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La Commissione Fisco anticipa i tratti essenziali del concordato preventivo biennale che sarà oggetto di implementazione ed attivazione nei prossimi mesi del corrente anno.
Tale nuovo strumento di pianificazione fiscale sarà a disposizione anche della categoria del MMG.
Nella seduta del 25 gennaio 2024 il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo attuativo della legge delega fiscale (legge n. 111/2023) che contiene disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.
Il concordato preventivo biennale (CPB) sarà introdotto al fine di favorire l'adempimento spontaneo. In sostanza per l''applicazione del CPB, l''Agenzia delle Entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall''esercizio d''impresa, o dall''esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF) e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell''imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Nei periodi d''imposta oggetto di concordato, i contribuenti saranno comunque tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l''applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti, l''Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire. L''adesione non produce effetti ai fini dell''IVA, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie. Il maggiore reddito dichiarato rispetto a quello oggetto di concordato risulterà irrilevante. Nonostante ciò, è prevista la possibilità di mettere in discussione quanto definito, in presenza di determinati accadimenti rilevanti, per i quali si annota, comunque, l''ennesima asimmetria Fisco/contribuente. A favore del primo (il Fisco), infatti, si viene a realizzare la decadenza del concordato quando vengono accertati maggiori ricavi superiori al 30% a quelli dichiarati, mentre per il contribuente il concordato viene meno solamente in presenza di circostanze eccezionali che determinanominori redditi effettivi eccedenti in misura del 50% rispetto a quelli oggetto di concordato.
A CHI E'' RIVOLTO
Il nuovo concordato preventivo biennale, in vigore dal 2024, sarà applicabile ai soggetti ISA e ai forfettari, quindi sarà uno strumento attivabile a pieno titolo dai MMG.
Potranno quindi aderire al CPB anche gli esercenti attività d''impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario. Anche per tali contribuenti si prevede che l''accettazione della proposta dell''Agenzia delle entrate per la definizione biennale del reddito costituisca l''obbligo di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d''imposta interessati, nei quali contribuenti saranno inoltre tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfettario.
VANTAGGI
Per i periodi d''imposta oggetto del concordato, gli accertamenti non potranno essere effettuati. In particolare, i soggetti che aderiranno al concordato preventivo biennale, a prescindere dalla loro affidabilità fiscale:
- avranno accesso al regime premiale ISA di cui all''art.9-bis comma 11 del DL 50/2017;
- non potranno essere sottoposti agli accertamenti presuntivi di cui all''art. 39 del DPR 600/73 (salvo il verificarsi delle previste cause di decadenza).
SVANTAGGI
E'' verosimile ipotizzare che il reddito proposto dall''Agenzia delle Entrate ai contribuenti che presentano una bassa affidabilità fiscale sarà sensibilmente più alto di quanto dichiarato in passato da tali soggetti, in modo da giustificare l''applicazione delle misure premiali. Su tale aspetto, tuttavia, la Commissione Fisco della FIMMG, ha avuto modo di rilevare, tramite il continuo e costante confronto con l''Agenzia delle Entrate, che i MMG rappresentano generalmente una categoria di contribuente con affidabilità medio/alta.
Pertanto, auspichiamo che le proposte reddituali formulate dalla Agenzia delle Entrate siano, per la categoria, in linea con in trend storici.
Si noti, inoltre, che un eventuale rifiuto della proposta dell''Agenzia delle Entrate collocherebbe il contribuente nelle liste dei soggetti su cui dovranno concentrarsi gli accertamenti per effetto di quanto previsto dall''art. 34 comma 2 del decreto che prevede l''intensificarsi dell''attività di controllo "nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono".
REQUISITI DI ACCESSO
Scompare dai requisiti di accesso quello più controverso, che richiedeva, per i soggetti ISA, un''affidabilità fiscale alta (punteggio ISA pari almeno a 8); l''art. 10 del decreto non fissa nessun punteggio minimo ai fini dell''ingresso, limitandosi a richiedere come requisito di accesso l''assenza di debiti tributari relativi al periodo di imposta precedente a quelli di vigenza del concordato.
PROCEDURA DI ACCESSO
(da discutere con il proprio commercialista)
La procedura di accesso al concordato relativamente al 2024, primo anno di applicazione, prevede in particolare:
- i programmi informatici con cui i contribuenti dovranno comunicare i dati richiesti saranno resi disponibili dall''Agenzia delle Entrate entro il 15 giugno 2024;
- il contribuente potrà aderire alla proposta di concordato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
A quest''ultimo riguardo, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, quindi con riferimento ai Modelli REDDITI 2024, la presentazione della dichiarazione viene differita al 15 ottobre 2024.
CAUSE DI DECADENZA
È stabilito che qualora emergano, dalle operazioni di controllo, importi evasi maggiori del 30% dei ricavi dichiarati, l''accertamento emesso determinerà la decadenza dal concordato. Rileveranno non solo i proventi (ricavi o altro) ma anche «l''inesistenza o l''indeducibilità di passività dichiarate».
Un''altra causa di decadenza riguarda il caso in cui nella dichiarazione siano indicati dati diversi da quelli comunicati ai fini della proposta di concordato.
Ulteriore ipotesi di decadenza è rappresentata dalla modifica dei dati indicati nelle dichiarazioni dei redditi che sono stati presi a base di commisurazione della proposta del Fisco, per effetto della presentazione di dichiarazioni rettificative. Deve comunque trattarsi di modifiche che possano incidere sulla quantificazione del reddito concordato.
Si decade inoltre in presenza di violazioni «non di lieve entità». Decade dal concordato anche il soggetto che non presenta una qualsiasi delle dichiarazioni annuali, riferite a uno degli anni interessati dalla procedura. Ulteriore causa di decadenza è rappresentata dal sopravvenire di una delle cause ostative all''ammissione, verificata solo dopo l''adesione al concordato. Queste sono rappresentate:
a) dalla mancata presentazione della dichiarazione riferita ad uno qualsiasi dei tre precedenti periodi d''imposta;
b) dalla condanna intervenuta per uno qualsiasi dei reati del decreto legislativo 74/2000 (e non solo) commessi in uno dei tre periodi d''imposta precedenti l''ammissione al concordato.
La fuoriuscita dallo speciale regime si verifica inoltre qualora si verifichi una situazione di morosità del contribuente, per debiti pregressi (tributari o contributivi) almeno pari a 5mila euro, ad esempio, in conseguenza del venir meno di un piano di rientro. Sempre in tema di omesso pagamento, si segnala che il mancato versamento delle imposte relative agli anni in procedura, senza limiti minimi di importo, comporta anch''esso la decadenza dal concordato. Quest''ultima violazione come pure quelle afferenti l''omessa presentazione di dichiarazione e la comunicazione di dati Isa inesatti sono tuttavia sanabili, e pertanto non determinano decadenza dal regime, se oggetto di ravvedimento prima, si badi, dell''inizio di attività istruttorie di cui il contribuente abbia avuto conoscenza.
A cura della Commissione FISCO FIMMG