DIRITTO E TORTO
Referto e denuncia si oppongono
alla violenza domestica

Occhio Clinico di Gennaio 2000

Federico Torregiani - medicina generale e medicina legale (Alessandria)
Spesso il medico ha il sospetto o la certezza di maltrattamenti, di fronte ai quali, per il suo ruolo pubblico, ha obblighi precisi  

Non è colpa della mezzaluna

Non conosco la giovane donna che sta entrando nel mio studio con entrambe le mani fasciate. E' una paziente nuova e mi mostra un foglio del Pronto soccorso dove si è recata un paio di giorni fa per farsi medicare. Adesso dovrebbe rifare la medicazione e per tale motivo è venuta in ambulatorio. Mentre guardo le mani mi faccio raccontare cosa le è accaduto: ha una ferita da taglio sul palmo della mano destra e una sul primo dito della sinistra. Mi racconta di essersi tagliata con la mezzaluna mentre stava preparando la cena; mi spiega anche che è sposata da pochi mesi e non è molto abile nei lavori di cucina.
La rivedo dopo una settimana per rimuovere i punti di sutura. E' un po' preoccupata: deve riprendere assolutamente il lavoro e spera che le ferite siano guarite. La rimozione dei punti di sutura è un po' difficoltosa perché è stato usato un filo molto sottile; in tutto sono 25 punti, però le ferite sono ben rimarginate e la paziente è più tranquilla.
Dopo un paio di mesi la rivedo in ambulatorio. Ha un'espressione triste e spaventata e ho il presentimento che sia in relazione con l'episodio precedente: il modo in cui si era ferita mi era sembrato strano. Infatti mi racconta che da quando si è sposata, fin dalla luna di miele, è sottoposta a continue violenze fisiche da parte del marito e che le ferite alle mani erano la conseguenza di un'aggressione con un paio di forbici dopo una discussione. Non ha mai voluto denunciare queste violenze ma adesso è tornata ad abitare con i suoi genitori e sta avviando le pratiche per la separazione legale.
Da me ha bisogno un certificato che attesti l'avvenuta medicazione e rimozione dei punti di sutura, da allegare al referto del Pronto soccorso.
Sono ancora frastornata dal racconto; non è facile non farsi coinvolgere emotivamente. Mi chiedo se, venuta a conoscenza delle vere cause delle lesioni, devo fare un referto per informare l'autorità giudiziaria.
Ho cercato di documentarmi e ho chiesto informazioni ad altri colleghi ma ho ricevuto risposte contraddittorie e alla fine ho lasciato perdere. Probabilmente ho sbagliato: quando andrebbe fatto il referto? Anche in caso di sospetto? E se la paziente si appella al segreto professionale, come comportarsi?

Il caso proposto dal collega capita proprio in un periodo in cui non si è ancora spenta l'eco della sentenza del pretore di Caltanissetta: nell'ottobre scorso aveva assolto, «perché il fatto non costituisce reato», un giovane marito che alcuni anni prima aveva preso la moglie a ceffoni in quanto era preoccupato perché non trovava lavoro. Ovviamente le cose erano ben diverse, ma la vicenda e la sentenza sono state travisate da parte della stampa, riportando agli onori della cronaca la questione dei maltrattamenti in famiglia.
Tra l'altro il medico di medicina generale si scontra spesso con il tema delle violenze domestiche; anzi, nessun medico di famiglia può affermare di non essersi mai imbattuto, nel corso della sua attività professionale, nel sospetto quasi sempre fondato di maltrattamenti o lesioni personali perpetrate da un marito o da un padre padrone nei confronti della moglie o dei figli. Per chi svolge questa professione è poi un argomento ancora più delicato, perché molto spesso, come dice la parola stessa, il medico di famiglia non è solo il medico di fiducia del maltrattato, ma anche di colui che maltratta.
Nonostante a parole tutti ritengano di sapersi comportare bene in casi simili, quando poi ci si trova calati nell'ambigua realtà di un presunto maltrattamento famigliare, o di un caso di lesioni personali, si rimane spesso quasi pietrificati, dubbiosi sulla normativa, incapaci di prendere la decisione giusta, coinvolti emotivamente e moralmente dal caso di cui si è venuti a conoscenza; e soprattutto con una grande paura di sbagliare (vedi in proposito anche l'articolo pubblicato su questo numero della rivista).
E' quindi importante cercare di chiarirsi le idee, senza addentrarsi troppo in disquisizioni che, comunque, più che al medico legale si addicono al penalista o al giurista in genere.
La prima domanda che la maggior parte dei medici di famiglia si pone di fronte a situazioni come quella prospettate dal collega riguarda proprio l'obbligo o meno del referto. L'eventuale errore deriva proprio dalla conoscenza non perfetta di questo argomento, peraltro quasi sempre ben trattato già a livello universitario durante il corso di laurea in medicina e chirurgia, ma spesso sepolto e dimenticato sotto il mare di nozioni cliniche e burocratiche necessarie per poter fare bene il medico al giorno d'oggi.

