
RIGETTO DEL RICORSO PRESENTATO DALLA SEZIONE PROVINCIALE FIMMG DI NAPOLI
Il giorno 29 ottobre 2003, davanti alla III Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Roma, alla presenza dei membri dell'esecutivo provinciale della Fimmg di Napoli, del Segretario generale nazionale Mario Falconi e dei legali, si è svolta l'udienza promossa dalla Sezione provinciale Fimmg di Napoli contro la Fimmg, Federazione italiana medici di medicina generale.
Queste le conclusioni dell'Ordinanza:
IL RICORSO NON VA ACCOLTO
P.Q.M.
Visto l'art. 23 c.c.,
RIGETTA IL RICORSO.
Roma, 3 novembre 2003.

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IIICIVILE
IL GIUDICE
dottoressa Loredana Nazzicone, a scioglimento della riserva, letti gli atti e documenti del procedimento, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa R.G. 7034/2003 proposta dalla SEGRETERIA PROVINCIALE DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI DELLA FEDERAZIONE MEDICI DI MEDICNA GENERALE ed altri
contro
F.I.M.M.G. - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE
rilevato
- che gli attori Segreteria provinciale di Napoli (in persona di Giuseppe Tortora), Tesoreria provinciale di Napoli (in persona di Saverio Annunziata), Luigi De Lucia e Vincenzo D'Anna, (questi ultimi già membri del Consiglio direttivo provinciale) hanno agito in giudizio ai sensi dell'art. 23 c.c., per l'annullamento delle "delibere impugnate sopra indicate";
- che con ricorso depositato il 26.9.2003 essi hanno chiesto la sospensione "delle delibere impugnate";
- che, a chiarimento di tale enunciazione indeterminata del petitum cautelare e di merito, all'udienza del 29.10.2003, fissata per la discussione dell'istanza di sospensiva, gli attori hanno precisato che le deliberazioni impugnate sono quelle assunte dal Consiglio Nazionale del sindacato F.I.M.M.G. in data 30.8.2003 e 7.9.2003 e dalla Segreteria Nazionale della F.I.M.M.G. in data 13.9.2003;
- che il 23.10.2003 si è costituita per il procedimento cautelare la F.I.M.M.G., chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto: la Segreteria e la Tesoreria difettano di legittimazione attiva, avendo la prima rappresentanza soltanto nei confronti delle controparti aziendali e la seconda non essendo neanche organo statutario; il segretario provinciale ha consentito lo svolgimento delle elezioni sezionali, nonostante fossero state rinviate dal commissario;la federazione quindi scioglierà il Consiglio Direttivo della sezione provinciale di Napoli;
- che all'udienza del 29.10.2003 è stata depositata la copia della deliberazione della Segreteria nazionale della federazione convenuta dell'11.10.2003, la quale ha deciso "lo scioglimento del Consiglio Direttivo della sezione provinciale di Napoli" e la nomina del commissario ad acta ai sensi dell'art. 16st., con i poteri del Consiglio Direttivo Provinciale;
OSSERVA
1. Le delberazioni impugnate hanno deciso:
- la deliberazione del Consiglio Nazionale 30 agosto 2003: ha convocato a chiarimenti il segretario provinciale di Napoli ed altri;
- la deliberazione del Consiglio Nazionale 7 settembre 2003: ha dato mandato alla Segreteria Nazionale di procedere al commissariamento della Sezione provinciale di Napoli;
- la deliberazione della Segreteria Nazionale 13 settembre 2003: ha disposto il commissariamento della Sezione provinciale di Napoli, nominando un commissario con specifici compiti di acquisire bilanci, verificare la situazione contabile, acquisire copia della delibera sui contributi per una trasmissione televisiva, rinviare le elezioni sezionali, con il compito di riferire sul punto entro 30 giorni.
La ragione del commissariamento, previsto dallo statuto della F.I.M.M.G., è stata ravvisata nei comportamenti, tenuti dal dr. Tortora e dalla sezione provinciale, di diffamazione nei confronti di altri organi del sindacato, nel mancato versamento al sindacato dei contributi associativi pagati dagli associati, nell'utilizzo di fondi associativi per finanziare una trasmissione televisiva, nello svolgimento di una campagna elettorale per eleggere gli organi provinciali del sindacato in favore di una sola lista ancora in fase di presentazione delle candidature.
Gli attori hanno lamentato i seguenti vizi delle deliberazioni impugnate:
- l'errato riferimento operato dalla deliberazione del 13 settembre 2003 all'art. 16 delo statuto, il quale invece riguarda l'"incapacità di funzionamento" della sezione, mai contestata;
- l'accusa di avere distratto fondi dell'associazione per finanziare una trasmissione televisiva non sarebbe stata contestata, con violazione del diritto di difesa;
- la Segreteria Nazionale ha, fra l'altro, chiesto al commissario da essa nominato di rinviare le elezioni sezionali, ma non ne avrebbe avuto i poteri;
- dai verbali non risulterebbero i voti espressi dai presenti alle due deliberazioni;
- le ragioni per le quali è stato disposto il commissariamento non sussisterebbero.
I gravi motivi di sospensione, enunciati dagli attori, riguardano il "gravissimo danno agli organi amministrativi della Sezione provinciale di Napoli della F.I.M.M.G. e al corretto svolgimento della vita associativa".
2. L'adozione della deliberazione dell'11.10.2003 della segreteria nazionale rende palese l'insussistenza della possibilità di disporre la sospensione degli effetti delle precedenti deliberazioni.
Invero, il provvedimento di sospensione di cu all'art. 23 c.c mira ad inibire l'efficacia di una deliberazione assembleare - o di altro organo, secondo l'interpretazione estensiva ad esso data dalla giurisprudenza - di un'associazione privata.
L'effetto sospensivo, però, eventualmente disposto dall'ordinanza cautelare in questione, può esplicarsi soltanto su deliberazione che ancora produca effetti.
Nel caso in esame, come esposto, nessuna delle tre deliberazioni impugnate produce più alcuno degli effetti pregiudizievoli, che invece erano stati lamentati dagli attori in citazione e nel ricorso per la sospensiva.
Infatti:
- la deliberazione del Consiglio Nazionale 30.8.2003 non ha avuto alcun contenuto decisorio, essendosi limitata a convocare alcuni soggetti a chiarimenti e comunque si è posta in pieno quale elemento del procedimento che ha condotto alla deliberazione sub 2;
- la deliberazione del Consiglio Nazionale 7.9.2003, parimenti, costituisce mero atto procedimentale dell'iter che ha condotto alla decisione della Segreteria Nazionale del 13.9.2003, con la quale si è deciso di procedere al commissariamento della Sezione provinciale di Napoli;
- la deliberazione della Segreteria Nazionale del 13.9.2003 ha nominato il commissario a soli fini istruttori, ai sensi della prima parte del procedimento di cui all'art. 16 st., in quanto non ha disposto la revoca dell'organo provinciale, ma ha delegato unicamnete il commissario ad acquisire documentazione ed a differire le elezioni. Pertanto, anche tale deliberazione è stata ormai interamente superata e privata dei propri autonomi effetti, in forza della sopravvenuta deliberazione dell'11.10.2003.
Dunque, IL RICORSO NON VA ACCOLTO.
P.Q.M.
Visto l'art. 23 c.c.,
RIGETTA IL RICORSO.
Roma, 3 novembre 2003.