ORDINE PROVINCIALE DI ROMA DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
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Roma, 03 Agosto 2004
Al Ministro dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca
On.le Letizia Moratti
Viale Trastevere, 76/A
00153 Roma
Signor Ministro,
a seguito del D.M. 19.10.2001, n. 445, è stato emanato un nuovo regolamento per gli esami di stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, a modifica del D.M. 09.09.1957, che prevede una prova pratica da espletare prima della prova scritta.
Il tirocinio pratico della durata complessiva di tre mesi, dopo il conseguimento della laurea, si svolge rispettivamente presso un reparto di medicina, un reparto di chirurgia e presso lo studio di un medico di medicina generale convenzionato con il S.S.N. con funzioni di tutor.
I tutor devono avere i requisiti previsti del comma 3 dell’art. 27 del D.Lgs. 17.08.1999, n. 368, che sono:
- 10 anni di attività in convenzione;
- avere assistiti almeno per la metà del massimale vigente;
- operare in uno studio medico a norma della convenzione col S.S.N.
Per quanto è stato disposto dal D.M. 405/2001, Le faccio presente che i medici di medicina generale che abbiano le prerogative previste dal D.Lgs. 368/1999, disponibili per esercitare le funzioni di tutor, non sono in numero sufficiente per tutti i giovani laureati che si devono abilitare.
Inoltre è negativa la mancanza di riconoscimenti accademici ed economici per l’attività dei tutor, impegnativa e di grande responsabilità anche per l’obbligo di attestare, al termine del tirocinio pratico, l’abilità professionale dell’abilitando, futuro medico-chirurgo.
Questo accade a Roma, dove sono presenti quattro Università, ed in tutte le altre grandicittà italiane per l’alto numero di laureati che si devono abilitare specialmente in occasione della sessione di Febbraio.
Signor Ministro, per evitare grave nocumento ai giovani medici, per un possibile protrarsi nel tempo dell’esame di abilitazione, Le chiedo se possibile, di rivedere i requisiti richiesti ai tutor in:
- 6 o 8 anni di attività di convenzione;
- avere assistiti almeno per la metà del massimale vigente;
- operare in uno studio medico a norma della convenzione col S.S.N.
Sarebbe oltremodo opportuno proporre altresì un riconoscimento accademico ed economico ai tutor limitato all’effettivo periodo di attività svolta, per la funzione di insegnamento e responsabilità professionale esercitata, così come già avvenuto con la convenzione tra l’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri e l’Università degli studi di Genova.
In attesa di un cortese cenno di risposta, si inviano distinti saluti
Dott. Mario Falconi