Roma, 14 aprile 2008

TRACCIABILITÀ DEI COMPENSI DEI MEDICI E PARAMEDICI CHE OPERANO IN STRUTTURE SANITARIE PRIVATE


Secondo le previsioni della legge 298/2006 (Finanziaria 2007) le strutture sanitarie private (società, istituti, associazioni, centri medici o diagnostici ed ogni altro ente privato, con o senza scopo di lucro) che mettono a disposizione di medici e paramedici, a qualsiasi titolo, locali ad uso sanitario, dovranno comunicare al Fisco i compensi riscossi per conto di questi ultimi per prestazioni di lavoro autonomo svolte direttamente a favore di pazienti all’interno delle strutture stesse.

Si precisa che l’obbligo di trasmissione riguarda anche il caso di colleghi, singoli o associati, che ospitano nel proprio studio medici specialistici e che fatturino direttamente ai pazienti.

Fino ad ora l’obbligo riguardava solo la riscossione e la registrazione delle somme da versare direttamente ai professionisti mentre entro il 30 Aprile 2008 entra in vigore l’obbligo della comunicazione telematica dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente nel periodo 1 marzo-31 dicembre 2007.

La comunicazione dovrà essere trasmessa direttamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate, avvalendosi di un prodotto informatico denominato “COSSP100”, disponibile gratuitamente sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it

Commissione Nazionale FIMMG-Fisco