Rinnovo ACN
RINNOVO ACN
NOTIZIE
Lettera di Milillo alla Sisac
ART. 1
QUADRO DI RIFERIMENTO, CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (in seguito Regioni) e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della medicina generale (in seguito Organizzazioni Sindacali) definiscono il presente Accordo Collettivo Nazionale quale fonte di diritto inderogabile derivante dall’art. 8 del D.lgs n. 502 del 1992 e s.m.i (1).
L’Accordo Collettivo Nazionale disciplina il rapporto individuale libero professionale dei medici di medicina generale, nelle diverse funzioni del Ruolo Unico della medicina generale e dell’emergenza sanitaria territoriale con le istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), a livello nazionale, regionale, aziendale.
Il medico di medicina generale si qualifica come professionista autonomo, secondo le norme privatistico/civilistiche vigenti, ai fini dello svolgimento, nell’ambito e nell’interesse del SSN, di compiti ed attività relative al presente Accordo; egli collabora con le Aziende Sanitarie Locali continuativamente e coordinatamente, in regime di finanziamento pubblico (2).
I medici di medicina generale e le Amministrazioni interessate osservano le norme pattuite, ovvero quelle esclusivamente definite con le Organizzazioni Sindacali, comprese quelle di livello collettivo regionale ed aziendale, che si sommano, senza contraddirlo, al presente Accordo (3).
L’Accordo Collettivo Nazionale individua le attività costituenti i Livelli Essenziali di Assistenza, che i medici, anche in forma aggregata, devono svolgere nell’ambito delle complessive funzioni di tutela della salute, e regola le modalità di organizzazione delle attività attraverso la partecipazione e il coordinamento;
L’Accordo Collettivo Nazionale regolamenta le procedure di assistenza all’uniforme applicazione degli Accordi Nazionale, Regionali e Aziendali, compresi i casi di difficoltà interpretative legati a norme sopravvenienti e le procedure di verifica, controllo e sanzione per la mancata applicazione delle norme pattuite sia per inadempimenti imputabili ai medici che per inadempimenti imputabili alle Amministrazioni.
Il presente Accordo entra in vigore dalla data di assunzione del relativo provvedimento da parte della Conferenza Stato-Regioni, scade il 31 dicembre ……… e rimane in vigore fino alla stipula del successivo Accordo.
- (1) Cass. S.U. n.67/14
- (2) Cass. 958/14.
- (3) Anche in aderenza alla giurisprudenza di legittimità consolidatasi oltre che all'art. 40 del D.lgs n. 165 del 2001 e s.m.i.