Articolo 6 - Rappresentanza categoriale
lo statuto
STATUTO NAZIONALE
Approvato all'80° Congresso Straordinario Nazionale
Roma, 26 marzo 2023
FIMMG - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale)
Articolo 6 - Rappresentanza categoriale
1. La F.I.M.M.G. Nazionale ha sede legale e sociale a Roma e rappresenta i medici iscritti come di seguito distinti:
1.1 Medici convenzionati per la Medicina Generale - Area assistenza primaria - organizzati in Federazioni Regionali, Sezioni Provinciali Generali e Sottosezioni;
1.2 Medici convenzionati per le altre Aree funzionali della Medicina generale organizzate in Settori Nazionali e periferici:
a) Medici convenzionati per la Continuità assistenziale (FIMMG Continuità Assistenziale) organizzati in Sezioni regionali, Sezioni provinciali ed eventuali Sottosezioni di Settore;
b) Medici convenzionati per l'Emergenza sanitaria territoriale (FIMMG Emergenza Sanitaria) organizzati di norma in Sezioni regionali di Settore ;
c) Medici operanti nelle Strutture Penitenziarie per l'erogazione delle prestazioni di Medicina generale (FIMMG Medicina Penitenziaria) organizzati di norma in Sezioni Regionali di Settore;
d) Medici convenzionati per la Medicina territoriale e delle attività territoriali programmate (FIMMG Medicina dei Servizi) organizzati di norma in Sezioni regionali di Settore;
e) Medici convenzionati per il Servizio di Assistenza sanitaria ai Naviganti FIMMG SASN, organizzati in Sezioni zonali di settore (Nord, Centro, Sud).
1.3 Medici operanti presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per tutte le attività istituzionali medico legali dell’INPS e/o per il controllo dello stato di salute dei lavoratori in malattia organizzati in Settore nazionale (Settore FIMMG-INPS) e articolati di norma in Sezioni regionali di Settore
1.3-bis Settore dei medici pensionati provenienti dalle categorie indicate ai precedenti paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3 del presente articolo, disciplinato secondo le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento, organizzato su base provinciale, regionale e nazionale.
1.4 Medici in formazione, come definiti dall’art.2 comma 2f, organizzati in Settore speciale nazionale articolato in Coordinamenti regionali. Il Settore speciale può essere affidato, su base regolamentare, per il supporto politico ed esperienziale a un Settore.
2. L'istituzione di nuovi Settori potrà avvenire previa delibera del Consiglio Nazionale che individua, tra l'altro, i criteri di rappresentatività interna.