RICHIESTA DI RIMBORSO DELL’IRAP DA PARTE DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE

Le argomentazioni a sostegno di questa richiesta poggiano sulla considerazione secondo la quale il presupposto del tributo, così come è stato definito dalla giurisprudenza ed in più occasioni da Noi evidenziato, non si realizza mai in relazione all’esercizio dell’attività nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

Infatti, stando alla limitazione che la Corte Costituzionale ha tracciato, nonché alla interpretazione sostenuta dalla Corte di Cassazione, il presupposto per l’applicazione dell’Irap ai redditi di lavoro autonomo consiste essenzialmente nella possibilità che una struttura organizzata contribuisca all’arricchimento in misura ulteriore rispetto a quanto il singolo soggetto passivo sia in condizioni di ottenere dall’impiego delle proprie capacità intellettuali e fisiche. In altri termini, condizione necessaria per applicare il tributo è costituita dall’esistenza di un surplus di arricchimento per il professionista riconducibile all’impiego di fattori organizzativi capaci di integrare la capacità individuale.

Nel caso del Medico di Medicina Generale la struttura organizzata di cui dispone e che utilizza per l’esercizio della attività nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale è un fattore che, indipendentemente dall’ampiezza e dall’articolazione, non imprime all’attività alcun potenziale economico ulteriore rispetto a quanto percepito dal medico secondo il regime convenzionale. Non esiste quindi alcun “surplus” o “quid pluris” di arricchimento, come i giudici della Corte di Cassazione hanno stabilito, che derivi dall’impiego di fattori organizzativi e conseguentemente alcuna base imponibile legittimamente assoggettabile al tributo.

Tali considerazioni conducono alla conclusione che il provento professionale derivante dall’esercizio dell’attività nell’ambito del SSN non sia assoggettabile all’Irap per nessun medico di medicina generale, indipendentemente dall’ampiezza e dalla articolazione dell’organizzazione di cui si avvale.

Si precisa però che tali conclusioni non si possono estendere al trattamento dei proventi conseguiti dal MMG nell’ambito dell’esercizio della propria attività libero- professionale i cui compensi siano percepiti direttamente dal paziente-cliente, che continuano ad essere assoggettati ad Irap come ordinariamente previsto.

In questi mesi la Fimmg nazionale ha cercato un confronto con le Istituzioni però con scarso successo e per questo la Commissione Fisco ritiene opportuno invitare i MMG a presentare istanza di rimborso dei tributi versati dal 2004, alle proprie competenti Agenzie delle Entrate. Trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza ed in mancanza di risposta da parte dell’Agenzia, si dovrà procedere, sempre singolarmente, con un ricorso tributario che stiamo già predisponendo e che possa essere utilizzabile da tutti.

Carmine Scavone - Commissione Fisco Fimmg Nazionale

Note esplicative: