Ministero della Sanità
Servizio Rapporti Convenzionali S.S.N.
UFF. I

24 ottobre 2000 n.
1200/SRC/COA/2191

Agli Assessorati Regionali della Sanità
Loro Sedi

Agli Assessorati della Sanità delle Province autonome di Trento e di Bolzano
Loro Sedi 

Oggetto: Accordi collettivi nazionali per l'area medica convenzionata - Corresponsione compenso aggiuntivo.

Come è noto, l'istituto del "compenso aggiuntivo", previsto dagli artt. 45 e 58 del DPR n. 484/96, relativo ai medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N., ha formato oggetto di apposita circolare interpretativa (prot. n. 1200/SRC/QUE/227 del 18/2/2000) redatta dallo scrivente e indirizzata a tutti gli Assessorati regionali della Sanità.

In detta nota questo Servizio, nell'affermare il principio della legittimità della corresponsione, ai medici di medicina generale titolari di doppio incarico compatibile, del compenso aggiuntivo per ambedue i tipi di rapporto, estendeva tale principio anche ai pediatri di libera scelta, titolari di doppio rapporto compatibile, disciplinati dal D.P.R. n. 613/96, essendo per questi ultimi identici l'istituto in questione ed i suoi presupposti giuridici.

Tanto premesso, si rappresenta che sono in seguito pervenute., da parte di varie Amministrazioni locali e da parte di organizzazioni sindacali, richieste di parere in ordine alla legittimità o meno della corresponsione del "compenso aggiuntivo" anche per le seguenti categorie di convenzionati:

a)       titolari di pensione per altro tipo di rapporto precedente;

b)       titolari di indennità integrativa speciale, per altro tipo di rapporto compatibile;

c)       medici specialisti ambulatoriali, titolari di doppio incarico compatibile, per ambedue i tipi di rapporto.

Al riguardo, atteso che in data 6/09 u.s., nel corso della riunione svoltasi sulla materia de qua presso il Ministero della Sanità con i rappresentanti  funzionari tecnici delle Regioni, le Regioni medesime hanno richiesto l'orientamento del Ministero della sanità sulle problematiche di cui ai precedenti punti a), b), e c) , si rappresenta quanto segue conformemente a quanto espresso dall'Ufficio legislativo di questa Amministrazione, appositamente interpellato dallo scrivente in proposito.

Per le categorie, di cui alle lettere a) e b), e cioè i medici titolari di pensione o di indennità integrativa speciale, si ritiene legittima la corresponsione del compenso aggiuntivo in virtù delle medesime considerazioni giuridiche, formulate con la circolare del 18 febbraio 2000 sopra menzionata, con le quali .si sosteneva la nuova natura del compenso aggiuntivo, inteso non più come "quote di caro vita" a ciò ostando l'art. 8, comma 1, lettera h) del d.l.vo n. 502/92, come modifìcato dal d.l.vo n. 517/93, che ha disposto la "cessazione degli istituti normativi previsti dalla vigente convenzione, riconducibili direttamente o indirettamente al rapporto di lavoro dipendente".

Per quanto attiene, infine, alla legittimità o meno della corresponsione del compenso aggiuntivo alla categoria degli specialisti ambulatoriali di cui alla lett. c), si ritiene che, pur essendo i relativi rapporti convenzionali basati su un diverso presupposto normativo (art. 48 legge n. 833/78 e art. 4, comma 9 legge n. 412/91) e non ricompresi espressamente, nella disposizione, di cui all'art. 8, comma 1 lett. h) sopra richiamata, tuttavia, in forza della normativa contrattuale di cui al D.P.R. 500/96, debba propendersi per la soluzione positiva in virtù di una interpretazione estensiva della disposizione di cui sopra.

Infatti l'A.C.N. ex D.P.R. n. 500/96, all'art. 31 ha introdotto, analogamente agli altri rapporti convenzionali, la voce del "compenso aggiuntivo" in sostituzione delle "quote di caro vita" recependo, in tal modo, ed uniformandosi al principio valevole per gli accordi collettivi della medicina generale e la pediatria (art. 8, comma 1 , lettera h) d.l.vo 502/92 e successive modificazioni), in base al quale, come già ricordato, negli accordi medesimi dovevano essere eliminati tutti gli istituti riconducibili al rapporto di dipendenza.

Ciò posto, per la fattispecie de qua, si ritiene che non sussistano fondate e valide ragioni per escludere l'applicabilità della corresponsione del compenso aggiuntivo anche alla categoria degli specialisti ambulatoriali titolari di doppio incarico compatibile, ferme restando, comunque, le determinazioni che le Regioni vorranno adottare al riguardo.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
(Dr. Giancarlo De Simone)