Articolo 19 - Il Consiglio Nazionale di Settore
lo statuto
STATUTO NAZIONALE
Approvato all'80° Congresso Straordinario Nazionale
Roma, 26 marzo 2023
FIMMG - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale)
Articolo 19 - Il Consiglio Nazionale di Settore
Composizione e funzioni
1. Il Consiglio Nazionale di Settore, è l'organo di coordinamento organizzativo e rappresentativo del Settore, nonché di elaborazione e proposizione politica delle specifiche problematiche dell'area funzionale di riferimento in aderenza agli indirizzi del Congresso, del Consiglio e della Segreteria Nazionale Generale.
2. Il Consiglio Nazionale di Settore è convocato e presieduto dal Presidente del Sindacato o da un suo delegato ed è composto da:
a) il Segretario Nazionale Generale, o suo delegato;
b) il Segretario Nazionale del Settore;
c) i componenti l'Esecutivo Nazionale del Settore;
d) i Segretari Regionali del Settore;
e) i Segretari delle Sezioni Provinciali del Settore che le preveda;
f) il Segretario Nazionale e i Vice Segretari del Settore speciale dei Medici in Formazione, qualora affidato su base regolamentare al Settore.
3. Il Consiglio Nazionale di Settore:
a) elegge, nel corso del Congresso Nazionale ordinario e con i criteri previsti dall'art. 17 commi 5, 6 del Regolamento, il Segretario e l'Esecutivo Nazionale di Settore, e designa fra i suoi componenti i candidati all'elezione del Collegio Nazionale dei Probiviri di cui all'art. 18, comma 1; il Segretario Nazionale di Settore è candidato da almeno un terzo degli aventi diritto a votarlo;
b) designa i delegati al Congresso Nazionale;
c) approva il rendiconto consuntivo annuale e gli indirizzi generali preventivi di spesa per l'esercizio successivo proposti dal Segretario Amministrativo Nazionale di Settore. Il Segretario Amministrativo Nazionale di Settore è tenuto a trasmettere al Segretario Amministrativo Generale Nazionale le informazioni di cui all' art. 16 comma 4 dello Statuto ed ogni anno una dichiarazione della avvenuta riunione del Consiglio Nazionale nella quale è stato approvato il rendiconto consuntivo. Indica il delegato del Settore nel Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti di cui all'art. 17 comma 1 del presente Statuto
d) decide i criteri dei rimborsi e l'entità delle indennità compatibilmente con le disponibilità economiche del Settore;
e) può esprimere la propria sfiducia nei confronti del Segretario Nazionale di Settore e dei singoli componenti l'Esecutivo di Settore con maggioranza non inferiore a 2/3 dei propri componenti.
4. Nei casi di espressa sfiducia di cui alla precedente lett. e), il Presidente del Sindacato convoca un Consiglio Nazionale Straordinario ponendo all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Segretario o del componente dell'Esecutivo di Settore, che resterà in carica - in deroga a quanto previsto dall'art.47- fino al successivo Congresso Nazionale Ordinario.