Roma, 6 febbraio 2008
Prossima una precisazione dell'Agenzia delle Entrate per definire il concetto di "autonoma organizzazione" ai fini dell'applicazione dell'Irap ai lavoratori autonomi
In occasione della conferenza stampa del 21/01/2008 convocata dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate dott. Massimo Romano per presentare le iniziative volte a chiarire l'applicazione dell'Irap ai contribuenti cosiddetti "minimi" (liberi professionisti con fatturato fino a 30.000 euro annui), è stato annunciato un prossimo intervento dell'Agenzia stessa per definire il concetto di "autonoma organizzazione" ai fini dell'applicazione dell'Irap ai lavoratori autonomi.
L'intervento è conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale del 2001 (n° 256) con la quale pur riconoscendo la legittimità del tributo, i giudici esclusero l'applicazione ai liberi professionisti sprovvisti di un'autonoma organizzazione. In quella stessa sentenza però i giudici esortarono il legislatore ad intervenire ai fini di chiarire in via legislativa l'ulteriore presupposto del tributo.
Da allora non c'è mai stato un intervento del legislatore ed i giudici delle Commissioni tributarie provinciali si sono fatti carico di interpretare e valutare caso per caso i singoli ricorsi dei contribuenti verificando con risultati imprevedibili la corretta applicazione del tributo.
In questo contesto l'annunciata circolare dell'Agenzia costituirà solo parzialmente un fattore di chiarificazione poiché il monito dei giudici della corte Costituzionale era rivolto non all'amministrazione finanziaria bensì al legislatore. La precisazione sull'ambito di applicazione del tributo è un aspetto che solo con una legge ordinaria del Parlamento può essere introdotta. La precisazione dell'Agenzia delle Entrate costituirà soltanto un'indicazione sul prevedibile comportamento in fase di accertamento, ma non avrà alcun valore precettivo per il contribuente. È presumbile che l'orientamento della circolare sarà restrittivo e quindi il contribuente sarà libero di contestare gli eventuali accertamenti e demandare ancora la controversia ai giudici tributari.
Carmine Scavone