MOLTE DEFINIZIONI
Innanzitutto va detto che il medico di medicina generale nell'esercizio delle sue funzioni assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio (articolo 358 del Codice penale) o di pubblico ufficiale (articolo 357 del Codice penale), mentre durante la sua attività libero professionale è considerato esercente un servizio di pubblica necessità (articolo 359 del Codice penale).
Sebbene una recente sentenza della Corte di cassazione (quinta sezione, 24 giugno 1992) lo ritenga a tutti gli effetti un pubblico ufficiale, per quanto riguarda gli obblighi nei confronti della legge la sua posizione non sarebbe diversa qualora lo si volesse ritenere un incaricato di pubblico servizio: come tale infatti è comunque tenuto non solo al referto, bensì alla denuncia di reato. Ecco in breve la differenza (vedi anche le tabelle 1, 2, 3, 4):
referto (articolo 334 del Codice di procedura penale): si tratta di un atto certificativo attraverso il quale l'esercente un servizio di pubblica necessità (qualsiasi medico libero professionista) informa l'autorità giudiziaria qualora abbia fornito le proprie prestazioni in casi in cui siano rilevabili elementi di un reato perseguibile d'ufficio. Un esempio potrebbe essere costituito dal reato di lesioni personali volontarie (articolo 582 del Codice penale) la cui prognosi superi i 20 giorni; tale atto dovrà essere presentato entro 48 ore oppure immediatamente, qualora il ritardo possa costituire un pericolo. Nel caso del medico di medicina generale, questi dovrà sicuramente redigere un referto nei casi di reato rilevati durante la sua attività libero professionale;
denuncia di reato (articolo 331 del Codice di procedura penale): tale atto certificativo, un tempo conosciuto sotto il nome di rapporto, è un atto attraverso il quale il medico pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio informa l'autorità giudiziaria di un reato perseguibile d'ufficio, del quale è venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni. E' questo l'atto a cui dovrà primariamente riferirsi il medico di medicina generale durante la sua normale attività lavorativa a causa della sua qualifica giuridica. Per quanto riguarda i tempi utili per la presentazione della denuncia, l'articolo del codice che lo prevede non detta un termine perentorio, ma si limita a dire che deve essere inoltrata senza ritardo.
Una delle più importanti peculiarità per distinguere l'obbligo del referto da quello della denuncia è la seguente: per il primo è sufficiente che il caso arrivato all'osservazione medica possa presentare i caratteri del delitto a procedura d'ufficio, mentre in caso di denuncia il rapporto giudiziario dovrà essere fatto solo dopo che il medico si sia accertato della reale esistenza o dell'essersi verificato un reato procedibile d'ufficio.
Pertanto, qualora il medico di medicina generale, durante l'esercizio delle sue funzioni, abbia solo il sospetto, e non la certezza, di un delitto a procedura d'ufficio, dovrà in ogni caso fare il referto.
Ecco un esempio pratico. Un medico di medicina generale visita un minore con lesioni personali molto sospette per maltrattamento in famiglia (articolo 572 del Codice penale, reato a procedura d'ufficio), ma di esso non ha certezza: ha comunque l'obbligo immediato del referto, riservando la denuncia di reato a una fase successiva, dopo che avrà accertato la reale esistenza del maltrattamento.
Non ci sono pertanto scappatoie: se il reato è a procedura d'ufficio, il medico dovrà sempre informare l'autorità giudiziaria, qualunque sia la sua qualifica giuridica.
E se omettesse il referto, oppure la denuncia, a che cosa si esporrebbe? Incorrerebbe nel delitto di omissione di referto (articolo 365 del Codice penale).
Peraltro l'omissione non è necessaria: basta semplicemente ritardare la consegna del referto all'autorità giudiziaria, perché in tal modo si verrebbe a concretizzare un ostacolo all'azione giudiziaria relativamente ai delitti per i quali si debba procedere d'ufficio.
Ovviamente nell'omissione il medico incorre solo quando, pur sussistendo gli estremi di legge per fare il referto, intenzionalmente non ne attua la stesura; si tratta infatti di un reato previsto solo a titolo doloso. Un discorso simile vale anche per il ritardo, che non va riferito al puro atto dello stendere il referto, quanto piuttosto all'intralcio dell'attività giudiziaria che da esso deriva.
Al di là delle sanzioni economiche previste per le omissioni o i ritardi, assai più pesanti per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che non per gli esercenti un servizio di pubblica necessità, va sottolineato che si tratta di un delitto commesso con la violazione dei doveri inerenti la professione sanitaria, e pertanto comporta l'interdizione temporanea dalla professione stessa.

