Roma, 24 maggio 2006
Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni
Ai Responsabili delle attività convenzionate
Alle OO.SS. firmatarie deII’ACN per la medicina generale
Loro sedi
Oggetto: Sospensione dell’attività convenzionale per gravidanza (art. 18, commi 4 - 6 ed art. 16, co. 6 dell’ACN per i rapporti con i medici di medicina generale)
A seguito di numerose sollecitazioni questa Struttura ritiene di dover emanare la seguente nota di chiarimenti relativa alla lettura degli articoli dell’Accordo in oggetto riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro medici di medicina generale in presenza di uno stato di gravidanza.
A tal fine si ritiene di voler chiarire che l’art. 18 dell’ACN riprende la distinzione, già presente nel precedente DPR n.270 del 2000, tra sospensione dell’incarico (per le fattispecie di cui al comma 1) e sospensione totale o parziale dalle attività di medicina generale (per le fattispecie di cui ai commi 2-5). Tale distinzione oltre a determinare differenti modalità di sostituzione, conduce anche ad un diverso calcolo dell’anzianità di servizio. Infatti soltanto in caso di sospensione dall’attività convenzionata è possibile la maturazione dell’anzianità di servizio senza soluzioni di continuità (comma 6), diversamente i periodi di sospensione dall’incarico, non essendo considerati a nessun titolo attività di servizio, non possono comportare alcun onere, neppure di tipo previdenziale, a carico del Servizio sanitario nazionale (comma 7).
Lo stato di gravidanza, ai sensi dell’art. 18, comma 4, si configura quale sospensione dell’attività di medicina generale e pertanto qualora il medico convenzionato richiedesse tale sospensione il rapporto non subirebbe alcun tipo di interruzione maturandosi l’anzianità di servizio anche per questo periodo.
Dalle suesposte considerazioni discende la scelta condivisa con le Organizzazioni sindacali in sede di stipula dell’accordo, di eliminare dal testo dell’art. 16 dell’ACN il riferimento al punteggio per lo stato di gravidanza previsto dal precedente DPR n 270 del 2000, in quanto alla luce del disposto dell’art. 18 tale punteggio risulta essere quello proprio dell’attività di servizio.
Le medesime osservazioni sono alla base della lettura degli articoli 16 e 18 dell’ACN per i rapporti con i medici pediatri di libera scelta del 15 dicembre 2005.
Cordiali saluti
Il Coordinatore
Dr. Luigi Covolo