Articolo 13 - La Segreteria Nazionale Generale
lo statuto
STATUTO NAZIONALE
Approvato all'80° Congresso Straordinario Nazionale
Roma, 26 marzo 2023
FIMMG - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale)
Articolo 13 - La Segreteria Nazionale Generale
Composizione, Compiti e Funzioni
1. La Segreteria Nazionale Generale è convocata e presieduta dal Presidente del Sindacato o da un suo delegato ed è composta da:
a) I componenti l'Esecutivo Generale Nazionale;
b) Segretari Nazionali di Settore o in caso di impegni improrogabili, comunicati al Presidente, loro vice segretari vicari;
c) Segretari Generali Regionali o in caso di impegni improrogabili, comunicati al Presidente, loro vice segretari vicari, che a loro volta, nelle medesime circostanze ed alle stesse condizioni di cui sopra, potranno essere sostituiti da altro Vicesegretario, massimo per tre volte in un anno solare;
e) Il Presidente o il Vice Presidente in carica dell'ENPAM e della FNOMCeO iscritti alla F.I.M.M.G.
2. La Segreteria Generale Nazionale:
a) rappresenta un punto d'incontro tra le realtà regionali e di Settore con l'Esecutivo Nazionale, esamina ed approfondisce le piattaforme contrattuali nazionali e regionali coerentemente con gli indirizzi congressuali e del Consiglio Nazionale Generale e con gli accordi collettivi nazionali per quanto concerne i livelli regionali;
b) approva gli Statuti delle Federazioni Regionali e delle Sezioni Provinciali Generali e le loro modifiche sulla base del giudizio di coerenza con i principi generali statutari, espresso dal Presidente Nazionale;
c) delibera sulle nomine degli organismi controllati e partecipati dalla F.I.M.M.G., che sono soggette a successiva ratifica del Consiglio Nazionale;
d) monitora e verifica l'attività degli organismi controllati e partecipati dalla F.I.M.M.G.;
e) svolge funzione di indirizzo, coordinamento organizzativo e supporto dei Settori nei confronti delle Istituzioni regionali;
f) esamina e propone al Consiglio Nazionale il regolamento previsto dal presente Statuto e le sue modifiche per le relative approvazioni;
g) ratifica le candidature dei Responsabili delle Aree di interesse strategico - elencate e normate nel Regolamento (art. 35, Reg.) - indicati dal Segretario Nazionale Generale e da sottoporre alla successiva approvazione del Consiglio Nazionale (art.12, c. 9). Approva inoltre ulteriori specifici ambiti operativi ed i relativi responsabili individuati dal Segretario Generale Nazionale che potranno da questi essere invitati a partecipare ai lavori della Segreteria Nazionale Generale;
h) esprime parere per quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. a), ed adempie ai disposti di cui agli artt. 5, comma 2, let. b) e 15, comma 3.