Articolo 11 - Il Consiglio Nazionale Generale Composizione
lo statuto
STATUTO NAZIONALE
Approvato all'80° Congresso Straordinario Nazionale
Roma, 26 marzo 2023
FIMMG - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale)
Articolo 11 - Il Consiglio Nazionale Generale Composizione
1. Il Consiglio Nazionale Generale è convocato e presieduto dal Presidente del Sindacato o da un suo delegato.
2. È composto da:
a) i Componenti l'Esecutivo Nazionale Generale;
b) i Segretari Nazionali dei Settori e il Segretario nazionale del Settore speciale dei Medici in Formazione;
c) i Segretari Regionali Generali;
d) i Segretari Generali delle Sezioni Provinciali;
e) i Revisori dei Conti Nazionali e i Probiviri nazionali, non concorrenti ai quorum e senza diritto al voto.
3. Sono membri di diritto del Consiglio Nazionale gli ex Presidenti e gli ex Segretari Generali Nazionali iscritti al Sindacato, ma non concorrono ai quorum costitutivi e deliberativi, né alle votazioni.
4. Sono parimenti membri di diritto del Consiglio Nazionale Generale, con le medesime limitazioni in ordine a quorum e voto, il Presidente o il Vice Presidente in carica dell'ENPAM e della FNOMCeO, iscritti FIMMG.