
MALATTIA LUNGA: I MEDICI DI MEDICINA GENERALE, CONSIDERATI “STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA”, POTRANNO RILASCIARE I CERTIFICATI
Č questo il senso del parere 45/2008 rilasciato dalla Funzione pubblica a chiarimento dell’art. 71 del Dl 111/2008.
L’articolo impone, in caso di assenza superiore ai 10 giorni “dopo il secondo evento di malattia dell’anno solare”, una certificazione “rilasciata da una struttura sanitaria pubblica”.
Secondo la Funzione pubblica nella categoria sono compresi anche i Medici di medicina generale.
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