Note agli iscritti
speciale coronavirus - note agli iscritti
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Ad ulteriore chiarimento della nota inviata in data 31 dicembre, la legge di Bilancio 2021 interviene modificando l’articolo 26 del cd Decreto Cura Italia relativamente a due aspetti distinti l’uno dall’altro:
1. Assenza dal servizio dei lavoratori fragili nel senso che riattiva tale possibilità e ne definisce il periodo e la copertura economica dal 1° gennaio al 28 febbraio 2021 (art. 26 comma 2 Decreto Cura Italia);
2. Compilazione del certificato di malattia per il periodo trascorso in quarantena o in isolamento domiciliare fiduciario in caso di contatto stretto o malattia accertata da Covid, eliminando la necessità di indicazione degli estremi del provvedimento, in carico ai Dipartimenti di prevenzione, nellostesso certificato; resta intesa la necessità di segnalazione del medico secondo le procedure previste a livello locale delle suddette condizioni (art. 26 comma 3 Decreto Cura Italia).
Relativamente al punto 1: la Legge di Bilancio reintroduce, esclusivamente per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio, quanto era già stato previsto in merito alla certificazione per assenza dal servizio dei cd. lavoratori fragili e cioè che:
“…per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio e' equiparato al ricovero ospedaliero ed e' prescritto dalle competenti autorita' sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilita' o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.”
Il Medico di Assistenza Primaria che ha in carico un paziente rientrante nelle casistiche previste dalla norma e che dispone di documentazione attestante la condizione di rischio (Legge n. 104/1992 con riconoscimento di handicap grave oppure Legge n.104/1990 senza connotazione di gravità ma con condizione di immunodepressione o di patologia oncologica o di relativa terapia salvavita riportata nel verbale o in certificazione medico legale) può emettere certificazione INPS purché inserisca nella stessa gli estremi della pregressa documentazione medico-legale che permettano a chi riceve il certificato di verificare il possesso dei prerequisiti necessari.
Si evidenzia che, come previsto dalla norma, “Nessuna responsabilita', neppure contabile, salvo il fatto doloso, e' imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi.”
Sempre in relazione ai lavoratori fragili la Legge di Bilancio 2021 ha poi disposto che, sempre nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021, questi di norma svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 26 comma 2-bis Decreto Cura Italia).
Relativamente al punto 2, la Legge di Bilancio interviene sulla compilazione del certificato di malattia relativo al periodo trascorso in quarantena o in isolamento domiciliare fiduciario.
Come noto il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento. Dal 1° gennaio 2021 nel certificato di malattia redatto dal medico curante non è più necessario inserire “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”.
Si precisa che il provvedimento di sanità pubblica che dà origine alla quarantena o all’isolamento domiciliare fiduciario resta assolutamente necessario (sia conseguente o no alla segnalazione da parte del medico di famiglia secondo il caso e le procedure locali); è pertanto soppressa esclusivamente la necessità di inserire gli estremi del provvedimento nel certificato di malattia.
Rimane attiva la responsabilità del paziente nella acquisizione del provvedimento di quarantena o isolamento presso l’operatore di sanità pubblica.