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a cura della Commissione Fisco Fimmg
Il Bonus Pos per imprese e professionisti , inclusi i MMG, attribuisce un credito di imposta, da utilizzare solo in compensazione, pari al 30% delle commissioni applicate dalle banche o da altri operatori finanziari.
Possono usufruire del bonus fiscale del 30% solo i professionisti e le imprese che nell’anno precedente hanno registrato ricavi o compensi, a prescindere dal tipo di attività svolta o dal regime di contabilità tenuta, fino a 400.000 euro.
Il bonus POS:
- - può essere usato esclusivamente in compensazione in F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
- - deve essere indicato dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle degli anni seguenti, fino a quando se ne conclude l’utilizzo;
- - non concorre alla formazione né della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione Irap;
- - è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalle norme europee in materia di aiuti de minimis.
Calcolo del credito d’imposta spettante
Come fa il MMG a calcolare nello specifico il credito d’imposta spettante? Deve conoscere a monte il totale delle commissioni pagate. Ebbene, la Banca d’Italia con il provvedimento del 20 aprile 2020 ha fissato le modalità e i criteri con cui le banche (e gli altri prestatori di servizi di pagamento) devono comunicare all’esercente:
- - l’elenco delle operazioni effettuate;
- - le commissioni pagate sulle operazioni.
La comunicazione è effettuata in via telematica (PEC, home banking) entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento.
In un prospetto descrittivo sono riportate il totale delle commissioni pagate e quelle riconducibili alle sole operazioni effettuate verso i consumatori finali. Uniche operazioni per le quali è ammesso il credito d’imposta. In tale modo, il MMG ha tutti dati per calcolare il credito d’imposta del 30%.
I controlli dell’Agenzia delle Entrate
L’agenzia delle entrate controlla l’effettiva spettanza del credito d’imposta in favore dell’esercente. A tal proposito, l banche e gli altri prestatoti del sevizio POS comunicano all’Agenzia le informazioni necessarie a verificare la legittima del credito d’imposta.
Sono oggetto di comunicazione (provvedimento Agenzia delle entrate, 29 aprile 2020):
- - il codice fiscale dell’esercente;
- - il mese e l’anno di addebito;
- - il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
- - il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
- - l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali;
- - l’ammontare dei costi fissi periodici ottenuti dall’esercente.
La comunicazione è effettuata tramite il Sistema di interscambio (SDI) entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento. Ad esempio, in riferimento alle operazioni di agosto, la comunicazione è effettuata entro il 20 di settembre.
Limiti all’uso del contante dal 1° luglio
La Commissione Fisco intende inoltre porre attenzione sul fatto che dal 1° luglio non sarà possibile utilizzare denaro contante per pagare importi pari o superiori a 2.000. euro. Ad oggi il limite è pari a 3.000 €.
E’ da precisare che:
- - si potrà comunque prelevare dal proprio conto corrente importi anche superiori a 2.000 €;
- - per pagare un’unica fattura di importo pari o superiore a 2.000 è possibile pagare in contanti l’eventuale caparra non oltre la soglia citata.
Ad esempio, si potrà continuare a pagare in contanti il medico (ad es. : l'odontoiatra) tramite degli acconti regolarmente fatturati. Anche se l’importo totalmente dovuto (trattamento medico) è pari o supera le 2.000 euro. Gli acconti, considerati singolarmente, non devono comunque superare la soglia in esame. Ciò comporterebbe l’obbligo di pagamento tracciabile. Obbligo assolto tramite assegni, carte di credito, bancomat ecc..
Commissione Fisco FIMMG