Articolo 9 - Il Congresso Nazionale
lo statuto
STATUTO NAZIONALE
Approvato all'80° Congresso Straordinario Nazionale
Roma, 26 marzo 2023
FIMMG - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale)
Articolo 9 - Il Congresso Nazionale
1. Il Congresso Nazionale della F.I.M.M.G. è il massimo organo deliberativo del Sindacato ed è costituito da:
a) i Componenti l'Esecutivo Nazionale Generale, i Segretari Nazionali dei Settori e il Segretario nazionale del Settore speciale dei Medici in Formazione;
b) i Segretari Regionali Generali e dei Settori;
c) i Segretari Provinciali Generali e dei Settori;
d) i Delegati delle Sezioni Provinciali Generali e dei Settori;
2. Al Congresso Nazionale partecipano, senza concorrere al quorum ed al voto, i Probiviri e Revisori dei Conti Nazionali.
3. La partecipazione al Congresso, senza diritto di voto, è aperta altresì a tutti gli aderenti alla F.I.M.M.G. in regola con le quote associative.
4. Il Congresso Nazionale si riunisce in seduta Ordinaria elettiva, ogni quattro anni, in seduta Organizzativa annuale, nel corso del successivo triennio, e in seduta Straordinaria in presenza di particolari esigenze.
5. I Congressi Nazionali - Ordinari, Organizzativi o Straordinari - sono convocati dal Presidente Nazionale e sono validamente costituiti se risulta regolarmente iscritto un numero di Sezioni e Settori rappresentanti almeno un terzo del totale degli iscritti alla F.I.M.M.G., tale quorum costitutivo, per il solo Congresso Nazionale Ordinario, si eleva alla maggioranza semplice di tutti gli iscritti al Sindacato.
6. Le deliberazioni dei Congressi Nazionali sono adottate a maggioranza dei voti rappresentati al Congresso e di norma con voto palese, salvo quanto previsto dal Regolamento (artt. dal 6 al 15, Reg.).
7. Le proposte di modifiche statutarie e lo scioglimento di Settori o dello stesso Sindacato sono deliberate, con voto palese, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti rappresentati al Congresso.
8. Il Congresso Nazionale Ordinario ha il compito di:
a) definire le linee politiche e programmatiche complessive e determinare gli indirizzi generali di azione per il raggiungimento degli scopi che il Sindacato si propone;
b) eleggere, a maggioranza il Presidente del Sindacato;
c) eleggere, col sistema delle liste contrapposte a maggioranza, il Segretario Generale Nazionale e i Componenti dell'Esecutivo Generale Nazionale;
d) eleggere, ordinandoli col computo aritmetico dei voti, tre membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti, e nove membri del Collegio dei Probiviri;
e) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
f) deliberare sull'eventuale scioglimento del Sindacato o di Settori dello stesso, decidendo la destinazione dei fondi residui.
9. Il Congresso Nazionale Organizzativo annuale ha il compito di:
a) approfondire e verificare l'adempimento delle linee programmatiche e degli indirizzi generali determinati dal Congresso Ordinario.
b) procedere ad ogni adempimento relativo alla vita associativa del Sindacato previsto da norme statutarie e/o regolamentari.
c) ratificare la nomina di nuovi componenti l'Esecutivo in sostituzione di quelli che siano decaduti o cessati dalla carica per qualsiasi motivo personale o conseguente a dimissioni o sfiducia;
d) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
e) deliberare sull'eventuale scioglimento del Sindacato o di Settori dello stesso, decidendo la destinazione dei fondi residui.
10. Il Congresso Straordinario è indetto:
a) a seguito dell'iniziativa del Segretario Generale Nazionale;
b) su richiesta della Segreteria Nazionale, deliberata a maggioranza qualificata dei 2/3 dei propri componenti;
c) su richiesta congiunta di almeno la metà dei Segretari Generali Provinciali delle Sezioni e di un terzo dei Segretari Nazionali di Settore, in regola con il pagamento delle quote.
11. Il Congresso Straordinario è convocato dal Presidente Nazionale nel termine di sessanta giorni dalla richiesta o deliberazione.
12. Il Congresso Straordinario ha gli stessi compiti previsti per l'Organizzativo e ha finalità elettive, utilizzando i criteri previsti per il Congresso Ordinario, unicamente nei casi in cui il Presidente o il Segretario Generale Nazionale siano decaduti o cessati dalla carica per qualsiasi motivo personale o conseguente a dimissioni o sfiducia.
13. Il Presidente o Segretario nazionale eletti dal Congresso Straordinario, in deroga a quanto predisposto dall'art. 47, restano in carica sino al successivo Congresso Ordinario.
14. Il Regolamento definisce ulteriori specifiche circa gli adempimenti relativi al presente articolo (artt. dal 6 al 15, Reg.).