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A cura della Commissione Fisco Fimmg
In seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di ieri del DL 36/2022 (art. 18) da domani 01 luglio 2022, saranno tenuti all’emissione di fattura elettronica via SdI anche i soggetti passivi che hanno aderito al “regime di vantaggio” o che adottano il regime forfetario, i quali, nel periodo precedente, hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, nonché coloro che hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 25.000 euro.
In tal senso occorre però ricordare che i MMG sono generalmente esclusi dall’obbligo di emissione di fattura elettronica, fatto salvo per le prestazioni aventi oggetto consulenziale, compresa l'attività di docenza, o le sostituzioni di Medicina Generale. Per queste prestazioni il MMG, anche se aderente al regime forfettario, nei limiti sopra citati, sarà obbligato ad emettere fattura elettronica.
La Commissione Fisco FIMMG