Articolo 35 - Il Presidente Provinciale
lo statuto
STATUTO NAZIONALE
Approvato all'80° Congresso Straordinario Nazionale
Roma, 26 marzo 2023
FIMMG - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE
(Sindacato e Associazione Professionale Nazionale dei Medici di Medicina Generale)
Articolo 35 - Il Presidente Provinciale
1. Il Presidente Provinciale esercita i seguenti compiti e funzioni:
a) convoca e presiede l'Assemblea Generale;
b) collabora e si coordina con il Presidente Nazionale in caso di necessità e/o controversie di rilevanza statutaria riguardanti i Consigli Provinciali Generale e di Settore;
c) istruisce e valuta, secondo le modalità previste dal Regolamento (art. 31, Reg), i casi relativi a segnalazioni concernenti gli iscritti per l'eventuale deferimento al Presidente del Collegio dei Probiviri provinciale, e segnala al Presidente Nazionale eventuali fattispecie di addebito relative a componenti eletti della Sezione Provinciale.
2. Il Presidente Provinciale è istituito ed eletto dall'Assemblea congiunta, su proposta approvata dal Consiglio Direttivo Provinciale Generale, nei termini previsti dall'art. 36, comma 4, lett. b), e come previsto nel Regolamento (art. 25, co. 4, Reg.).
3. Possono essere candidati alla carica di Presidente Provinciale gli iscritti che abbiano ricoperto la carica di Consigliere Provinciale Generale, eletto dall'Assemblea provinciale, per almeno due mandati.