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FAQ IRAP
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- Non ho mai avuto alcuna risposta dalla commissione tributaria provinciale circa il rimborso Irap per gli anni scorsi, ho deciso di non pagare l'irap, ma mi è arrivato l'avviso bonario entro trenta giorni di pagare l'irap. Come devo comportarmi?
In merito alla richiesta di rimborso IRAP, si potrebbe proporre ricorso in Commissione Tributaria Provinciale. Tuttavia al fine di evitare i costi di contenzioso si potrebbe richiedere un incontro (in autotutela) con il direttore dell’Ufficio al quale ha inoltrato la richiesta di rimborso, per informarlo che in caso di mancato riscontro si procederà in sede di contenzioso, avvalorando la Sua tesi dalla corposa giurisprudenza Tributaria (anche a Sezioni Unite) della Suprema Corte di Cassazione. Richiedere l’incontro con richiesta scritta in modo da utilizzarla nell’eventuale successivo contenzioso, nel quale potrà richiedere l’addebito delle spese alla Agenzia delle Entrate.
L’avviso bonario deriva probabilmente dall’aver dichiarato e NON versato, in tal caso è infatti automatico. - Ho ricevuto un avviso di irregolarità da controllo automatico a seguito del mancato versamento dell'Irap. Organizzativamente dispongo di una segretaria. Chiedo se alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione conviene pagare a tacitazione dell’avviso di irregolarità o intraprendere una soluzione alternativa.
Lei ha ricevuto una richiesta di pagamento per l'IRAP ai sensi dell'art. 36_bis del DPR 600/73. Tale articolo prevede controlli automatici rispetto alla dichiarazione dei redditi. La prima cosa è richiedere un appuntamento presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate (magari accompagnato dal suo commercialista) ed esporre i motivi secondo i quali per Lei l'IRAP non è dovuta. Se l'Agenzia non riconoscerà le Sue ragioni conviene pagare e poi richiedere il rimborso, oppure attendere la successiva cartella esattoriale e impugnarla in Commissione Tributaria. - Il Medico di medicina generale che svolga anche attività libero-professionale è tenuto al pagamento dell'IRAP? Se sì, l'IRAP si applica su tutto il reddito o solo sulle prestazioni libero-professionali?
L’interpretazione letterale della norma NON specifica se l’IRAP sia dovuta solo sull’attività libero-professionale rispetto a quella in convenzione.
L’Agenzia delle Entrate invece opera il seguente distinguo: SE il medico agisce senza “autonoma organizzazione”, l’IRAP NON è dovuta su nessuna tipologia di reddito professionale prodotta. Si tratta quindi di stabilire nel caso concreto se possa rinvenirsi la autonoma organizzazione anche in forza del contenuto delle sentenze a Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno sancito la non debenza dell’IRAP da parte del medico di medicina generale, anche laddove operante nell’ambito di aggregazioni e/o con segretaria. - Dove va presentata l’istanza di rimborso IRAP, nel caso in cui nel corso degli anni sia variato il domicilio fiscale del MMG?
L'istanza di rimborso va presentata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della richiesta (Cfr. Risoluzione 22 aprile 2002, n. 123). Pertanto, il contribuente potrà presentare istanza di rimborso IRAP all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente sulla base del suo ultimo domicilio fiscale (o meglio sulla base del domicilio fiscale del contribuente al momento della presentazione dell'istanza stessa). - Medico di famiglia esercente attività libero professionale e socia al 25 % in un poliambulatorio organizzato in forma di s.r.l. che versa regolarmente l’IRAP. Devo pagare l’IRAP due volte? Una indirettamente tramite la società e l’altra personalmente?
L'imposizione IRAP sulla Società è ineludibile. Per quanto concerne la Sua posizione fiscale di libero professionista, anche su tale fronte è fondata la posizione della Agenzia delle Entrate che gliela richiede. Infatti, allo stato attuale, è assodato che, affinché un professionista possa ritenersi esonerato dall'assoggettamento all'IRAP, deve dimostrare di NON disporre di un’autonoma organizzazione di cui sia responsabile. Nel Suo caso, sostenere che Lei non è responsabile di una autonoma organizzazione di cui è socia al 25% e Vice Presidente del CdA mi sembra arduo. La Sua linea difensiva dovrebbe essere un'altra. Deve sostenere la non applicabilità dell'IRAP ai soli redditi ritratti dall'attività di MMG. Deve quindi produrre un dettaglio dei costi e dei ricavi (relativi alla Sua posizione fiscale) relativi alla attività svolta in Convenzione e considerare tale reddito non assoggettabile ad IRAP. Ciò in quanto, proprio in relazione alla predetta attività di MMG, la carenza di una autonomia organizzativa traspare in maniera pressoché evidente, ravvisabile in relazione a numerosi aspetti in cui la stessa è chiamata ad esplicarsi (orario di lavoro, numero di assistiti, misura del corrispettivo, ecc.). E' chiaro che se tale linea difensiva è stata già delineata in primo grado (non ho contezza di ciò, non avendo copia del ricorso in primo grado), potrà essere meglio sviluppata in appello. Se invece l'Irap richiesta a rimborso riferisce a tutta l'Irap da Lei versata, il Suo appello potrebbe essere più difficoltoso, ma il Collega che la segue potrà sicuramente tentare la soluzione, se riterrà congruo quanto sopra esposto. - Ho chiesto ed ottenuto dall'Agenzie delle Entrate la rateazione dei tributi non pagati negli anni scorsi, comprensivi dell'IRAP a suo tempo dichiarata. Devo pagare tutte le rate prima di poter chiedere il rimborso dell'IRAP o se posso chiedere lo sgravio di tale imposta già da ora, evitando così di anticipare gli interessi e le more su di esso.
Sembrerebbe che per le annualità passate Lei abbia ricevuto delle cartelle esattoriali (e quindi iscrizione a ruolo) a fronte di IRAP non versata. Per le stesse sembra di desumere che abbia richiesto, ed ottenuto, la rateazione ad Equitalia. Nel caso affermativo occorre precisare che: l'istanza di rimborso dell'IRAP può essere presentata solo dopo il pagamento (anche rateale) dei tributi iscritti a ruolo. La Circ. n. 13/E dell'11 marzo 2011 ha infatti chiarito che non è possibile procedere al rimborso o alla compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per un importo superiore a € 1.500.
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