mozioni
Consiglio Nazionale della FIMMG, riunito a Roma in data 11 giugno 2011, presso l'Hotel Leonardo Da Vinci
Il Consiglio Nazionale della Fimmg, riunito a Roma in data 11 giugno 2011 presso l'NH Hotel Leonardo Da Vinci, sentita la relazione del Segretario Generale Nazionale, Giacomo Milillo, la
approva.
Il Consiglio Nazionale della Fimmg, dopo approfondite discussioni in merito alla interpretazione di alcuni articoli dell'ACN vigente,
sottolinea
nello specifico, per quanto riguarda l'articolo 21 dell'ACN, che dalla lettura non contestabile della norma convenzionale, emerge:
- che le ore sindacali sono assegnate alle OOSS come contributo negli oneri collegati allo svolgimento di compiti sindacali;
- che la quota parte di dette ore spettante ai rappresentanti sindacali è attribuita in base all'esclusivo giudizio dei sindacati stessi;
- che non esiste nessuna correlazione automatica tra ore sindacali e sostituzioni;
- che il comma 6 dell'articolo 21, in questa logica, è un semplice servizio messo a disposizione dei rappresentanti sindacali nel momento in cui decidano di usufruire (in toto o in parte) delle ore sindacali destinandole a sostituzioni.
Il Consiglio Nazionale della Fimmg, preso atto della multiforme realtà di applicazione dell'articolo 42 dell'ACN e dei numerosi contenziosi in essere,
ritiene
di dover evidenziare alcune interpretazioni di riferimento.
Per quanto riguarda i commi 4 e 5 dell'articolo 42, occorre scindere due aspetti: la responsabilità amministrativa e l'obbligo restitutorio.
Per quanto attiene il primo aspetto, fin dall'articolo 10 della Legge 724/1994, tale responsabilità è in capo esclusivamente al Direttore Generale o al Commissario dell'Asl, che sono altresì direttamente responsabili del rispetto dei termini e delle regolarità di tutte le spettanze dei medici di medicina generale.
Sotto il profilo della ripetizione delle somme, il dato legislativo sopramenzionato non se ne occupa, neppure in via dichiarativa.
In linea generale e di principio, tuttavia, vale il dispositivo civilistico di cui all'articolo 2033 del codice civile, il quale è però modulabile e modulato nella sua applicazione da una serie di norme speciali tra le quali hanno pieno titolo l'ACN e L'AIR, come fra l'altro può essere ripreso dalla decisione della Cassazione Civile, Sezione del Lavoro, n° 6538 del 24 giugno 1999.
I termini di un anno e di tre mesi contemplati dall'articolo 42 dell'ACN vanno quindi considerati all'interno del sottolineato quadro normativo e contrattuale, non avendo, se isolati, alcun senso logico e giuridico se non quello di una inutile vacuità propositiva.
Il Consiglio Nazionale della Fimmg, pertanto,
dá mandato
al Segretario Generale Nazionale e all'Esecutivo Nazionale, di individuare un collegio di legali per difendere una linea conforme all'interpretazione dei due articoli sopra esaminati ed individuare una eventuale strategia giudiziaria conseguente.
Il Consiglio Nazionale della Fimmg, informato dell'insieme di notizie sull'Enpam, comparse anche del tutto recentemente su certa stampa, e preso atto della categorica smentita dell'Ente e del rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'interno del Consiglio di Amministrazione dell'Ente,
evidenzia
la assoluta infondatezza che emerge da certe vicende che si prestano ad evidenti considerazioni strumentali a danno dell'autonomia e della trasparenza della previdenza dei medici.
Il Consiglio Nazionale della Fimmg, alla luce di quanto sopra, ed esprimendo assoluta soddisfazione rispetto alla relazione tenuta dal Vice Presidente Vicario dell'Enpam, Dott. Alberto Oliveti,
rinnova
la propria fiducia nel Consiglio di Amministrazione dell'Enpam, sottolineando come l'individuazione della centralità del compito previdenziale dell'Ente possa essere il motore di ogni analisi e programmazione dell'attività dello stesso e del superamento di eventuali episodi di pregressa criticità.
Approvata all'unanimità