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a cura della Commissione Fisco FIMMG
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2018 è stata pubblicata la legge 9 agosto 2018, n. 96, di conversione in legge del D.L. 12 luglio 2018, n. 87 – meglio noto come Decreto Dignità – che ha operato un rapido dietrofront in tema di applicazione dello split payment – o scissione dei pagamenti - per le prestazioni assoggettate a ritenuta alla fonte sul reddito.
Relativamente alla situazione del Medico di Medicina Generale, la normativa modifica di fatto la modalità di riscossione dell'IVA sulle fatture emesse dal Professionista nei confronti di Enti Pubblici (nello specifico pertanto nei confronti delle Aziende Sanitarie) per prestazioni non sanitarie (e quindi assoggettate ad IVA) effettuate dal Medico, quali la partecipazione retribuita ad Organismi e/o Commissioni previsti in ACN.
La precedente normativa, in vigore dal 1° luglio 2017, infatti, prevedeva che la stessa Azienda versasse l'IVA prevista all'Erario, a fronte della fattura emessa dal Medico (split payment).
Per effetto della novella legislativa, invece, le fatture che soggiacciono alla ritenuta alla fonte – in sostanza quelle relative alle prestazioni professionali suddette – non sono più oggetto di split payment e, conseguentemente, viene meno l’obbligo del committente (Azienda Sanitaria) di corrispondere l’IVA esposta in fattura direttamente all’Erario.
Nei riguardi di siffatte prestazioni, l'IVA incassata sulle fatture emesse deve essere pertanto versata, successivamente, dallo stesso Medico di Medicina Generale in occasione dei versamenti periodici.
L’esclusione dal citato meccanismo dello split payment si applica alle fatture emesse dopo l’entrata in vigore del D.L. e, conseguentemente, le fatture interessate sono quelle emesse a far data dal 14 luglio 2018.
Il dietrofront è stato una diretta conseguenza del pressing operato dai vari Ordini Professionali e rappresentanti dei professionisti a causa degli effetti negativi, in termini di liquidità, che siffatto meccanismo ha generato nelle casse dei professionisti stessi.
In un quadro normativo siffatto, non ci si può esimere dal segnalare l’impatto negativo della norma in esame sui controlli dei pagamenti nei casi succitati in cui il committente risulti una Pubblica Amministrazione ovvero una società a totale partecipazione pubblica.
Ciò in quanto, secondo il disposto recato dall’art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, per i pagamenti di ammontare superiore a €. 5.000, è fatto obbligo alle P.A., e pertanto, nel caso specifico, alle Aziende Sanitarie, di esercitare la c.d. “verifica preventiva telematica” al fine di accertare lo stato di insolvenza del creditore/professionista nei riguardi dell’erario.
Verifica che, ai sensi dell’art. 2 del Decreto 18 gennaio 2008, n. 40 - recante le disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni – deve essere fatta con apposita richiesta all’Agente della riscossione.
In altri termini, a far data dal 14 luglio 2018, ai fini del rispetto dell’importo di €. 5.000, superato il quale sorge l’obbligo della “preventiva verifica telematica”, la Pubblica Amministrazione, prima di effettuare il pagamento di una fattura professionale, deve tener conto dell’ammontare, comprensivo dell’IVA e al netto della sola ritenuta d’acconto – cfr. circolare 21 marzo 2018, n. 13/E.
Nell’ipotesi in cui da tale verifica risulti un inadempimento a carico del Professionista, ovvero un debito erariale, l'Azienda Sanitaria può legittimamente esimersi dal pagamento delle somme dovute fino alla concorrenza dell’ammontare del debito comunicato dall’Agente della riscossione.
Ciò premesso, appare evidente come il collocare le prestazioni professionali fuori dall’ambito applicativo dello split payment, finisca per ridurre, inevitabilmente, il reale valore imponibile della prestazione che la renda passibile segnalazione, in considerazione del concorso dell’IVA alla determinazione dell'importo complessivo.
Alla luce delle suesposte considerazioni, risulta, ancora una volta, accantonata l’idea – che definire suggestiva rappresenta un puro eufemismo - di disciplinare, in maniera uniforme, le due categorie reddituali di lavoro autonomo e di impresa.