
Il TAR del Lazio ordina la sospensiva della delibera della regione Veneto per l’ammissione in soprannumero al corso di formazione in medicina generale
Nella camera di Consiglio del 18 luglio 2007 la sezione terza quater del T.A.R. del Lazio ha accolto la richiesta di sospensione promosso dalla FIMMG C.A della delibera n. 385/07 della regione Veneto , che ammetteva in soprannumero 40 aspiranti al corso di formazione specifica in medicina generale.
Il ricorso al tribunale amministrativo era stato effettuato per la necessità di difendere la dignità del corso di formazione specifica e tutelare da una disparità di trattamento i colleghi che si sottopongono alla prova dell’esame di ammissione.
Infatti il bando veneto prevedeva, oltre al canale preferenziale della ammissione al corso senza prova d’esame per 40 aspiranti rispetto agli 80 posti che invece saranno assegnati per concorso , la possibilità per gli ammessi in soprannumero di esercitare la libera professione senza limitazione alcuna e per quelli in possesso della specialità di poter continuare la propria attività anche durante il periodo formativo che per loro veniva anche ridotto rispetto ai tre anni canonici.
La corte infatti si è espressa sul contrasto della delibera con l’art 9 del D.Lgs 277 del 2003.
La FIMMG è da sempre sensibile ed attenta ai problemi della categoria medica ed è pronta a dare il suo contributo alla soluzione del problema del precariato, come è dimostrato dal contributo che ha dato nella proposta di DDL sull’ammodernamento del SSN presentato dal ministro Turco.
E’ però fermamente contraria a qualunque atto irrispettoso della professionalità che la medicina generale esprime e a qualunque tentativo di “sanatoria” che da una parte avvilisce l’impegno intellettuale ed economico che chi si sottopone al percorso che inizia col concorso di ammissione accetta e sminuisce la necessità di un percorso didattico e formativo per la medicina generale non secondo a nessuna altra specialità.
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