Articolo 31 - Collegio regionale unico dei Revisori dei conti
lo statuto
STATUTO NAZIONALE
Approvato all'80° Congresso Straordinario Nazionale
Roma, 26 marzo 2023
FIMMG - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale)
Articolo 31 - Collegio regionale unico dei Revisori dei conti
1. Il Collegio regionale dei Revisori dei conti è formato da tre membri titolari e due supplenti eletti dal Consiglio Regionale Generale, secondo le modalità previste dal presente Statuto (art. 28 co.3 lettera h)) e dal Regolamento (art. 22, comma 8, Reg.). Prevede la presenza di un delegato di Settore, membro aggiuntivo a pieno titolo, per i temi di specifico interesse di quel Settore.
2. I Revisori dei conti hanno, limitatamente al livello regionale, gli stessi compiti previsti per i Revisori Nazionali.