COMUNICATO CONGIUNTO SULL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE


La Regione Lombardia e l'Organizzazione Sindacale Fimmg, sigla maggiormente rappresentativa tra quelle che hanno siglato l'ACN in vigore dal marzo di quest'anno, convengono di dare attuazione con una scansione temporale precisa all'ACN riconoscendo i seguenti punti qualificanti:

  1. Deve essere data continuità al riconoscimento degli arretrati e adeguamenti contrattuali previsti; questo tipo di attività deve essere avviata in automatico da subito e riguardare:
    1. la messa a regime della retribuzione prevista dal nuovo ACN;
    2. la corresponsione del conguaglio degli arretrati spettanti relativi al 2001/2002 già erogato in forma di acconto con il mese di marzo 2005;
    3. la corresponsione degli arretrati relativi al 2004 e al primo semestre 2005.
    La scansione temporale di queste azioni potrà essere diluita nel corso dell'anno ma dovrà necessariamente concludersi con i compensi di novembre 2005. Nel mese di gennaio 2006 verranno garantiti anche gli arretrati relativi all'anno 2003 come previsto dall'ACN. Analoga tempistica dovrà essere assicurata anche ai medici cessati dal servizio nel periodo 2001 - marzo 2005, a quelli che svolgono l'attività di continuità assistenziale e emergenza territoriale.
  2. Sarà riconosciuta, similarmente a quanto avviene per le forme associative, cadenza mensile ai pagamenti del collaboratore di studio e infermiere.
  3. Si ritiene per il 2005 di erogare a regime e con decorrenza retroattiva la quota di cui all'art. 59 punto B comma 15 dell'ACN. Tale quota capitaria, pari a euro 2,58, verrà corrisposta sulla base della partecipazione attiva del medico di famiglia ai progetti aziendali di governo clinico in atto o completati nelle diverse aziende o, in carenza di partecipazione, secondo quanto definito nell'ambito dell'accordo integrativo regionale.
  4. Si concorda, in attesa dell'accordo integrativo regionale, di non consentire la costituzione di ulteriori forme di "medicina in associazione" (ex art. 54); per quanto riguarda la medicina di gruppo e la medicina in rete o l'evoluzione anche parziale di medicine in associazione verso altre forme associative ivi comprese le forme miste associazione/gruppo e/o rete, si ritiene allo stato attuale di non porre ostacoli alla costituzione di nuove forme associative con un momento di verifica entro il 30 settembre.
  5. In attesa di un aggiornamento della DGR 57624 del 2001, consentire la presenza, all'interno dello studio, di consulenti specialisti operanti in regime libero professionale compatibile secondo quanto previsto dalla delibera stessa.
  6. Avviare una profonda riflessione sul ruolo della continuità assistenziale prevedendo appositi tavoli di lavoro e garantendo comunque appieno l'applicazione dell'ACN (es. reperibilità retribuita, modalità di riconoscimento economico delle attività aggiuntive, aggiornamento professionale retribuito, guardia turistica...).
  7. Per quanto riguarda il SISS, preso atto che è intervenuto il riconoscimento come Tessera Sanitaria, si conviene nel rispetto integrale dei tempi del progetto regionale, sull'importanza e l'utilizzo di questo strumento, impegnandosi sin d'ora a rivedere i contenuti del contratto tipo individuale per raggiungere la massima adesione da parte dei medici.
  8. Sviluppare una stretta collaborazione anche per fornire alle Aziende elementi di orientamento nella definizione dei processi ovvero della verifica degli indicatori e dei processi previsti per l'area della medicina generale connessi al progetto regionale sulla Joint Commission.
  9. Stanti queste premesse in merito all'applicazione dell'ACN, si ritiene che l'approvazione dei documenti di programmazione sanitaria regionale creerà le condizioni per dare contestuale attuazione all'ACN anche per la parte riferita all'ACR tenendo conto dell'allocazione di risorse regionali già in atto per l'anno 2004.
Milano, 10 giugno 2005