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a cura della Commissione Fisco Fimmg
La conversione in legge del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ha confermato quanto anticipato dalla scrivente Commissione Fisco in ordine all’esonero, limitatamente al periodo d’imposta 2019, dei Medici di Medicina Generale, dall’obbligo dell'emissione delle fatture elettroniche che, dal prossimo 1° gennaio 2018, vedrà coinvolti tutti gli operatori economici, imprese e professionisti (fatte salve specifiche eccezioni).
L’anzidetto esonero è disciplinato dall’art. 10-bis del citato decreto, rubricato “Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari” secondo cui “… per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, …, sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica … con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema Tessera sanitaria”.
Le ragioni dell’esonero sono da ricercarsi, principalmente, nei dubbi espressi dal Garante per la protezione dei dati personali – Dr. Antonello Soro – nel Provvedimento del 15 novembre 2018, in cui è stato rappresentato che “… l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica, in particolare, anche delle operazioni B2C (business to consumer) … presenta rilevanti criticità in ordine alla compatibilità con la normativa in materia dei dati personali”.
Nello specifico, secondo il Garante della privacy, l’Amministrazione finanziaria, nel progettare il nuovo adempimento, non avrebbe tenuto in debita considerazione i rischi che l’implementazione della fatturazione elettronica determina per i diritti e le libertà degli interessati, stante la carenza delle misure tecniche ed organizzative necessarie ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati.
A ciò si aggiunga che il predetto esonero consente di superare anche il divieto, sancito dall’art. 6, comma 4, della legge n. 212 del 2000 – c.d. “Statuto dei diritti del contribuente” - per il quale “…al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche”.
Ed è noto che, per effetto della disposizione recata dall’art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 175 del 2014, ai Medici di Medicina Generale è già fatto obbligo, dal periodo di imposta 2015, di comunicare, al Sistema Tessera Sanitaria dell’Agenzia delle entrate (Ts), i dati relativi alle prestazioni erogate, al fine di consentire la predisposizione del Mod. 730 precompilato.
Ciò premesso, considerato che l’obbligo di trasmissione dei dati al sistema Ts non è stato abrogato, ove l’esonero non fosse stato disposto, il MMG sarebbe stato costretto, da un lato, ad inviare le fatture elettroniche al sistema di interscambio (SdI), e, dall’altro, a continuare a trasmettere i dati delle fatture emesse nei confronti dei privati al sistema Tessera Sanitaria.
Una duplicazione di dati inutile, oltre che dispendiosa, che mal si sarebbe conciliata con la tanto auspicata semplificazione degli adempimenti fiscali che, da qualche tempo, costituisce uno dei principali obiettivi dei governi che, fino ad oggi, si sono succeduti.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la scrivente Commissione Fisco, preso atto delle ragioni sottese all’esonero della fatturazione elettronica, rileva l’impossibilità per il MMG di avvalersi di siffatta metodologia di fatturazione anche in maniera assolutamente spontanea.
Conseguentemente, posto che l’esonero dalla fatturazione elettronica è disposto unicamente per le c.d. fatture attive – da cui vanno esclusi gli emolumenti percepiti dalle Aziende Sanitarie per le prestazioni rese in base all’Accordo Collettivo Nazionale (Risoluzione n. 98/E del 2015 dell’Agenzia delle entrate) – al MMG, limitatamente al periodo di imposta 2019, sarà fatto obbligo di gestire entrambi i sistemi di fatturazione: elettronica per gli acquisti e cartacea (tradizionale) per le prestazioni rese nei confronti di persone fisiche.
Resta invece vigente l'obbligo di fatturazione elettronica anche per il Medico di Medicina Generale, dal 1° Gennaio 2019, relativamente alle prestazioni effettuate nei confronti di Enti o contribuenti con Partita IVA.
TABELLE RIASSUNTIVA DEGLI OBBLIGHI DI FATTURAZIONE PER I MMG
Fatture Attive
DESTINATARIO |
OBBLIGHI |
NOTE |
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Fatturazione verso le ASL |
NESSUN OBBLIGO DI FATTURAZIONE (NE' ELETTRONICA NE' CARTACEA) |
AGENZIA DELLE ENTRATE Risoluzione N.98/E - 2015 |
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Fatturazione Verso Privati (Assistiti: “consumatori finali” B2C) |
Obbligo di emissione della fattura cartacea (Art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972) |
Esonero dalla emissione della fattura elettronica (Art. 10-bis D.L. 119/2018) |
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Fatturazione Verso Strutture Sanitarie |
Obbligo di emissione fattura elettronica. |
Nei rapporti B2B (soggetti titolari di partita IVA) l'emissione della fattura elettronica è sempre obbligatoria. | |||||||
Fatturazione Verso la Pubblica Amministrazione |
Obbligo di emissione fattura elettronica. | Sono escluse le c.d. ULTERIORI PRESTAZIONI inserite nello Statino prodotto dalle Asl (es. compensi per partecipazione a Comitati Aziendali). |
Fatture Passive
SOGGETTO EMITTENTE |
OBBLIGHI |
NOTE |
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Tutti i soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica |
Il MMG deve comunicare il proprio CODICE UNICO DESTINATARIO o l'INDIRIZZO PEC che deve essere riportato in tutte le fatture passive che il MMG riceve nello svolgimento della propria attività. |
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