Articolo 2
lo statuto
STATUTO NAZIONALE
Approvato all'80° Congresso Straordinario Nazionale
Roma, 26 marzo 2023
FIMMG - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale)
Art. 2 - Articolazione Organizzativa
1. La F.I.M.M.G. è articolata territorialmente in Organi Nazionali, Zonali, Regionali, Provinciali, Territoriali.
2. Ai fini del presente Statuto si intende:
a)-F.I.M.M.G.: Federazione Italiana Medici di Medicina Generale
b)-Federazione: l'insieme dell'articolazione associativa ed organizzativa politico-territoriale del Sindacato costituita da Federazioni regionali, Organi zonali, Sezioni Regionali, Provinciali e Sottosezioni, che esprimono rappresentanze democraticamente elette, a loro volta concorrenti unitariamente alla formazione di Organi Centrali Nazionali di governo e di direzione generale politico-amministrativa.
Nel perseguimento dello scopo associativo comune di tutela della categoria professionale di appartenenza tutte le articolazioni associative ed organizzative politico-territoriali del Sindacato, i loro rappresentanti e gli iscritti conformano la loro azione ed attività sindacale ai deliberati e decisioni degli Organi di rappresentanza Centrali Nazionali.
c)-Area funzionale: Area professionale riservata ai medici convenzionati operanti nel territorio per l'espletamento di specifiche funzioni e compiti di assistenza nell'ambito della medicina generale (Assistenza Primaria, Continuità Assistenziale, Emergenza Sanitaria, Medicina dei Servizi, Medicina Penitenziaria, Servizio di Assistenza sanitaria ai Naviganti) ed ai medici INPS addetti al controllo dello stato di salute dei lavoratori in malattia e/o a tutte le attività istituzionali (Medici INPS).
d)-Settori: Strutture organizzative di valorizzazione della rappresentanza sindacale dei medici di Medicina Generale (M.M.G.) convenzionati - tutti operanti nel territorio con funzioni e compiti complementari all'Area funzionale dell'Assistenza Primaria - dei medici addetti al controllo dello stato di salute dei lavoratori in malattia e/o a tutte le attività istituzionali INPS e dei Medici in formazione di cui alla lettera f);
e)-Medici comunque operanti nel territorio: medici convenzionati con il SSN per la Medicina generale e/o operanti, non in regime di dipendenza, nel territorio in ambito extraospedaliero con Enti o Istituzioni, pubbliche o private;
f)-Medici in formazione: Medici del corso di formazione specifica in Medicina Generale per il conseguimento del diploma di formazione specifica in Medicina generale ai sensi del D.lgs. 368/1999 e Medici in possesso del diploma di formazione specifica in Medicina Generale solo fino all'ottenimento di un qualunque incarico lavorativo all'interno di una delle aree funzionali previste dal presente statuto che consenta la permanenza iscrittiva in altro settore;
g)-Regolamento: il regolamento generale interpretativo ed applicativo dell'intera normativa statutaria da adottarsi ai sensi e nei termini di cui agli artt. 12, comma 8, e 51 del presente Statuto;
h)-Organi centrali Generali, eletti da tutti gli iscritti al Sindacato;
i)-Organi centrali di Settore, eletti dagli iscritti del Settore;
j)-Organi periferici Generali, eletti dagli iscritti dell'assistenza primaria;
k)-Organi periferici di Settore, eletti dagli iscritti del Settore;
3. Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.