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Art. 125 del d.L. 19 maggio 2020, n. 34 – c.d. Decreto Rilancio
Com’è noto, l’art. 125 del d.L. 19 maggio 2020, n. 34 – c.d. Decreto Rilancio – ha riproposto il credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, già previsto all’art. 64 del d.L. 17 marzo 2020, n. 18 – c.d. Cura Italia – oggi abrogato.
In base alla nuova formulazione della norma, la misura del credito d’imposta è ora fissata al 60% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 e spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
Il citato art. 125 del d.L. n. 34 del 2020, interviene anche sull’ambito soggettivo di applicazione della norma rendendola fruibile, oltre che agli esercenti arti e professioni e attività d’impresa, anche agli Enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Per quanto concerne, invece, l’ambito oggettivo, il comma 2 dell’art. 125 del d.L. n. 34 del 2020, dispone la riconducibilità nell’ambito agevolativo delle spese relative :
a) alla sanificazione degli ambienti nei quali i predetti soggetti svolgono la propria attività lavorativa ed istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
b) all’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere ed occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
c) all’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) all’acquisto ed alla installazione di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di disposizione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
e) all’acquisto ed alla installazione di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.
Il predetto credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 o, alternativamente, in compensazione, nel Mod. F24, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui risulta spettante.
Per espressa disposizione normativa, il credito d’imposta deve, necessariamente, essere utilizzato nell’anno in cui la spesa è sostenuta (2020), risultando inibiti sia il riporto nelle annualità successive che l’eventuale richiesta di rimborso.
Il Decreto Rilancio, inoltre, all’art. 122, disciplina anche un ulteriore utilizzo del predetto credito d’imposta, prevedendone la possibilità di cessione, anche parziale, verso altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
In tale ipotesi, la predetta cessione, da parte del soggetto beneficiario, sarà esperibile, su base opzionale, fino al 31 dicembre 2021.
In sostanza, è consentito al Medico di Medicina Generale di valutare la fruibilità del credito d’imposta in esame con riferimento al periodo d’imposta 2020, fermo restando la possibilità, nell’ipotesi di incapienza, di optare per la cessione del credito a terzi, in misura anche parziale, entro il periodo d’imposta successivo (2021).
Per l’individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione dell’agevolazione in esame – art. 125 - come pure per l’esercizio dell’opzione per la cessione a terzi, totale o parziale, del predetto credito d’imposta - art. 122 - sarà, però, necessario attendere l’emanazione, entro n. 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione dello stesso decreto n. 34 del 2020, di provvedimenti attuativi del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Commissione FISCO FIMMG