio di
forbici può rientrare in questa categoria. Tanto più che la Cassazione penale
(I sezione, 19 maggio 1993) ha recentemente chiarito che in tema di coltelli,
forbici e strumenti da punta e taglio non ci deve più essere una distinzione
fondata sulla lunghezza delle lame; basta quindi portarle senza un motivo
giustificato, a prescindere dalla lunghezza della lama, per incorrere nella
contravvenzione all'articolo 4 della legge che detta le norme per la distinzione
fra i vari tipi di armi (legge numero 110 del 18 aprile 1975).
Il collega infine si chiede qual è il comportamento corretto se il paziente si
appella al segreto professionale.
Come è noto, la rivelazione di un segreto professionale (articolo 622 del
Codice penale) costituisce reato solo qualora venga fatta senza una giusta
causa; nel caso specifico presentato in apertura si è invece di fronte a
una giusta causa legale, che deriva da una norma giuridica o da un atto
giuridicamente rilevante, come appunto l'obbligo di referto o di denuncia di
reato.
Per concludere, il medico di medicina generale, in quanto pubblico ufficiale, ai
sensi dell'articolo 201 del Codice di procedura penale, ha l'obbligo di
astenersi dal deporre su fatti conosciuti a causa del suo ufficio che devono
rimanere segreti (segreto d'ufficio), salvo i casi in cui sussiste l'obbligo di
riferire all'autorità giudiziaria (articolo 331 del Codice
di procedura penale) e quelli in cui il medico ha già deposto sugli stessi
fatti o li ha in altro modo divulgati (articolo 195 del Codice di procedura
penale), per esempio tramite un certificato medico reso pubblico dall'avente
diritto.
Sul tema delle violenze domestiche si può trovare, su questo numero della rivista, un altro articolo.
| Referto (articolo 334 del Codice di procedura penale) |
|---|
| «Chi ha l'obbligo del
referto (365, 384 C. P.) deve farlo pervenire entro 48 ore o, se vi è
pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi
ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria
opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia
giudiziaria più vicino. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a farla identificare nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto». |
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| Lesione personale (articolo 582 del Codice penale) |
|---|
| «Chiunque cagiona ad
alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo
o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, a eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa». |
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| Contenuti di una denuncia di reato (articolo 331 del Codice di procedura penale) |
|---|
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| Torna al testo |
| Circostanze aggravanti (articolo 585 del Codice penale) |
|---|
| «Agli effetti della
legge penale, per armi si intendono: 1. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona; 2. tutti gli strumenti atti a offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo. Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti». |
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