CHIARIMENTO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN MERITO ALLA CONTROFIRMA DELLA NOTA CUF


(quesito)

Gentile Dottoressa Sassano,
Le sottopongo un problema in merito alla questione della dichiarata abolizione di fatto della controfirma sulla Nota CUF, prevista dai decreti attuativi del disposto dell'articolo 50, 326/2003.

Tale obbligo per il medico era stato previsto dalla Legge 448/98, art. 70, comma 2.

Dai nostri esperti legali viene sollevato il dubbio che nella disposizione normativa attuale (art. 50 e decreti attuativi) non sia sufficientemente e chiaramente esplicita la disposizione abrogativa o sostitutiva della controfirma del medico prevista dalla Legge 448/98.

Le chiedo, pertanto, di volerci formulare una interpretazione dell'Agenzia in merito e se non sia il caso di chiedere l'inserimento, nella emananda Legge Finanziaria, di una disposizione abrogativa del solo obbligo di controfirma nell'ambito del citato comma 2.

La ringrazio e la saluto cordialmente.

Bruno Palmas
Vicesegretario Nazionale FIMMG


(risposta)

In risposta al quesito da Voi posto si allega, di seguito, copia della e-mail ricevuta dalla dott.ssa Cavallo, collaboratrice del dr. Massicci, che ha esaminato il tema da Voi posto. Resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti in merito.
Cordiali saluti
Anna Pia Sassano

In merito alle "note CUF" il nuovo modello di ricetta di cui al decreto interministeriale 18 maggio 2004 (attuativo del comma 2 dell'art 50 della L. 326/2003), recepisce quanto attualmente stabilito dalle norme vigenti in materia, sulla base di quanto verificato dal Ministero della salute in occasione della predisposizione del medesimo decreto.

In particolare si fa riferimento all'art. 70, comma 2 della legge 448/1998:

Con il Ministero della salute si è stabilito che, poichè la legge non parla di "doppia firma", la soluzione adottata con la nuova ricetta fa si che con la sola firma della ricetta di fatto si "controfirma" anche la nota.

Antonietta Cavallo