DALLA TEORIA ALLA PRATICA
Fatte queste debite premesse, nel caso specifico proposto in apertura, come ci si sarebbe dovuti comportare?
E' chiaro che quanto è venuto a conoscenza del collega, con due mesi di ritardo, configura il tipico reato di lesioni personali volontarie, che al momento della rimozione dei punti di sutura il medico non poteva sospettare. Occorre ora stabilire se si trattava di lesioni lievissime, con prognosi inferiore ai 20 giorni (reato procedibile solo a querela di parte), oppure di lesioni lievi (reato a procedura d'ufficio).
Con una prognosi superiore ai 20 giorni, se il collega avesse sospettato, all'origine del taglio, il marito e non un incidente domestico, avrebbe sicuramente avuto l'obbligo di stilare il referto. In questi frangenti non è importante che il medico di medicina generale si sappia districare al meglio tra referto e denuncia, quanto che permetta all'autorità giudiziaria di intervenire al più presto e alla giustizia di fare il suo corso.
Non avendo avuto alcun sospetto, bensì saputo del reato solo dopo due mesi e durante le pratiche per la separazione della coppia, dovrà comunque informare l'autorità giudiziaria, poiché si tratta in ogni caso di un reato perseguibile d'ufficio e il fatto che non sia avvenuto di recente non ha molta importanza.
Il medico che racconta il caso dice di aver lasciato perdere, e ovviamente questo potrebbe esporlo a quanto previsto dal delitto di omissione di referto (articolo 365 del Codice penale). Durante le pratiche per la separazione della coppia, l'autorità giudiziaria potrebbe infatti venire a conoscenza di tale reato e chiedere conto di questo comportamento di omissione. Nemmeno la convinzione che a tale onere avessero già adempiuto i sanitari intervenuti subito dopo l'insorgenza delle lesioni (Cassazione penale, sesta sezione, sentenza numero 05829 del 15 maggio 1998), nella fattispecie quelli del Pronto soccorso, potrebbe rappresentare una scusante; probabilmente fu raccontata anche a loro la storia della mezzaluna. Pertanto solo il collega, a distanza di due mesi dal fatto, è a conoscenza dell'esistenza del reato.

DIPENDE DALLA PROGNOSI
Se invece un medico si trovasse di fronte un paziente con lesioni a suo giudizio guaribili entro 20 giorni, non ci sarebbe l'obbligo né del referto né della denuncia: si tratterebbe infatti di lesione personale volontaria lievissima, non perseguibile d'ufficio ma solo a querela di parte. E' necessario però fare attenzione, perché questa regola non è sempre valida, proprio come nel caso proposto, dove il referto (o la denuncia) deve comunque essere fatto. Infatti si parla di lesioni personali conseguenti a una aggressione con un paio di forbici: pur essendo la prognosi inferiore ai 20 giorni, si configura quindi il reato di lesione personale volontaria lievissima aggravata dall'uso di un'arma. In casi come questo (articolo 585 del Codice penale), oltre all'aumento della pena (da un terzo alla metà), si ha la procedibilità d'ufficio (vedi anche le tabelle 1, 2, 3, 4).
Ai sensi di tale articolo del Codice penale, oltre alle armi da sparo e tutte quelle la cui destinazione naturale è l'offesa della persona, sono considerate armi anche tutti gli strumenti atti a offendere: è chiaro che un paio di forbici può rientrare in questa categoria. Tanto più che la Cassazione penale (I sezione, 19 maggio 1993) ha recentemente chiarito che in tema di coltelli, forbici e strumenti da punta e taglio non ci deve più essere una distinzione fondata sulla lunghezza delle lame; basta quindi portarle senza un motivo giustificato, a prescindere dalla lunghezza della lama, per incorrere nella contravvenzione all'articolo 4 della legge che detta le norme per la distinzione fra i vari tipi di armi (legge numero 110 del 18 aprile 1975).
Il collega infine si chiede qual è il comportamento corretto se il paziente si appella al segreto professionale.
Come è noto, la rivelazione di un segreto professionale (articolo 622 del Codice penale) costituisce reato solo qualora venga fatta senza una giusta causa; nel caso specifico presentato in apertura si è invece di fronte a una giusta causa legale, che deriva da una norma giuridica o da un atto giuridicamente rilevante, come appunto l'obbligo di referto o di denuncia di reato.
Per concludere, il medico di medicina generale, in quanto pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 201 del Codice di procedura penale, ha l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti a causa del suo ufficio che devono rimanere segreti (segreto d'ufficio), salvo i casi in cui sussiste l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria (articolo 331 del Codice di procedura penale) e quelli in cui il medico ha già deposto sugli stessi fatti o li ha in altro modo divulgati (articolo 195 del Codice di procedura penale), per esempio tramite un certificato medico reso pubblico dall'avente diritto.

Sul tema delle violenze domestiche si può trovare, su questo numero della rivista, un altro articolo.

 


Referto (articolo 334 del Codice di procedura penale)
«Chi ha l'obbligo del referto (365, 384 C. P.) deve farlo pervenire entro 48 ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.
Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a farla identificare nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.
Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto».
 
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Lesione personale (articolo 582 del Codice penale)
«Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, a eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa».
 
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Contenuti di una denuncia di reato (articolo 331 del Codice di procedura penale)
esposizione dei fatti essenziali del reato
elementi di prova raccolti
generalità di chi è indicato come reo
generalità della persona o delle persone offese dal reato
generalità di eventuali testimoni
 
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Circostanze aggravanti (articolo 585 del Codice penale)
«Agli effetti della legge penale, per armi si intendono:
1. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2. tutti gli strumenti atti a offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.
Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti».
 
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