Articolo 30 - Il Segretario Generale Regionale
lo statuto
STATUTO NAZIONALE
Approvato all'80° Congresso Straordinario Nazionale
Roma, 26 marzo 2023
FIMMG - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale)
Articolo 30 - Il Segretario Generale Regionale
1. Il Segretario Generale Regionale coordina i lavori del Consiglio Regionale, dispone della firma sociale in occasione della stipula delle convenzioni e/o dei contratti regionali, ha la rappresentanza del Sindacato e di tutti i Settori che lo compongono a livello Regionale, vigila sulla corretta gestione politico amministrativa, delega i Segretari Regionali dei Settori per le attività ordinarie dei Settori di competenza, può, fatti salvi i disposti dell'art. 32 comma 4 del presente Statuto, delegare i Segretari Regionali dei Settori alla firma degli accordi regionali di pertinenza. I Segretari Regionali dei Settori articolati in sezioni provinciali partecipano alle trattative per la stipula degli accordi. Per procedere alla sottoscrizione degli accordi inerenti i settori è obbligatoria la richiesta del parere dei Segretari Regionali dei Settori interessati.
2. Il Segretario Regionale è candidato da almeno un terzo dei Consiglieri Regionali, è eletto secondo le modalità previste nel regolamento e la relativa carica è condizionata al mantenimento del mandato di Consigliere Provinciale.
3. Il Regolamento definisce ulteriori specifiche circa gli adempimenti relativi al presente articolo (art. 22, Reg.).