Maternità
Maternità
Informazioni per pratiche maternità e allattamento per i medici
Gravidanza:
La gravidanza, se non è a rischio, non viene considerata come una malattia quindi, il medico, come ogni altra categoria di lavoratori, continua a lavorare per tutto il periodo.
Per quanto riguarda la sospensione dell’attività per gravidanza si può richiederla facendo riferimento all’ACN art 22 comma 5:
“Il medico di medicina generale con incarico orario per gravidanza e puerperio sospende l’attività convenzionale per tutto il periodo previsto come obbligatorio per i lavoratori dipendenti. (4) Il medico del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta per gravidanza e puerperio può richiedere la sospensione totale o parziale dell’attività lavorativa con sostituzione a proprio carico. Per adozione o affido di minore il medico di medicina generale può richiedere la sospensione dall’attività per un periodo di durata pari a quello previsto dall’articolo 26 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.”
All’indennità provvede l’ENPAM:
- Periodo: 5 mesi: 2 prima + 3 dopo parto oppure 1+4;
- Indennità pari ad 80% di 5/12 del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali nel secondo anno precedente a quello dell’evento. (non può essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione pari all’80% salario minimo giornaliero stabilito da Legge 26 settembre 1981, n. 537 art. 1e s.m.i. alla Tab. A: Per il 2022, l’indennità minima lorda è pari ad € € 5.180,50 , l’indennità massima ad € € 25.902,50);
- L’indennità di 5 mesi viene riconosciuta anche per interruzione di gravidanza, spontanea o terapeutica, dopo il sesto mese;
- L’indennità di 5 mesi viene riconosciuta anche per adozione o pre-adozione di bambini non superiori a sei anni di età;
- L’indennità di un mese, calcolata come sopra, viene riconosciuta per interruzione di gravidanza, spontanea o terapeutica, dopo il terzo mese;
- L’Indennità va richiesta dal sesto mese di gravidanza ed entro 180 gg dal parto; oppure entro 180 gg da adozione o interruzione di gravidanza.
- L’ Indennità viene riconosciuta anche se il medico decide di continuare l’attività lavorativa.
- Modulo scaricabile dal sito ENPAM alla sezione modulistica clicca qui
Estensione di tre mesi dell’indennità di maternità
La legge di Bilancio 2022 ha introdotto un’estensione di tre mesi dell’indennità di maternità per le professioniste che nel secondo anno precedente alla nascita del bambino hanno avuto un reddito complessivo inferiore a 8.145 euro (Legge 30 dicembre 2021, n. 234). In questi casi l’indennità di maternità copre un periodo di 8 mesi (invece che 5).
Non serve fare una domanda specifica, sono gli uffici dell’Enpam che verificano i requisiti di reddito sull’anagrafe tributaria e applicano l’estensione. Attenzione: il reddito di riferimento è quello complessivo e non professionale.
Per il medico che frequenta il corso di specializzazione in Medicina Generale questa interruzione di 5 mesi, la cui indennità viene sempre erogata dall’ENPAM, in quanto la borsa di studio per il tirocinio viene sospesa, può essere successivamente recuperata con uno slittamento della fine del corso e il posticipo della borsa di studio. Si ricorda, in caso di attivazione di polizza RC ed Infortuni per il corso, di comunicare tale interruzione alla compagnia.(opuscolo medici in formazione)
All'Indennità di Gravidanza a Rischio provvede Enpam:
a chi spetta
- hanno sospeso tutte le attività lavorative per una gravidanza a rischio;
- non lavorano (e in ogni caso non possono svolgere alcun tipo di attività a causa di una gravidanza a rischio);
- frequentano corsi di formazione specialistica o sono titolari di borsa di studio e, per i periodi non retribuiti, hanno dovuto sospendere qualsiasi attività lavorativa;
- non hanno diritto a un trattamento economico per gravidanza a rischio da altre gestioni previdenziali obbligatorie;
- non sono tutelate da altre indennità economiche per malattia, per TBC o per disoccupazione.
come fare domanda: La domanda va presentata online dall’area riservata.
Importi: 80% di 1/12 del reddito prodotto nel secondo anno che precede la nascita per ogni mese di gravidanza a rischio, fino ai 2 mesi precedenti il parto (subentra poi l'indennità di maternità Enpam).
Per le dottoresse che non hanno redditi o hanno redditi molto bassi viene garantito un importo minimo. Per i redditi più alti è stabilito un importo massimo.
Allattamento:
Per quanto riguarda l’allattamento il medico può richiedere l’attivazione del tempo parziale facendo riferimento all’ACN Art 22 comma 3:
” Il medico di medicina generale ha diritto di usufruire di sospensione parziale dall’attività convenzionale per periodi non superiori a 18 (diciotto) mesi nell’arco di 5 (cinque) anni nei seguenti casi:
a) allattamento o assistenza a neonati entro i primi 12 mesi di vita;
b) adozione o affido di minore nei primi 12 mesi dall’adozione o affido;
c) assistenza a minori conviventi non autosufficienti;
d) assistenza a familiari, anche temporaneamente conviventi, con inabilità totale e titolari di indennità di accompagnamento.
Su richiesta del medico ad incarico orario che si trovi nella condizione di cui alla lettera a) del presente comma, l'Azienda provvede ad articolare l'attività in orario diurno.”
Solitamente il tempo parziale per la CA/ES prevede una riduzione del numero di turni ma non una riduzione oraria (ma dipende dalle ASL).
Non è prevista indennità per questo periodo.
L’attivazione del tempo parziale può essere richiesta anche per gli incarichi a tempo determinato.
In entrambi i casi è previsto il riconoscimento del punteggio facendo riferimento all’ACN art 22 c. 7:
“La sospensione dall’attività di medicina generale di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 non comporta soluzione di continuità del rapporto convenzionale ai fini della anzianità di servizio”
Questo vale anche per i contratti a tempo determinato.
Il medico di Continuità Assistenziale/Emergenza può chiedere l’esonero dai turni notturni facendo riferimento al Decreto Legislativo 151/2001 (Testo Unico Maternità) che prevede:
- art 53 comma 1: divieto al lavoro notturno (ore 24-6) dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
- art 53 comma 2: non obbligo al lavoro notturno fino al compimento del 3° anno di età del bambino.
Per i contratti a tempo determinato:
si può usufruire della norma del Decreto Legislativo 151/2001 (Testo Unico Maternità) prevede all’art 54 il divieto di licenziamento dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
- Art 6
1: Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di eta' del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.
- Art 8 :
1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attivita' in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attivita' che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.
2. E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato (per i medici di ES consigliamo di rivolgersi anche al medico del lavoro).
3. E' altresi' vietato adibire le donne che allattano ad attivita' comportanti un rischio di contaminazione.
PER I MEDICI IN FORMAZIONE:
E' possibile prendere visione del fascicolo redatto dai medici in Formazione Fimmg in collaborazione con Enpam cliccando qui
BONUS BEBE' PER I MEDICI:
Per i medici al bonus bebè provvede l'Enpam, scopri come cliccando sul link sottostante:
RISCATTO CONTRIBUTI DELLA MATERNITA':
Per coprire i periodi privi di contribuzione per eventi collegati alla genitorialità (gravidanza, adozione/affidamento, interruzione di gravidanza) è possibile fare dei versamenti volontari.
I versamenti servono per non perdere periodi utili ai fini dell’anzianità contributiva con effetti anche sull’importo dell’assegno di pensione.
Per saperne di più clicca qui