Ministero della Sanità
Servizio
Rapporti Convenzionali S.S.N.
UFF. I
24 ottobre 2000 n. 1200/SRC/COA/2191
Agli Assessorati Regionali della Sanità
Loro Sedi
Agli Assessorati della Sanità delle Province autonome di Trento e di
Bolzano
Loro Sedi
Oggetto:
Accordi collettivi nazionali per l'area medica convenzionata - Corresponsione
compenso aggiuntivo.
Come
è noto, l'istituto del "compenso aggiuntivo", previsto dagli artt. 45
e 58 del DPR n. 484/96, relativo ai medici di medicina generale convenzionati
con il S.S.N., ha formato oggetto di apposita circolare interpretativa (prot.
n. 1200/SRC/QUE/227 del 18/2/2000) redatta dallo scrivente e indirizzata a
tutti gli Assessorati regionali della Sanità.
In
detta nota questo Servizio, nell'affermare il principio della legittimità della
corresponsione, ai medici di medicina generale titolari di doppio incarico
compatibile, del compenso aggiuntivo per ambedue i tipi di rapporto, estendeva
tale principio anche ai pediatri di libera scelta, titolari di doppio rapporto
compatibile, disciplinati dal D.P.R. n. 613/96, essendo per questi ultimi
identici l'istituto in questione ed i suoi presupposti giuridici.
Tanto
premesso, si rappresenta che sono in seguito pervenute., da parte di varie
Amministrazioni locali e da parte di organizzazioni sindacali, richieste di
parere in ordine alla legittimità o meno della corresponsione del
"compenso aggiuntivo" anche per le seguenti categorie di
convenzionati:
a)
titolari
di pensione per altro tipo di rapporto precedente;
b)
titolari
di indennità integrativa speciale, per altro tipo di rapporto compatibile;
c)
medici
specialisti ambulatoriali, titolari di doppio incarico compatibile, per ambedue
i tipi di rapporto.
Al riguardo, atteso che
in data 6/09 u.s., nel corso della riunione svoltasi sulla materia de qua
presso il Ministero della Sanità con i rappresentanti funzionari tecnici
delle Regioni, le Regioni medesime hanno richiesto l'orientamento del Ministero
della sanità sulle problematiche di cui ai precedenti punti a), b), e c) , si
rappresenta quanto segue conformemente a quanto espresso dall'Ufficio
legislativo di questa Amministrazione, appositamente interpellato dallo
scrivente in proposito.
Per le categorie, di cui
alle lettere a) e b), e cioè i medici titolari di pensione o di indennità integrativa
speciale, si ritiene legittima la corresponsione del compenso aggiuntivo in
virtù delle medesime considerazioni giuridiche, formulate con la circolare del
18 febbraio 2000 sopra menzionata, con le quali .si sosteneva la nuova natura
del compenso aggiuntivo, inteso non più come "quote di caro vita" a
ciò ostando l'art. 8, comma 1, lettera h) del d.l.vo n. 502/92, come modifìcato
dal d.l.vo n. 517/93, che ha disposto la "cessazione degli istituti
normativi previsti dalla vigente convenzione, riconducibili direttamente o
indirettamente al rapporto di lavoro dipendente".
Per quanto attiene,
infine, alla legittimità o meno della corresponsione del compenso aggiuntivo
alla categoria degli specialisti ambulatoriali di cui alla lett. c), si ritiene
che, pur essendo i relativi rapporti convenzionali basati su un diverso
presupposto normativo (art. 48 legge n. 833/78 e art. 4, comma 9 legge n.
412/91) e non ricompresi espressamente, nella disposizione, di cui all'art. 8,
comma 1 lett. h) sopra richiamata, tuttavia, in forza della normativa
contrattuale di cui al D.P.R. 500/96, debba propendersi per la soluzione
positiva in virtù di una interpretazione estensiva della disposizione di cui
sopra.
Infatti l'A.C.N. ex
D.P.R. n. 500/96, all'art. 31 ha introdotto, analogamente agli altri rapporti
convenzionali, la voce del "compenso aggiuntivo" in sostituzione
delle "quote di caro vita" recependo, in tal modo, ed uniformandosi
al principio valevole per gli accordi collettivi della medicina generale e la
pediatria (art. 8, comma 1 , lettera h) d.l.vo 502/92 e successive
modificazioni), in base al quale, come già ricordato, negli accordi medesimi
dovevano essere eliminati tutti gli istituti riconducibili al rapporto di
dipendenza.
Ciò posto, per la
fattispecie de qua, si ritiene che non sussistano fondate e valide ragioni per
escludere l'applicabilità della corresponsione del compenso aggiuntivo anche
alla categoria degli specialisti ambulatoriali titolari di doppio incarico
compatibile, ferme restando, comunque, le determinazioni che le Regioni
vorranno adottare al riguardo.
IL
DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Dr. Giancarlo De Simone)