RIGETTO DEL RICORSO PRESENTATO DALLA SEZIONE PROVINCIALE FIMMG DI NAPOLI

Il giorno 29 ottobre 2003, davanti alla III Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Roma, alla presenza dei membri dell'esecutivo provinciale della Fimmg di Napoli, del Segretario generale nazionale Mario Falconi e dei legali, si è svolta l'udienza promossa dalla Sezione provinciale Fimmg di Napoli contro la Fimmg, Federazione italiana medici di medicina generale.

Queste le conclusioni dell'Ordinanza:

IL RICORSO NON VA ACCOLTO
P.Q.M.
Visto l'art. 23 c.c.,
RIGETTA IL RICORSO.
Roma, 3 novembre 2003.


TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IIICIVILE
IL GIUDICE

dottoressa Loredana Nazzicone, a scioglimento della riserva, letti gli atti e documenti del procedimento, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa R.G. 7034/2003 proposta dalla SEGRETERIA PROVINCIALE DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI DELLA FEDERAZIONE MEDICI DI MEDICNA GENERALE ed altri

contro

F.I.M.M.G. - FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI MEDICINA GENERALE

rilevato

OSSERVA

1. Le delberazioni impugnate hanno deciso: La ragione del commissariamento, previsto dallo statuto della F.I.M.M.G., è stata ravvisata nei comportamenti, tenuti dal dr. Tortora e dalla sezione provinciale, di diffamazione nei confronti di altri organi del sindacato, nel mancato versamento al sindacato dei contributi associativi pagati dagli associati, nell'utilizzo di fondi associativi per finanziare una trasmissione televisiva, nello svolgimento di una campagna elettorale per eleggere gli organi provinciali del sindacato in favore di una sola lista ancora in fase di presentazione delle candidature.

Gli attori hanno lamentato i seguenti vizi delle deliberazioni impugnate: I gravi motivi di sospensione, enunciati dagli attori, riguardano il "gravissimo danno agli organi amministrativi della Sezione provinciale di Napoli della F.I.M.M.G. e al corretto svolgimento della vita associativa".

2. L'adozione della deliberazione dell'11.10.2003 della segreteria nazionale rende palese l'insussistenza della possibilità di disporre la sospensione degli effetti delle precedenti deliberazioni.

Invero, il provvedimento di sospensione di cu all'art. 23 c.c mira ad inibire l'efficacia di una deliberazione assembleare - o di altro organo, secondo l'interpretazione estensiva ad esso data dalla giurisprudenza - di un'associazione privata.

L'effetto sospensivo, però, eventualmente disposto dall'ordinanza cautelare in questione, può esplicarsi soltanto su deliberazione che ancora produca effetti.

Nel caso in esame, come esposto, nessuna delle tre deliberazioni impugnate produce più alcuno degli effetti pregiudizievoli, che invece erano stati lamentati dagli attori in citazione e nel ricorso per la sospensiva.

Infatti:
  1. la deliberazione del Consiglio Nazionale 30.8.2003 non ha avuto alcun contenuto decisorio, essendosi limitata a convocare alcuni soggetti a chiarimenti e comunque si è posta in pieno quale elemento del procedimento che ha condotto alla deliberazione sub 2;
  2. la deliberazione del Consiglio Nazionale 7.9.2003, parimenti, costituisce mero atto procedimentale dell'iter che ha condotto alla decisione della Segreteria Nazionale del 13.9.2003, con la quale si è deciso di procedere al commissariamento della Sezione provinciale di Napoli;
  3. la deliberazione della Segreteria Nazionale del 13.9.2003 ha nominato il commissario a soli fini istruttori, ai sensi della prima parte del procedimento di cui all'art. 16 st., in quanto non ha disposto la revoca dell'organo provinciale, ma ha delegato unicamnete il commissario ad acquisire documentazione ed a differire le elezioni. Pertanto, anche tale deliberazione è stata ormai interamente superata e privata dei propri autonomi effetti, in forza della sopravvenuta deliberazione dell'11.10.2003.

Dunque, IL RICORSO NON VA ACCOLTO.

P.Q.M.

Visto l'art. 23 c.c.,

RIGETTA IL RICORSO.

Roma, 3 novembre 2003.